Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28400 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 14/12/2020), n.28400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 109-2015 proposto da:

EQUITALIA CENTRO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e difeso dall’Avvocato

MARCELLO LASTRUCCI giusta procura speciale estesa in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

B.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1750/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 23/9/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/7/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Equitalia Centro S.p.A. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva accolto l’appello proposto da B.O. avverso la sentenza n. 16/1/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Livorno che aveva respinto il ricorso proposto avverso cartelle esattoriali IVA 2006;

l’Agenzia delle entrate si è costituita aderendo alle conclusioni del concessionario, B.O. è rimasto intimato;

la ricorrente ha depositato, da ultimo, memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. va preliminarmente respinta la richiesta, avanzata dall’Agenzia delle entrate, di riunione del presente procedimento a quello instaurato dalla medesima, avente ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza, in quanto tale procedimento risulta essere stato definito con ordinanza, emessa da questa Corte in data 14.4.2016, di inammissibilità del ricorso per mancata notifica alle parti intimate;

1.2. va altresì evidenziato che solo nel caso in cui alla parte sia stata notificata l’altrui impugnazione, è tenuta, qualora proponga la propria, avverso la medesima sentenza, separatamente, in via principale, anzichè in via incidentale, a porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinchè possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., poichè, in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il “simultaneus processus”, si verifica un impedimento all’esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l’art. 333, sanziona la prescrizione dell’incidentalità delle impugnazioni successive alla prima (cfr. Cass. S.U. n. 15843/2009);

1.3. ciò non ricorre nel presente caso atteso che la prima impugnazione non risulta essere mai stata notificata all’odierna ricorrente;

2.1. con il primo mezzo si denuncia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per “omessa indicazione delle ragioni di diritto della decisione – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in uno all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4)” lamentando che la sentenza risultava priva delle ragioni di diritto poste alla base del dispositivo assunto dalla Commissione Tributaria Regionale;

1.2. la censura è infondata;

1.3. la CTR ha infatti accolto l’appello del contribuente sul rilievo che “la cartella in questione risulta priva di riferimenti alle modalità di calcolo nonchè alla imputazione delle somme” e che era pendente da circa quattro anni ricorso presso la CTP di Palermo avverso il provvedimento alla base della suddetta cartella impugnata, con conseguente “violazione dei diritti del contribuente”;

1.4. tanto è sufficiente per escludere che la sentenza impugnata possa rientrare nello stigma delle sentenze nulle per omissione della motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quanto affermato da Cass. S.U. n. 8053/2014 e n. 8054/2014;

2.1. con il secondo motivo si denuncia, in rubrica, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “sulla mancata indicazione – nella cartella – dei riferimenti alle modalità di calcolo nonchè all’imputazione delle somme – violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 4, e della relativa attuazione del D.M n. 321 del 1999, ex artt. 1 e 6,” per avere la CTR erroneamente ritenuto che la cartella fosse priva dei riferimenti alle modalità di calcolo e dell’imputazione delle somme sebbene la cartella fosse conforme al modello approvato dal Decreto Ministeriale suindicato;

2.2. con il terzo motivo si denuncia, in rubrica, ex art. 360 c.p.c., n. 5, “sul mancato esame di decisivi e fondamentali elementi oggettivi di prova emersi in corso di causa – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” lamentando che la CTR avrebbe omesso di rilevare che la cartella conteneva l’indicazione di tutti gli elementi prescritti ex lege ai fini della sua validità;

2.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese;

2.4. come dianzi illustrato, infatti, la decisione è sorretta da una doppia ratio decidendi quanto alla violazione dei diritti del contribuente stante la pendenza da quattro anni del procedimento giudiziario avverso il prodromico avviso di accertamento, sia circa il difetto di motivazione della cartella esattoriale,

2.5. la ricorrente avrebbe dovuto quindi dirigere la propria impugnazione anche contro la statuizione relativa alla “violazione dei diritti del contribuente” per mancata definizione del ricorso avverso il provvedimento alla base della cartella esattoriale;

2.6. come è noto, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr.: Cass. S.U. n. 7931/2013; Cass. n. 4293/2016, 22753/2011);

2.7. i suddetti motivi di ricorso risultano, pertanto, carenti, in punto di ammissibilità, per la mancata censura della seconda ratio decidendi;

3. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;

4. nulla sulle spese con riguardo al contribuente, rimasto intimato, mentre con riguardo all’Agenzia delle entrate, che ha aderito alle richieste della ricorrente, va disposta l’integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite tra la ricorrente e l’Agenzia delle entrate.

Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione al versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

 

 

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