Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28402 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27607-2018 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE SPA, EQUITALIA SUD SPA, ROMA

CAPITALE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5971/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

T.G. si opponeva ad alcune cartelle, emesse per violazione al codice stradale, sottese a un pignoramento eseguito a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, deducendo l’omessa o nulla notifica delle cartelle stesse e dei prodromici verbali di accertamento, in uno alla prescrizione;

il giudice di pace dichiarava l’incompetenza funzionale in favore del tribunale ai sensi dell’art. 9 c.p.c.;

il tribunale, pronunciando sull’appello dell’istante, lo respingeva osservando che, essendo iniziata l’esecuzione, avrebbe dovuto dapprima proporsi opposizione davanti al giudice di quest’ultima, salva l’applicazione delle ordinarie regole sulla competenza per il giudizio di merito successivo alla fase sommaria;

avverso questa decisione ricorre per cassazione T.G. articolando un motivo e depositando memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 72 e 72 bis, dell’art. 1362 c.c., in uno all’omessa valutazione di una circostanza determinante per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè il tribunale avrebbe errato omettendo di considerare che non si trattava di opposizione all’atto di pignoramento ma alle cartelle emesse per violazione del codice stradale, sicchè avrebbe dovuto affermarsi la competenza per materia del giudice di pace adito;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è inammissibile;

infatti, la sentenza del tribunale si è risolta nella condivisione della declinatoria di competenza del giudice di pace, sicchè, errando, il tribunale, anzichè decidere la causa (art. 354 c.p.c.) si è limitato a rigettare l’appello;

in tal modo la sentenza gravata ha provveduto solo sulla competenza, mentre doveva provvedere sul merito, sicchè, avverso questa statuizione, avrebbe dovuto proporsi regolamento di competenza (Cass., 22/09/2006, n. 20636);

nè risulta possibile la conversione del gravame, posto che il regolamento stesso sarebbe risultato tardivo dalla data di comunicazione della decisione del tribunale;

il motivo di ricorso sarebbe stato comunque inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. (Cass., Sez. U., 21/03/2017, n. 7155);

nella fattispecie di pignoramento a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, il vincolo sul credito si determina al momento della notifica dell’ordine diretto di pagamento, che, ove adempiuto da parte del terzo pignorato, produce immediato effetto satisfattivo, sicchè non è previsto l’intervento del giudice dell’esecuzione a meno che, però, non vengano proposte le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi (Cass., 09/08/2018, n. 20706);

ciò posto, qualora l’esecuzione sia iniziata, l’opposizione alla stessa resta necessariamente tale, quand’anche abbia natura c.d. recuperatoria rispetto all’affermata mancanza di notifica degli atti prodromici;

nella memoria si invoca Cass., 23/03/2015, n. 5803, riferita però a fattispecie diversa, di opposizione (recuperatoria) a cartella non ancora seguita da esecuzione;

infatti, altro è l’opposizione alla cartella in cui si deduca il difetto di notificazione del verbale di accertamento sotteso, da proporre nel termine e ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, altro è l’opposizione all’esecuzione forzata quando avviata, in cui si deduca la medesima circostanza in uno sia alla prescrizione, la quale ultima implica sempre un motivo di opposizione all’esecuzione forzata quando avviata, in cui si deduca la medesima circostanza in uno sia alla prescrizione, la quale ultima implica sempre un motivo di opposizione all’esecuzione (Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080), sia alla mancata notifica della medesima cartella che svolge funzione omologa al precetto (Cass., 30/01/2019, n. 2553);

stante quanto sopra si trattava necessariamente di un’opposizione ad esecuzione già iniziata – e, per la deduzione di mancata notifica della cartella, di opposizione agli atti – che determina, come visto, la fase davanti al giudice dell’esecuzione, da ritenere sempre necessaria (Cass., 11/10/2018, n. 25170; v. anche Cass., 20/10/2016, n. 21258);

non deve provvedersi sulle spese in assenza di difese degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA