Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28400 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19405-2018 proposto da:

C.A., E.P., F.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GAETANO F.;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, (OMISSIS),

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), MINISTERO DELLA

SALUTE, (OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 5409/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

F.G., C.A., E.P., convenivano in giudizio la Presidenza del consiglio dei ministri, e i Ministeri dell’istruzione, università e ricerca, della salute, dell’economia e delle finanze, chiedendo la condanna alla corresponsione dell’adeguata remunerazione correlata alla frequenza di corsi di specializzazione per laureati in medicina, iniziati tra il 1986 e il 1988;

le domande, respinte in primo grado, venivano parzialmente accolte in seconde cure con pronuncia cassata da questa Corte che, per quanto qui ancora rileva, statuiva la titolarità attiva dell’obbligazione legale indennitaria in capo a tutti gli originari attori nella misura legislativamente stimata dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, addizionata degli interessi legali dalla messa in mora, con prescrizione decennale, nel caso non maturata, decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della menzionata legge che, quale adempimento soggettivo parziale, aveva cristallizzato l’inadempimento statale per i soggetti esclusi dalla previsione normativa in parola;

la Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, accoglieva le domande con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione F.G., C.A., E.P. articolando un motivo;

le amministrazioni hanno depositato “atto di costituzione”, con riserva di partecipazione alla discussione.

Diritto

RITENUTO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c., perchè il giudice del rinvio avrebbe errato mancando di attribuire gli interessi legali dalla costituzione in mora al saldo, ossia dalla notifica dell’atto di citazione dell’11 marzo 2003;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il motivo di ricorso è manifestamente fondato;

infatti, la giurisprudenza di questa Corte, ma prim’ancora la decisione cassatoria vincolante il giudizio di rinvio, hanno chiarito – come del resto ricordato dalla stessa sentenza impugnata (pag. 8) – la spettanza degli interessi legali dalla data di costituzione in mora, ovvero al più tardi da quella di notifica della citazione (Cass., 13/03/2013, n. 6365);

i ricorrenti domandano accordarsi gli interessi legali dalla notifica della citazione, che, senza che risulti contestazione sul punto, è stata accertata, dalla sentenza della Corte territoriale, come avvenuta l’11 marzo 2003;

non essendo necessari altri accertamenti in fatto la controversia può essere decisa nel merito, confermando le spese liquidate dal giudice di rinvio e liquidando secondo soccombenza quelle della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, condanna le amministrazioni intimate al pagamento degli interessi legali sulle somme già stabilite dalla decisione gravata, con decorrenza dall’11 marzo 2003 al saldo; conferma le spese processuali liquidate dalla sentenza impugnata e liquida quelle del presente giudizio in complessivi Euro 2.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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