Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28399 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 15/10/2021), n.28399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 549/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate e del Territorio, con sede persona del

Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per

legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

I.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Alfano Giuseppe,

con studio in Comiso (RG), ove elettivamente domiciliato (p.e.c.:

(OMISSIS)), giusta procura in allegato al controricorso di

costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 26 agosto 2019 n.

5079/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25 maggio 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 26 agosto 2019 n. 5079/06/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di diniego di rimborso dell’IRPEF relativa agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di I.G. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa col n. 349/02/2013, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la sopravvenienza del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2017, n. 123, non avesse influito sul diritto del contribuente al rimborso dell’IRPEF nella misura del 90% per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992. I.G. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18,19 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non essere stato rilevato dal giudice di appello che il ricorso del contribuente fosse inammissibile per l’omessa indicazione delle somme ripetibili.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, quale novellato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2017 n. 123, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il contribuente avesse diritto al rimborso dell’IRPEF nella misura del 90% per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, senza alcuna riduzione conseguente al limite delle risorse stanziate.

RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è inammissibile.

1.1 Invero, il mezzo di cassazione, incentrato sull’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza nell’istanza di rimborso del quantum richiesto, e, quindi, proposto in violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18,19 e 21, appare inammissibile, sia perché nuovo, non risultando che la questione – non rilevabile d’ufficio – sia stata posta nei gradi di merito, sia per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto di quell’istanza, che neppure ha allegato, così impedendo di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo (da ultima: Cass., Sez. 6, 10 marzo 2021, n. 6729).

1.2 Nella specie, quindi, oltre a non aver dedotto la formulazione della censura nei giudizi di merito, la ricorrente nemmeno ha trascritto in ricorso il contenuto dell’istanza di rimborso per dimostrare l’indeterminatezza della pretesa restitutoria.

2. Il secondo motivo è infondato.

2.1 Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la norma sopravvenuta di cui al D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2017, n. 123, che, a parziale modifica della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso (da ultime: Cass., Sez. 6-5, 21 febbraio 2020, n. 4570; Cass., Sez. 6-5, 30 settembre 2020, n. 20790; Cass., Sez. 6-5, 13 novembre 2020, n. 25818; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8393). 2.2 Nella specie, il giudice di appello ha correttamente escluso che la norma sopravvenuta incidesse sulla spettanza del rimborso al contribuente nella misura prefissata per legge.

3. Valutandosi l’inammissibilità del primo motivo e l’infondatezza del secondo motivo, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

 

 

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