Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2840 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

Fondazione Cassa di Risparmi di Jesi, in persona del legale rapp.te

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma piazza Giunone Regina

1 presso lo studio dell’avv. Carlevaro Anselmo, e rappresentata e

difesa giusta procura speciale in calce al controricorso dall’avv.

PAOLI Giampiero;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/1/04, depositata in data 22.9.05 della

Commissione tributaria regionale delle Marche;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22.12.09 dal Consigliere Dott. CARLEO Giovanni;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia

delle Entrate;

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, la cassazione della

sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione anche in

ordine alle spese processuali;

Lette le conclusioni scritte del difensore per conto della

controricorrente che ha concluso per il rigetto del ricorso con

vittoria di spese;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso perche’ manifestamente fondato con le

pronunce consequenziali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Fondazione Cassa di Risparmi di Jesi aveva presentato una istanza di rimborso della ritenuta sugli utili per l’esercizio 1998 ai sensi della L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis che veniva denegata dall’Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Jesi. Con successivo ricorso la Fondazione impugnava il provvedimento di diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale di Ancona la quale lo accoglieva. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate. La Commissione tributaria regionale delle Marche rigettava l’impugnazione. Avverso la detta sentenza hanno quindi proposto ricorso per Cassazione articolalo in due motivi il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate. La Fondazione resiste con controricorso ed ha depositato infine memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, posto che lo stesso deve essere ritenuto privo della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza di secondo grado in quanto il giudizio di appello, al quale non aveva partecipato, e’ stato introdotto dopo il primo gennaio del 2001 nei confronti della sola Agenzia delle Entrate. A riguardo, e’ appena il caso di osservare che la data indicata coincide con quella in cui e’ divenuta operativa l’istituzione dell’Agenzia delle entrate, con conseguente successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia (Sez. Un. n. 3118/06).

Giova aggiungere, con riferimento ai procedimenti introdotti precedentemente alla detta data come nel caso di specie, che questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, pronunciata la sentenza di primo grado nei confronti del dante causa, il giudizio di appello da quest’ultimo consapevolmente disertato e celebrato senza che alcuna delle parti reclamasse l’integrazione del contraddittorio, con successiva sentenza nei confronti del solo successore – cosi’ come e’ avvenuto nella vicenda processuale in esame – consente di ritenere integrati i presupposti per l’estromissione dell’alienante pur in assenza di un provvedimento formale (cfr. Cass. 10955/07).

Alla luce di tali considerazioni, risulta pertanto evidente come nella vicenda processuale in esame il Ministero, il quale non aveva partecipato al procedimento di appello, introdotto con atto depositato in data 8.2.02, non era legittimato a ricorrere in cassazione avverso la sentenza impugnata, onde la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso proposto. Passando all’esame della prima doglianza, va rilevato che la stessa, articolata dalla Agenzia sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, dell’art. 2 disp. gen., del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12, comma 1 nonche’ sotto il profilo della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo, si fonda sulla considerazione che la C.T.R. avrebbe trascurato che gli enti conferenti derivati dallo scorporo delle aziende bancarie, preposti dalla legge a possedere obbligatoriamente e amministrare la partecipazione di controllo nella societa’ bancaria in cui hanno conferito l’azienda, non perseguendo in via esclusiva scopi culturali, in quanto tali, non possono essere annoverati tra gli enti ammessi all’agevolazione del beneficio fiscale. Ed invero, la Commissione di appello avrebbe dovuto aver riguardo alla natura dell’attivita’ concretamente svolta e la Fondazione avrebbe dovuto dimostrare di aver effettivamente svolto in via esclusiva le attivita’ che davano luogo alle agevolazioni, onere ad essa spettante ed invece non assolto. Inoltre la CTR avrebbe trascurato che l’art. 6 cit. ha carattere eccezionale e non e’ suscettibile di interpretazione estensiva e quindi non si applica ad un soggetto che non rientra nelle categorie richiamate dalla predetta norma.

Con la seconda doglianza per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente lamenta che i giudici non avrebbero esaminato l’ulteriore censura contenuta nell’atto di appello riguardante la circostanza che la Fondazione ha scopi diversi da quelli esclusivamente di solidarieta’.

I due motivi in questione possono essere trattati congiuntamente, proponendo profili di censura sostanzialmente connessi fondati sul comune presupposto dell’inapplicabilita’ – ai c.d. enti conferenti derivati dallo scorporo delle originarie Casse di Risparmio – della disciplina normativa invece applicabile agli enti fiscalmente agevolati.

Le ragioni di doglianza sono fondate. A riguardo, giova sottolineare che le Sezioni Unite di questa Corte, assai recentemente, hanno avuto modo di risolvere un precedente contrasto giurisprudenziale affermando il principio secondo cui “gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite societa’ per azioni e gravati dal l’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati ne’ alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, ne’ agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ai fini del riconoscimento della riduzione a meta’ dell’aliquota sull’IRPEG; la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati ne’ in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, ne’ in via estensiva, poiche’ la sua “ratio” va ricercata nella esclusivita’ e tipicita’ del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale gia’ esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalita’ giuridica di diritto privato, cosi’ estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, “ex” art. 87, comma 1, lett. c), non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entita’ della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attivita’ dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 c.c. di aver in concreto svolto un’attivita’, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attivita’ di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anziche’ quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni.” (Sez. Un. n. 1576/09. n. 27619/06, Cass. n. 7883/07, n. 10253/07, n. 10258/07. 13559/07, n. 14087/07).

Considerato che la sentenza impugnata non si e’ uniformata ai suddetti principi, pienamente condivisi dal Collegio ed applicabili nella fattispecie, la censura esaminata merita di essere condivisa Pertanto il ricorso per Cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Con l’ulteriore conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nei merito con il rigetto del ricorso introduttivo della lite proposto dai contribuenti.

Ed invero, non ricorre la necessita’ del rinvio al giudice del merito per l’esame della sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalle norme agevolativi sul rilievo che se il tema specifico della prova del perseguimento in concreto delle finalita’ sociali non risulta prospettato con il ricorso introduttivo, lo stesso non puo’ piu’ essere introdotto come tema di indagine. Nella specie, il controricorso non riporta alcun accenno, opportunamente trascritto, nel rispetto del principio di autosufficienza, limitandosi a riportare solo alcune previsioni statutarie in tal senso. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si e’ consolidato solo dopo l’introduzione della lite.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, accoglie quello dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta il ricorso introduttivo della lite proposto dalla contribuente. Compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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