Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28399 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 28399 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 20863-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CASALE VINCENZO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 164/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata 1’11/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 19/12/2013

udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

/
/

l’estinzione per condono del ricorso.

N. 131 T,
MATERIA TRIBUTARIA

In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 164/5/07, la CTR del Lazio, in
accoglimento dell’appello proposto da Vincenzo Casale, ha

rilevato che il contribuente aveva presentato l’istanza di
definizione della lite fiscale avverso l’avviso di liquidazione, col
quale erano state revocate le agevolazioni c.d. prima casa e
comminate le sanzioni.
2. Il giudizio di cassazione avverso tale sentenza,
instaurato su ricorso dall’Agenzia delle Entrate, va dichiarato
estinto, secondo la richiesta formulata in tal senso dalla
ricorrente, che, con atto depositato 12.9.2013, ha, appunto,
dichiarato che l’istanza di definizione della controversia,
presentata dal contribuente ex art. 16 della 1. n. 289 del 2002, si
era conclusa, col versamento di tutte le somme dovute.
3. Le spese del presente procedimento e di quello relativo
al giudizio n. 20791 del 2008 -riunito al presente e definitosi con
ordinanza di questa Corte n. 12242 del 2010, che ne rinviava a
questa sede il regolamento- vanno compensate tra le parti, in
considerazione dell’intervenuta definizione per condono della
:.•

lite.

n
PQM
La Corte dichiara l’estinzione per condono del giudizi

compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013
Il Consigliere estensore

19 DIC 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA