Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28401 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONAD DI CONCETTI S & NADALON R SNC, ((OMISSIS)) in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COMITO Pietro;

– ricorrenti –

contro

SADE DI DE FRANCESCHI FLAVIO & C SNC in persona del

legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 887/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.

CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del primo motivo del

ricorso, l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Conad snc proponeva opposizione al d.i. concesso dal Pretore di Vicenza, sez. di Thiene, in favore della SA.DE di Flavio De Franceschi e c. snc per L. 2.225.549 quale saldo per l’essiccazione di una partita di legname, deducendo che l’importo, già decurtato per il riconoscimento di danni, era stato interamente corrisposto, per cui chiedeva la revoca del d.i. ed i danni, mentre l’opposta chiedeva il rigetto. Rimessa la causa al Tribunale di Vicenza perchè la riconvenzionale superava la competenza del Pretore, la SA.DE veniva condannata a risarcire CONAD dei danni in L. 46.000.000, decisione riformata dalla Corte di appello di Venezia, con sentenza 887/2005, che respingeva tutte le domande della CONAD, compensando le spese, sul presupposto che a quest’ultima spettava provare la presenza di fessure sul tavolame al momento della restituzione ed il nesso di causalità, che normalmente vanno acquisiti a mezzo di ctu, documentazione fotografica e simili, ed incerta era stata la prova testimoniale. Ricorre CONAD con due motivi, non svolge difese controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione dell’art. 1218 e dell’art. 2697 c.c., col secondo la disapplicazione dell’art. 1663 c.c. per avere la Corte di appello ignorato quanto eccepito dalla CONAD nelle conclusionali dei due gradi.

La ricorrente riferisce in modo incompleto i precedenti della vicenda in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in virtù del quale, dal contesto dell’atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, “id est” dalla sola lettura di esso, escluso l’esame di ogni altro documento e della stessa decisione impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, delle decisioni adottate e delle ragioni di esse, in modo da consentire al giudice di legittimità una adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia (“ex plurimis” Cass. 16 settembre 2004 n. 18648, 29 luglio 2004 n. 14474, 21 luglio 2004 n. 13550,19 aprile 2004 n. 7392, 19 luglio 2001 n. 9777 etc.) Nella specie, pur ove non si voglia considerare determinante la carenza della premessa in fatto, che non riporta le ragioni della decisione in primo grado ed appello, neppure dall’esposizione dei motivi risulta possibile una chiara e completa visione dell’oggetto del giudizio, limitandosi il ricorso a riferire sommariamente di alcuni atti, senza alcuna possibilità di ricostruire l'”iter” processuale, le ragioni della decisione e di valutare le censure mosse.

Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito, è indispensabile al giudice di legittimità conoscere esattamente le originarie prospettazioni delle parti, con domande ed eccezioni, e le decisioni su ciascuna di esse adottate, mentre rimane sostanzialmente incensurata l’affermazione della sentenza circa la mancanza di prova della presenza di fessure nel tavolame al momento della restituzione e del nesso di causalità, stante anche l’incertezza della prova testimoniale e l’assenza di altri elementi probatori.

Nella specie, in difetto di un’adeguata prospettazione delle ragioni della originaria domanda, delle posizioni assunte dalle parti e dei motivi della decisione, il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese, in mancanza di difese di controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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