Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2840 del 02/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14361-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOVENIO

BUCCHI, 7, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CANNIZZARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ADRIANO TUFARIELLO;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con decreto 26.11.2014 la Corte d’Appello di Roma ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da S.M. in relazione alla durata di un giudizio penale per lesioni svoltosi davanti al Giudice di Pace di Marcianise ed ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.250,00 oltre interessi legali.

Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale – escludendo le frazioni di anno inferiori a mesi sei – ha rilevato che una durata complessiva di sei anni appariva irragionevole a fronte dei tre anni consentiti; detraendo pertanto due anni dovuti ai vari rinvii richiesti o consentiti dal difensore dell’imputato, la Corte romana ha poi individuato una durata irragionevole di quattro anni e liquidato l’indennizzo nella suindicata misura secondo il parametro di Euro 750,00 per i primi tre anni e Euro 1.000,00 per il successivo.

2 Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia con tre motivi a cui resiste lo S. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Con il primo motivo il Ministero ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione: ritiene che la Corte avrebbe dovuto considerare una durata complessiva di anni 5 (dall’ottobre 2003 al novembre 2008) come ammesso dallo stesso ricorrente a pag. 2 rigo 6^ del ricorso. Pertanto, escludendo i due anni per i rinvii addebitabili alla parte, la durata ragionevole non risultava superata. Altro errore sta nel considerare addirittura un periodo di quattro anni, assolutamente ingiustificato.

1.2 Col secondo motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la motivazione perplessa in relazione al parametro costituzionale ex art. 111, comma 2 non riuscendosi a comprendere come mai la Corte di Appello, da una durata complessiva individuata in sei anni, detratti tre anni di durata ragionevole più due anni di ritardi per rinvii chiesti o consentiti dalle parti (e dunque non addebitabili all’ufficio) sia poi giunta ad addebitare all’ufficio quattro anni di durata irragionevole.

1.3 Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso il Ministero della Giustizia denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 addebitando alla Corte di avere violato i canoni ermeneutici sulla individuazione della durata ragionevole senza neppure motivare in proposito.

2 Il secondo motivo è fondato.

Se, infatti, secondo l’accertamento del giudice di merito il giudizio presupposto era durato sei anni e se in aggiunta ai tre anni di durata ragionevole occorreva detrarre due anni per ritardi non addebitabili allo Stato, il periodo da indennizzare non era certamente quello di quattro anni, come si ricava da semplici calcoli aritmetici.

Il provvedimento impugnato va pertanto cassato con rinvio perchè si proceda a ricalcolare il periodo di durata irragionevole del giudizio, restando logicamente assorbiti i restanti motivi.

Il giudice di rinvio – che si individua in altra sezione della Corte d’Appello di Roma – provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA