Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28401 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20897-2018 proposto da:

D.F., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

EMANUELE FORMIGONI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO

ALBERTO AZZENA;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 158/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

+ ALTRI OMESSI, convenivano in giudizio la Presidenza del consiglio dei Ministri esponendo di aver frequentato corsi di specializzazione medica in anni accademici tra il 1990 e il 2009, e chiedendo la condanna dello Stato italiano al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione per il periodo di frequenza della scuola, con interessi rivalutazione e copertura previdenziale, indicata come corrispondente alla differenza tra la mera borsa di studio, percepita quale prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE nn. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, e le spettanze infine stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 1999 con decorrenza, secondo il D.P.C.M. attuativo del 7 marzo 2007, solo dall’anno accademico 2006-2007, ovvero, in subordine, al pagamento di un equivalente importo a titolo di ingiustificato arricchimento;

il Tribunale disattendeva l’eccezione di prescrizione proposta dalle amministrazioni, ma rigettava la domanda affermando che le maggiori somme e il diverso regime della spettanza accordata in base al D.Lgs. n. 368 del 1999, era frutto di una scelta discrezionale del legislatore italiano come tale non in contrasto con la normativa Eurounitaria;

la Corte di appello rigettava l’appello, per un verso accogliendo la preliminare eccezione di prescrizione, per altro verso ribadendo nel merito i rilievi del giudice di prime cure, per altro verso ancora rilevando che, quanto a due degli originari attori, peraltro non più ricorrenti in questa sede, l’allegazione di non aver mai percepito neppure la suddetta borsa di studio si traduceva in una domanda nuova, in quanto articolata solo in sede di gravame, e, pertanto, inammissibile;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione + ALTRI OMESSI, formulando tre motivi e depositando memoria;

le amministrazioni intimate hanno depositato atto di costituzione riservandosi la partecipazione alla discussione.

Diritto

RILEVATO

Che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 324,329,333,342,343,346,166 e 167 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato nell’omettere di considerare che l’eccezione di prescrizione era stata respinta in prime cure e non oggetto del necessario appello incidentale, bensì solo di tardiva riproposizione oltre il termine di decadenza dei venti giorni precedenti l’udienza fissata dalla citazione in appello;

con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 2935 c.c., poichè la prescrizione decennale non avrebbe comunque potuto ritenersi decorrere, come invece affermato dalla Corte territoriale, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 370 del 1999, quale atto di adempimento soggettivo parziale per coloro che avevano seguito corsi di specializzazione prima dell’applicabilità del D.Lgs. n. 257 del 1991, atteso che, prima dell’emanazione del D.P.C.M. 7 marzo 2007, attuativo del D.Lgs. n. 368 del 1999, non poteva esservi alcuna compiuta consapevolezza del pregiudizio subito da coloro che avevano ricevuto il deteriore trattamento in parola;

con il terzo motivo si prospetta la violazione dell’art. 117 Cost., della direttiva n. 82 del 1976, art. 13 e della direttiva n. 93/16, allegato 1, in uno al D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la discrezionalità del legislatore nazionale nel dare attuazione agli obblighi comunitari in discussione non poteva ritenersi assoluta, ed era stato lo stesso Paese a riconoscere, con la disciplina applicata dall’anno accademico 2006-2007, che quanto attribuito prima per quel titolo era inadeguato;

Rilevato che:

il terzo motivo deve scrutinarsi prioritariamente per ragioni logiche: è inammissibile anche ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, con assorbimento dei primi due;

va sottolineato che la difesa dei ricorrenti non chiarisce compiutamente se i ricorrenti siano tra coloro che hanno percepito la borsa di studio prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991, come risulta dall’indicazione a pag. 2 del ricorso, ovvero siano tra i non meglio specificati che non hanno percepito alcunchè;

ferma restando tale aspecificità dell’impugnativa, non è stata comunque impugnata la sentenza gravata nella parte in cui, a pag. 9, ha statuito, come riportato in parte narrativa, l’inammissibilità per novità della domanda degli specializzandi che avevano allegato di non aver percepito neppure la borsa di studio, indicati in due, tra gli originari attori, non odierni ricorrenti;

ciò posto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perchè la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (Cass., 14/03/2018, n. 6355 del 2018, con motivazione ampiamente ricostruttiva; conf. Cass., 29/05/2018, n. 13445);

va quindi ribadito che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la L. 29 dicembre 1990, n. 428 e, in particolare, con il D.Lgs. n. 257 del 1991, che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua, e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999;

quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 93/16 – che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni – ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali;

tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, nè è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr. Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670);

ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute nel D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili, come anticipato, solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007;

il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007;

per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico;

la direttiva n. 93/16, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha dunque registrato un carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione;

la previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e, si ripete, i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991;

l’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sè sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi annuali connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che “nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nè sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass. 26/05/2001 n. 11565)” (Cass., 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria);

anche la Corte di giustizia ha ribadito di recente che la normativa comunitaria, ferma naturalmente la non irrisorietà della quantificazione nazionale, non ha stabilito una definizione di “adeguata remunerazione” (a qualunque titolo attribuita per i fatti in esame) (Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16; conf. Cass., 27/02/2019, n. 5719) sicchè la conclusione deve ritenersi “acte clair” che non necessita di rinvio pregiudiziale;

conclusivamente, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi;

l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991;

questa Corte ha infine già sottolineato che l’indirizzo cui si intende dare continuità nella presente sede solo apparentemente risulta contraddetto da due identiche e coeve decisioni della stessa Sezione Lavoro (Cass., n. 8242 e n. 8243 del 22/04/2015), la cui motivazione non affronta peraltro espressamente la problematica relativa alla fattispecie fin qui illustrata, e richiama gli indirizzi espressi da questa Corte in relazione alla diversa situazione dei medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione anteriormente al 1991;

del resto, come già sottolineato (Cass., 27/02/2019, n. 5711), la stessa sezione si è poi espressa nel senso qui sostenuto (Cass., 27/02/2018, n. 4449);

l’infondatezza della censura afferente al merito, assorbe quelle inerenti alla prescrizione;

non deve disporsi sulle spese stante la mancanza di rituale controricorso.

P.Q.M.

La Corte inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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