Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 284 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. I, 07/01/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 07/01/2011), n.284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M.C. (c.f. (OMISSIS)), A.

G. 0 G. (C.F. (OMISSIS)), domiciliate in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato ARCURI FABIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PALERMO (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 1407/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 31/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 31 dicembre 2004 la Corte d’appello di Palermo, accogliendo la domanda proposta dalle signore M.C. e A.G., accerto’ l’indennita’ di occupazione legittima di sette unita’ immobiliari di proprieta’ delle attrici, dovuta dal Comune di Palermo per il periodo dal 3 febbraio 1983 al 3 febbraio 1991. Basandosi sui risultati della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva assunto a criterio di liquidazione il valore locativo degli immobili, ma dichiarando di correggere un errore materiale contenuto nella relazione, la corte determino’ in Euro 39.314,32 (L. 76.123.148) l’indennita’ dovuta, e condanno’ il comune al deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti, con gli interessi legali dalle scadenze indicate.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorrono le signore A. con atto notificato il 17 marzo 2005, per un unico motivo.

Il comune non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso si censura per vizio di motivazione l’affermazione del giudice di merito, che la cifra complessiva indicata nella relazione del consulente quale somma delle indennita’ di occupazione complessivamente dovute dal comune per tutte le unita’ immobiliari e per l’intero periodo, sarebbe pari a Euro 39.314,32, e che essa sarebbe stata indicata in L. 76.123.148 per un errore materiale.

Riportando i dati indicati nella relazione di consulenza sia in Euro e sia in Lire, le ricorrenti dimostrano che la cifra affetta dal supposto errore corrisponde alla somma degli addendi indicati nella relazione, ed e’ corretta.

Il motivo e’ fondato. L’affermazione censurata. verte sull’indicazione ricavabile dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio circa l’ammontare totale dei canoni di locazione degli immobili per l’intero periodo di occupazione legittima; indicazione che il giudice di merito ha ritenuto viziata da un errore materiale.

Si tratta di un punto di fatto decisivo, che ha condizionato la liquidazione dell’indennita’ di occupazione. La motivazione della sentenza impugnata, nella sua laconicita’ e assolutezza, non consente di verificare il processo logico seguito dal giudice di merito, il quale in particolare non indica quale dato – analitico o aggregato, espresso in Euro o in L. – contenuto nella relazione del consulente sarebbe affetto dall’asserito errore, e in quale parte della relazione il dato medesimo, la cui esistenza e’ dettagliatamente contestata dalla parte ricorrente, dovrebbe essere ricercato.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto, con rinvio alla corte palermitana, per un nuovo giudizio nel quale, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, il dato controverso sopra ricordato sara’ verificato negli atti di causa, e del risultato raggiunto sara’ data adeguata motivazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo.

Cosi’ deciso a Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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