Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28399 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n.r.g. 8825/06) proposto da:

I.G. (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

da se medesimo e, anche disgiuntamente, dall’avv. Antonio Vianello ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

Lungotevere Marzio n. 1, giusta procura a margine del secondo foglio

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Condominio dello stabile sito in (OMISSIS) (c.f.

(OMISSIS)) in persona dell’amministratore pro tempore rag.

P.E.; rappresentato e difeso dagli avv.ti Pizzi

Giancario; Bruno Finzi ed Aldo Finzi, anche in via disgiuntiva, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giancario Pizzi

in Roma, via Locchi 6, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 13227/05,

depositata il 6/12/2005 e notificata il 9/01/2006;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

29/11/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Giovanni lorda, per la parte ricorrente, che ha

insistito per l’accoglimento del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per il rigetto del

ricorso con condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio dello stabile sito in (OMISSIS), citò innanzi al Giudice di Pace del capoluogo lombardo il condomino Giovanni lorda per sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati alla passatoia da incaricati di un trasloco presso l’appartamento del convenuto e per la corresponsione del saldo di oneri condominiali. Lo I. si costituì e chiese la riduzione della somma pretesa per la sostituzione della passatoia, al fine di non determinare un ingiustificato arricchimento nell’ente di gestione; eccepì inoltre la prescrizione dei debiti per spese condominiali. L’adito Giudice di Pace accolse entrambe le domande e condannò il convenuto al pagamento, per il primo titolo, di Euro 454,93 e per il secondo, di Euro 516,99 oltre interessi legali e spese di lite.

Il Tribunale di Milano respinse l’appello dello I. ritenendo, da un lato, che la fattura emessa per la sostituzione del bene condominiale facesse prova dell’effettivo esborso e che non fosse supportata da alcun valido motivo la richiesta di dimidiazione dell’importo dovuto; dall’altro, che la prescrizione sarebbe stata interrotta, come già opinato in primo grado, dalla spedizione periodica dei verbali di approvazione dei conti preventivi e consuntivi nonchè dal riconoscimento del debito operato dallo stesso lorda nei confronti della acquirente del proprio appartamento.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso lo lorda, sulla base di tre motivi; il Condominio ha resistito al gravame con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo viene denunziata l'”omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) – violazione o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1223 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3) assumendo il ricorrente che il Tribunale non avrebbe considerato – al di là della percentuale di abbattimento calcolata indicativamente nel 50% – che la sostituzione della passatoia ammalorata con una nuova, avrebbe determinato un vantaggio per il Condominio, a cagione della maggior durata della stessa rispetto a quella, usata, che andava a sostituire.

2 – Con il secondo motivo viene fatta valere la ” omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) – violazione o falsa applicazione degli artt. 2943 e 1219 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3)” sulla base: sia del rilievo dell’inidoneità della spedizione dei rendiconti prodotti ad interrompere la prescrizione, sia della constatazione che degli arretrati a debito non si sarebbe fatta menzione nei bollettini prestampati spediti periodicamente dall’amministratore, secondo una consuetudine seguita sino al 1995 ma non più nei successivi cinque anni; sia della constatazione che detti rendiconti non sarebbero stati specificamente inviati ad esso ricorrente ma alla generalità dei coinquilini – con la conseguenza che sarebbe mancata la manifestazione specifica di far valere nei propri confronti il diritto agli oneri condominiali rimasti insoddisfatti; sia della ininfluenza della mancata impugnazione delle delibere di spesa – che non avrebbe impedito il decorso della prescrizione;

3 – Con il terzo motivo viene dedotta la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) – violazione o falsa applicazione degli artt. 2944 e 1219 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3)” in forza della considerazione che l’impegno di garanzia nei confronti dell’acquirente del proprio appartamento non avrebbe potuto esser considerato come riconoscimento del debito – ai fini della realizzazione di un fatto interruttivo della prescrizione, à sensi dell’art. 2944 cod. civ.- sia perchè successivo al decorso del termine quinquennale, sia perchè non diretto al soggetto creditore, sia infine per la inidoneità oggettiva della dichiarazione stessa ad integrare un fatto abdicativo del diritto di avvalersi della prescrizione;

4 – Va preliminarmente osservato che, essendo stata depositata la gravata decisione il 6 dicembre 2005, non era ancora applicabile la disciplina del cd. filtro a quesiti, entrato in vigore a seguito del D.Lgs. n. 40 del 2006 introducente l’art. 366 bis c.p.c. ed interessante i procedimenti terminati con sentenza depositata dopo il 2 marzo 2006, così che della formulazione dei medesimi non verrà tenuto conto nella successiva disamina del ricorso.

5 – Il primo motivo è infondato.

Invero parte ricorrente nel ritenere la ultroneità della somma chiesta dal Condominio per la riparazione della passatoia rispetto al danno subito dall’ente di gestione, fa evidente applicazione del principio della compensano lucri cum damno ma lo stesso, oltre a presupporre la determinazione di un valore di partenza della cosa ammalorata, prima della sua sostituzione – specificazione che non fu affrontata nei gradi di merito – impone altresì che la situazione vantaggiosa per il danneggiato sia diretta conseguenza dell’azione illecita e non già un effetto indiretto e riflesso dell’adempimento dell’obbligazione risarcitoria (cfr. sul punto, ex multis: Cass. 4950/2010; Cass. 3357/2009; Cass. 4205/2002; Cass. 985/2002; Cass. 7612/1999; Cass. 6126/1999; Cass. 10.134/1998; Cass. 8321/1998; Cass. 4237/1997), anche tenuto conto del fatto che la sostituzione della passatoia riguardò una res di consistenza e qualità identiche a quelle della copertura danneggiata.

6 – Il secondo motivo è inammissibile in quanto, in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso – art. 366 c.p.c., n. 4 – non è stato riportato il contenuto del rendiconto inviato al ricorrente al fine di consentire alla Corte di scrutinare il percorso logico seguito dal giudice dell’appello che, dall’esame diretto dello stesso, aveva tratto il convincimento, con motivazione adeguata e priva di aporie logiche, che esso costituisse richiesta di saldo del dovuto: sul punto è poi ininfluente la circostanza che in passato fossero stati inviati bollettini prepagati contenenti anche le somme dovute per arretrati come pure la constatazione che detti rendiconti sarebbero stati inviati alla generalità dei condomini dal momento che, mancando, anche in questo caso, il medium comparationis, ogni valutazione ne risulta preclusa.

7 – Il terzo motivo risulta assorbito in quanto la valutazione della assunzione di garanzia da parte dello lorda nei confronti dell’acquirente dell’appartamento in merito agli oneri non pagati si poneva, nell’argomentazione del Tribunale, con funzione di mero rafforzo logico rispetto al valore assorbente attribuito alla spedizione dei rendiconti.

8 – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, GAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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