Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28401 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 07/11/2018), n.28401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3032/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Centro Servizi Allestimenti Editoriali di P.C. & C.

s.a.s.;

– intimato –

nonchè

Serit s.p.a., – Agente della Riscossione per le Province della

Regione Siciliana;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Sicilia – sezione staccata di Catania, – Sez. 18 n. 360/18/10

depositata in data 06/12/2010 e non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre

2018 dal Co. Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

che l’intimata contribuente ha impugnato cartella contenente intimazione di pagamento di diversi importi (divisi in 213 voci distinte), per Iva, Irap, Addizionale regionale, mancato versamento di ritenute alla fonte, relativi ad annualità 1991 e 2001, contestando vizi formali, procedimentali e parziale adempimento;

che le ragioni della contribuente trovavano parziale riscontro presso il giudice territoriale;

che l’Ufficio interponeva appello su alcuni capi di sentenza, segnatamente coltivando l’impugnativa per il mancato versamento di trattenute alla fonte, illustrando che la sentenza di primo grado si era tradotta in ultrapetizione, perchè la CTP aveva annullato la cartella per tutte le voci, dando atto che fossero state tutte versate, mentre la stessa contribuente aveva chiesto nel merito il ricalcolo del dovuto, affermando di averne pagato solo una parte;

che l’appello è stato rigettato, per cui la difesa erariale ricorre affidandosi a due motivi;

che sono rimaste intimate sia la contribuente che la concessionaria per la riscossione.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49e 61, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, in concreto, viene riproposta la medesima censura d’appello, perchè la C.T.R. ha confermato sul punto la sentenza di primo grado che ha annullato tutte le voci relative al mancato versamento delle ritenute alla fonte, con pronuncia di merito, ritenendole integralmente versate, mentre la stessa contribuente aveva formulato la domanda di ricalcolo delle somme tenendo conto di quanto parzialmente versato;

che, nella sostanza, l’annullamento integrale della voce non è avvenuto per ragioni formali o procedimentali, ma con giudizio di merito sulla consistenza dei versamenti effettivamente adempiuti;

che il motivo è fondato e merita accoglimento;

che, esaminando il motivo di gravame di primo grado avanzato dalla contribuente, riprodotto nel ricorso per cassazione ai fini dell’autosufficienza, emerge come la contribuente avesse svolto due domande gradate, l’una tesa all’annullamento integrale dell’atto impositivo per ragioni formali e procedimentali, l’altra subordinata di merito – tesa al ricalcolo del dovuto, basata sull’affermazione di un parziale versamento, quindi ammettendo il parziale adempimento;

che, pertanto, entrambi i giudici territoriali hanno pronunciato oltre le richieste di parte contribuente, dando per versate tutte le ritenute alla fonte, contrariamente a quanto esposto nel ricorso (confessorio) della contribuente;

che con il secondo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che, nella sostanza, viene riproposto come vizio di motivazione l’affermazione di un totale versamento delle ritenute alla fonte, in contrasto alle dichiarazioni della stessa contribuente;

che tale assunto – centrale al fine del decidere, riproposto dal grado d’appello – non sarebbe stato argomentato, dovendo invece il giudice di secondo grado argomentare sui pagamenti ulteriori rispetto alle ricevute versate in atti dalla contribuente a prova del proprio (solo parziale) adempimento;

che il motivo può essere assorbito dall’accoglimento del primo che, in definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti attinti dal primo motivo di gravame, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda anche la definizione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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