Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28401 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28401 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 5286-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ROGGI MORENO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 7/2009 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 12/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 19/12/2013

udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SERE che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7/24/09 depositata il 12/1/09, la CTR
della Toscana, in riforma della decisione della CTP di Firenze,

di liquidazione con il quale erano state recuperate a tassazione le
ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, non avendo il
contribuente provveduto a trasferire, entro il termine di legge, la
propria residenza nel comune ove era ubicato l’immobile
acquistato, con i benefici “prima casa”. I giudici d’appello
affermavano che l’agevolazione andava mantenuta quando
l’inosservanza all’obbligo di trasferimento della residenza fosse
dovuta a causa di forza maggiore, ed il trasferimento fosse
intervenuto entro un termine ragionevole, comunque, non
superiore ai tre anni, requisiti che, nella specie, erano entrambi
sussistenti, necessitando l’immobile acquistato di opere di
ristrutturazione.
Per la cassazione di tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate
ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo. Il contribuente
non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, con cui si deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1, nota II bis, n. 1 lett. A), della Tariffa,
parte prima, allegata al dPR n. 131 del 1986, in relazione all’art.
360, co 1, n. 3 cpc, è infondato, anche se va, in parte, corretta la
motivazione ex art 384, cpv., cpc.

i

accoglieva il ricorso proposto da Moreno Roggi avverso l’avviso

2. Occorre premettere che l’agevolazione per l’acquisto
della “prima casa”, in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo
(originariamente prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 1, comma

del 1985, nonché dalla L. n. 415 del 1991, art. 3 ed ora dall’art. 1,
comma 1 e nota 2^ bis, della tariffa, parte prima, allegata al
D.P.R. n. 131 del 1986) postula che l’acquirente abbia la
residenza anagrafica (o presti attività lavorativa) nel comune in
cui è ubicato l’immobile acquistato ovvero -nella previsione di
cui alla L n. 549 del 1995, art 3, co 131, quale modificato dalla L
n. 388 del 2000, art 33, co 12- che si impegni, in seno all’atto
d’acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di
diciotto mesi. 3. La realizzazione dell’impegno di trasferire la
residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il
conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente
concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto,
costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente
verso il fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi
conto -proprio perché inerente ad un suo comportamento- della
sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un
ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla
non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed
imprevedibilità dell’evento. 4. Sono, per contro, irrilevanti le
motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della
residenza (cfr. Cass. n. 2552 del 2003) dovendo, infine, rilevarsi

2

6, poi, dal D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito nella L. n. 118

che la non imputabilità del mancato trasferimento della
residenza, per effetto della sopravvenienza di un impedimento
oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per sé, la

decadenza dall’agevolazione, senza che possano esser, a tal fine,
richiesti ulteriori comportamenti (in tesi, il reperimento di altro
immobile) a carico del contribuente.
5. Nella specie, i giudici del merito hanno, bensì,
affermato che il trasferimento della residenza da parte del
contribuente era avvenuto in un tempo “ragionevole” e
ricompreso entro “il termine triennale di decadenza del potere
accertativo”, ma hanno espressamente ritenuto che il ritardo era
dovuto ad una causa di forza maggiore (in concreto, il mancato
completamento dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento
acquistato). Se, alla stregua di quanto si è esposto, la prima
affermazione, su cui si incentra la censura, è erronea, l’accertata
natura dell’impedimento -in sé idonea ad evitare la decadenzanon è stata, invece, contestata dalla ricorrente, che non ha,
neppure, denunciato il relativo accertamento in modo indiretto,
mediante deduzione del vizio di motivazione.
9. Il ricorso va rigettato. Non va provveduto sulle spese, in
r
assenza di attività difensiva della parte intimata.

9 tbc. 2 – 2

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

—A

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