Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2840 del 06/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2840 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO

RENTENRA
sul ricorso 25350-2012 proposto da:
SOCIETA’ AGRICOLA I VERONI S.S. (già FATTORIA I
VERONI S.S.), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato BRUNO
TAVERNITI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO
2017

PILADE CHITI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

4264

contro

I.N.P.S.
SOCIALE,

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
C.F.

80078750587,

in persona del

suo

Data pubblicazione: 06/02/2018

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, Centrale dell’Istituto,

– controricorrenti nonchè contro

EQUITALIA CERIT S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 498/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 25/06/2012, r.g.n.
1915/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato GEROLAMO ANGOTTI per delega verbale
Avvocato MARIO PILADE CHITI;
udito l’Avvocato CARLO D’ALOISIO.
udito l’Avvocato

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI;

R.G. 25350/2012

FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Firenze con sentenza pubblicata il 25 giugno del 2012 accoglieva
il gravame dell’Inps avverso la pronuncia che aveva accolto l’opposizione della Società

all’INPS l’importo di euro 8383,34 a titolo di contributi previdenziali ed accessori. La
Corte d’appello in riforma della sentenza, dichiarava invece, sulla base di ctu, che il
credito dell’Inps sussistesse limitatamente all’importo di euro 4022,00.
A fondamento della sentenza la Corte affermava che la sentenza di primo grado fosse
erronea laddove aveva ritenuto l’inidoneità del verbale di accertamento a provare la
sussistenza dell’obbligazione contributiva; mentre, ad avviso dei giudici d’appello,
l’eventuale inosservanza della normativa regolamentare disciplinante l’accertamento di
cui all’articolo 8,2 comma decreto legislativo n. 375 del 19931 nonpotesse escludere di
per sé la sussistenza di un fabbisogno di manodopera ulteriore rispetto alla denuncia
effettuata dall’impresa agricola.
Nel merito sosteneva che la causa dovesse essere decisa in conformità alla consulenza
tecnica espletata nel grado di appello la quale aveva accertato le giornate di lavoro
agricolo necessarie per le operazioni di ulivicoltura in relazione al periodo di causa; il
credito dell’Inps andava quindi quantificato sulla base delle giornate lavorative
indicate nella CTU detraendo, alla stregua delle contestazioni di parte appellata
formulate nelle note del 20/1/2012, le giornate lavorative denunciate dall’azienda
agricola.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Società Agricola I Veroni
s.s. con tre motivi di censura illustrati da memoria. Resiste l’Inps con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo il ricorso deduce l’error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c.;
nullità della sentenza per radicale carenza della motivazione, posto che la Corte aveva
omesso di esplicitare per quali ragioni potesse prescindersi dall’esaminare se e quali
violazioni della normativa disciplinante l’accertamento di cui all’articolo 8, comma 2

Agricola I Veroni s.s. alla cartella esattoriale con la quale le veniva intimato di pagare

R.G. 25350/2012

decreto legislativo n. 375/1993 si fossero verificate e di conseguenza per quali motivi
sia stato ritenuto legittimo l’operato dell’Inps.
2.- Col secondo motivo la sentenza deduce l’errore in iudicando ex articolo 360 n.3
c.p.c. per violazione di norme di diritto (articolo 8, comma 2 decreto legislativo
375/1993, art. 2697 comma 1 c.c.) avendo la corte sollevato l’Inps dal proprio onere
probatorio in materia e violato la norma relativa alla necessità di effettuare il controllo

mezzo visita ispettiva, condizionando la legittimità della pretesa contributiva al
rispetto di precise garanzie procedurali e sostanziali. Nel verbale impugnato,invece i
non

si ritrovava una raccolta di dati, mancava qualsiasi analisi, non era stata

compiuta alcuna stima tecnica, né alcuna ispezione; l’INPS si era limitato
esclusivamente all’esame cartolare delle denunce di manodopera nel periodo di
riferimento.
3.- Col terzo motivo si deduce l’error in iudicando ex articolo 360 numero 5 c.p.c. per
omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa i fatti di causa atteso che la
Corte d’appello i dopo aver sollevato l’Inps dall’onere probatorio i che gli incombeva ha
pure pedissequamente quanto acriticamente recepito le risultanze della CTU.
4. I motivi, i quali possono essere esaminati unitariamente per la connessione che li
correla, sono infondati.
Anzitutto deve essere osservato che la sentenza contiene una motivazione sufficiente,
avendo il giudice d’appello ritenuto che l’inosservanza della normativa disciplinante
l’accertamento di cui all’articolo 8,2 comma, decreto legislativo numero 375/1993 non
potesse escludere di per sé la sussistenza di un fabbisogno di manodopera ulteriore
rispetto alla denuncia effettuata dall’impresa agricola, che la Corte ha poi ricavato
dalla ctu espletata nel grado d’appello, tenendo pure conto delle contestazioni
formulate dalla parte appellata (nelle note del 20/1/2012) e delle giornate lavorative
denunciate dall’azienda agricola.
5.- Da ciò si evince, quindi, che secondo il giudice d’appello i vizi dell’accertamento
amministrativo non potessero impedire che venisse effettuato in giudizio
l’accertamento sostanziale della reale consistenza del fabbisogno di manodopera
agricola e della conseguente pretesa contributiva dell’INPS.

e la determinazione del fabbisogno di manodopera agricola attraverso stima tecnica a

R.G. 25350/2012

Si tratta di una motivazione non solo esistente sul piano dell’intelligibilità della
decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento; ma anche
corretta sul piano tecnico giuridico, atteso che effettivamente l’esistenza del rapporto
giuridico previdenziale afferente alla obbligazione contributiva non rimane
condizionato, neppure nel quantum, dal rispetto della normativa strumentale volta al
suo accertamento, la cui violazione può eventualmente produrre conseguenze
risarcitorie per violazione delle regole generali di buona fede e correttezza, ma non

normativa a carattere inderogabile.
Pertanto, rispetto al caso in esame le insufficienze di accertamento, la mancanza di
motivazione, le violazioni procedurali o metodologiche contenute nel verbale dell’INPS
(rispetto alla normativa sui controlli del fabbisogno di manodopera agricola dettata
dall’art.8 d.lgs. cit.) non potevano impedire che si accertasse in giudizio la reale entità
dell’obbligazione contributiva.
6. La censura relativa alla violazione dell’art.2967,1 comma c.c. è ,invece, infondata
perché l’accertamento contenuto in sentenza si fonda sulla CTU e sul principio di
acquisizione; non afferma in alcun modo che l’onere della prova non fosse a carico
dell’Inps; né si pronuncia sul motivo di appello formulato in proposito dall’INPS.
7.- Il terzo motivo va i invece ,dichiarato inammissibile perchè non riporta i contenuti
della ctu che sottopone a critica, non deduce fatti decisivi ex art. 360 n. 5 e richiede
un nuovo giudizio di merito precluso davanti a questa Corte di cassazione.
8.-

Il ricorso va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza come in

dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali liquidate in complessivi C 1500 di cui C 1300 per compensi professionali,
oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

incidere sull’esistenza e consistenza dell’obbligazione contributiva, regolata da

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