Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 284 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 09/01/2020), n.284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33737/2018 proposto da:

I.P., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Centrale Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avv. De Cesare Massimo, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Silvio Benco,

34, presso lo studio dell’avvocato Diana Fabio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Liberti Rosangela, giusta procura in calce al

controricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il

11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/11/2019 dal cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto dell’11 luglio 2018, la Corte d’Appello di Bari, in parziale accoglimento del reclamo proposto da I.P. elevava in Euro 1.500,00 mensili il contributo dovuto da S.M. per il mantenimento del figlio minore V.L. (classe (OMISSIS)), già rideterminato con provvedimento del Tribunale in Euro 1.000,00 a decorrere dal febbraio 2017; dichiarava inammissibile, perchè tardivo, il reclamo incidentale del padre e compensava le spese.

La Corte considerava, tra l’altro, che il ricorso introduttivo aveva avuto ad oggetto le sole questioni economiche, senza che fosse formulata alcuna richiesta di assegnazione della casa familiare, aggiungendo, comunque, che la declaratoria di efficacia del patto, secondo cui la madre avrebbe abitato momentaneamente la c.d. tavernetta della villa in (OMISSIS) – in sè inidonea a costituire abitazione del minore – risultava superata, avendo la donna acquistato un appartamento, si da far presumere il trasferimento di madre e figlio in tale nuovo ambiente abitativo.

Evidenziava, poi, che gli oneri del padre connessi al mantenimento di una figlia maggiorenne erano cessati, avendo costei raggiunto l’indipendenza economica, sicchè, considerate le possibilità dei genitori ed al lume degli accertamenti compiuti dalla Polizia Tributaria, l’assegno per il mantenimento del figlio minore doveva essere rideterminato nell’indicata somma di Euro 1.500,00, pure considerato il venir meno dell’obbligo dell’uomo di pagare le utenze relative all’utilizzo della tavernetta quando il figlio avrebbe cessato di abitarla.

Avverso tale decreto, la madre ha proposto ricorso con due motivi, resistiti con controricorso dal padre che ha proposto tre motivi di ricorso incidentale. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione, sollevata in riferimento all’art. 147 c.p.c. e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lett. b), di tardività del ricorso incidentale, in quanto notificato a mezzo p.e.c. il 27.12.2018, ultimo giorno utile, alle ore 21.10.51. Con sentenza n. 75 del 2019, la Corte costituzionale ha infatti dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 3,24 e art. 111 Cost., l’invocato art. 16-septies, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta.

2. Col primo motivo, la ricorrente lamenta, in riferimento all’art. 111 Cost., artt. 147,155,315 bis e 316 bis c.c., che erroneamente la Corte territoriale non abbia determinato la decorrenza del nuovo assegno dalla data della domanda ed abbia invece lasciato invariata quella fissata dal Tribunale del febbraio 2017. La statuizione, lamenta la ricorrente, collide col principio secondo cui la determinazione del giudice retroagisce alla domanda, e contravviene al principio secondo cui ciascun genitore è obbligato a provvedere al mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza della prole.

3. Col secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla disposta compensazione delle spese, essendo essa ricorrente stata totalmente vittoriosa, non potendo valere al riguardo l’emissione del provvedimento sanzionatorio adottato a suo carico ex art. 709 ter c.p.c. e non essendo sussistenti, in relazione al procedimento d’appello gravi ed eccezionali ragioni.

4. Col primo motivo del proposto ricorso incidentale, il S. deduce la violazione dell’art. 111 Cost., art. 360 c.p.c., nn. 3-5, art. 709 ter c.p.c., art. 333 c.c., per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile il suo reclamo incidentale, tenuto conto della sommarietà delle forme che contraddistingue il rito camerale.

5. Col secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 111 Cost., per non avere la Corte d’appello disposto formalmente la revoca dell’assegnazione della casa familiare, nonostante entrambe le parti la avessero richiesta.

6. Col terzo motivo, S.M. lamenta che la Corte pur avendo riconnesso l’elevazione dell’importo dell’assegno al rilascio della casa familiare non ha disposto nè la revoca dell’assegnazione della medesima, nè la data di rilascio e neppure la decorrenza del nuovo assegno.

