Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 284 del 12/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 12/01/2010), n.284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fall. ED.IN. S.p.A., in persona del curatore fallimentare,

elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 35, presso

l’Avvocato Accardo Fabio, rappresentato e difeso dall’Avvocato

Giordano Vincenzo per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato che la rappresenta e difende secondo la legge;

– controricorrente –

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro

p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 406/31/02 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 16.12.2002;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 27.11.2009 dal relatore Cons. Dott. MAGNO Giuseppe Vito

Antonio;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

per quanto di ragione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il Fall. ED.IN. S.p.A,, in persona del curatore, ricorre, con unico articolato motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, accogliendo l’appello dell’agenzia delle entrate, ufficio di Caserta, riforma la sentenza n. 338/10/2000 della commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva accolto il ricorso di ED.IN. Edilizia Industrializzata S.p.A. contro l’avviso di accertamento con cui il locale ufficio IVA, a rettifica della dichiarazione relativa al 1985, aveva chiesto, in conseguenza d’indagini svolte, il pagamento di maggiori somme (L. 55.326.000 per omessa fatturazione e registrazione di servizi prestati da soggetti residenti all’estero; L. 518.789.000 per omessi versamenti d’imposta) ed aveva irrogato sanzioni.

1.2.- Resiste l’agenzia delle entrate mediante controricorso; il ministero dell’economia e delle finanze, pure intimato, non svolge difese in questo giudizio.

2.- Questione pregiudiziale.

2.1.- Il ricorso e’ inammissibile, siccome notificato in date 24 e 27 giugno 2005, quando era ampiamente scaduto il termine di un anno (piu’ 46 giorni per la sospensione feriale) dal deposito, avvenuto in data 16.12.2002, della sentenza pronunziata dalla commissione tributaria regionale.

2.1.1.- A questo giudizio, in cui si controverte, fra l’altro, circa la validita’ dell’istanza di condono proposta ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, artt. 44 e 45 – validita’ negata dall’ufficio e dal giudicante a quo, per omesso pagamento della terza rata – non e’ infatti applicabile la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 6 che concede la sospensione dei termini (salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione) anche per la proposizione del ricorso per Cassazione, alle sole “liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo”. Tale non e’ la presente lite, non definibile ai sensi del citato art. 16, siccome concernente un tributo gia’ stato oggetto di condono in virtu’ di altre disposizioni di legge, con pagamento delle prime due rate, di modo che l’originaria obbligazione deve considerarsi estinta per condono, concesso in virtu’ di dette diverse norme di legge (Cass. nn. 22788/2006, 6370/2006).

2.1.2.- Le spese del presente giudizio di cassazione debbono essere interamente compensate, per giusti motivi, fra le parti costituite, stante la particolare ragione d’inammissibilita’, riconosciuta in base a giurisprudenza formatasi successivamente all’introduzione del ricorso per Cassazione e, peraltro, non rilevata dalla controricorrente.

3.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa intermente fra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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