7. Il primo motivo del ricorso principale va esaminato congiuntamente con i motivi secondo e terzo del ricorso incidentale che sostengono una tesi opposta. Gli stessi vanno rigettati.

8. Ed, infatti, è vero che le determinazioni relative al contributo da parte di un genitore al mantenimento dei figli collocati presso l’altro genitore retroagiscono alla data della domanda (cfr. Cass. n. 10788 del 2018 cit. e giurisprudenza richiamata), in ossequio al principio secondo cui la durata del giudizio non deve pregiudicare la parte vittoriosa, ma è anche vero che quel giudice può graduare nel tempo l’ammontare del dovuto in connessione al verificarsi delle ragioni giustificative della modifica. Di tale potere ha fatto concreta applicazione il provvedimento impugnato nel rimodulare l’assegno senza modificare la data di decorrenza indicata dal primo giudice, e ciò in quanto è stato eminentemente considerato l’esonero da parte del padre dall’onere di contribuzione (per Euro 2.500,00) al mantenimento della figlia maggiore resasi indipendente economicamente nel corso del giudizio. La supposta interdipendenza tra il rilascio della tavernetta e l’elevazione dell’assegno, postulata dal padre, è invece insussistente in quanto pur avendo considerato nel globale assetto economico dell’obbligato il risparmio del costo di fornitura delle utenze connessa al trasferimento del minore presso la casa acquistata della madre, la Corte territoriale ha disposto tout court l’elevazione dell’importo (nonostante il trasferimento non fosse allora intervenuto) secondo il chiaro dispositivo emesso in tal senso, ritenendo, appunto, che la valutazione operata dal Tribunale non fosse adeguatamente ponderata (cfr. pag. 9 ultimo periodo).

9. Quanto alla detenzione della menzionata tavernetta facente parte della villa, va rilevato che, dopo aver affermato che non era stata formulata alcuna richiesta di assegnazione della casa familiare (in tesi, la villa) o di parte di essa, la Corte territoriale ha evidenziato che l’efficacia – dichiarata dal Tribunale – della pattuizione conclusa tra i genitori, che indicava quale soluzione abitativa a carattere temporaneo i locali della tavernetta facenti parte della predetta villa – già adibiti a palestra e a deposito, ed inadeguati per infiltrazioni d’acqua, scarsa illuminazione ed aerazione ad accogliere il minore – è venuta meno, per essere superata dall’acquisto della casa da parte della I.. Costei non ha, in effetti, più titolo a goderne, ma il relativo regime segue le regole del diritto dominicale, e ciò in quanto non è intervenuto al riguardo alcun provvedimento di assegnazione.

10. Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile: esso non incontra la decisione, che ha ritenuto tardivo il reclamo incidentale non già in riferimento ai termini per comparire della parte reclamata, ma in riferimento alla notifica del provvedimento di primo grado, che rendeva operativo, anche per il notificante, il termine perentorio per proporre impugnazione incidentale.

11. Il secondo motivo del ricorso principale è infondato. Va premesso che, confermando la statuizione di condanna della madre al pagamento delle spese relative al primo grado di giudizio e compensando quelle dell’appello, la Corte territoriale è in sostanza pervenuta ad una compensazione parziale delle spese dei due gradi di giudizio, tenuto conto che l’accertamento della parte vittoriosa o di quella soccombente va condotto unitariamente. Così operando, i giudici baresi non hanno affatto violato il principio secondo cui le spese non possono esser poste a carico della parte totalmente vittoriosa, in quanto la ricorrente è parzialmente soccombente: pur avendo sperimentato con successo la richiesta di un maggior importo per il mantenimento del figlio, la stessa è stata oggetto di sanzione ex art. 709 ter c.p.c., per la sua condotta inadempiente rispetto ai doveri che la legge le impone quale genitore collocatario, ostacolando i rapporti tra il padre ed il figlio, e così, incidendo negativamente sul diritto alla bigenitorialità dello stesso.

12. In ragione di tali motivi e tenuto conto del rigetto di entrambi i ricorsi, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti. Trattandosi di procedimento esente, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi principale ed incidentale e compensa le spese. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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