Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28399 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 14/12/2020), n.28399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26323-2015 proposto da:

D.T.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CRISPI 36,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO LOMBARDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO ROMANELLO POMES;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 682/2015 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 682/11/2015, depositata il 30 marzo 2015, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, in integrale riforma della decisione di prime cure, ha rigettato il ricorso col quale D.T.E. aveva impugnato una cartella esattoriale emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo delle imposte di registro, ed ipocatastali, dovute sulla base di sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, n. 282/20/07 del 3 ottobre 2007;

1.1 – il giudice del gravame ha ritenuto che:

– erroneamente il giudice del primo grado aveva fatto discendere dal difetto di prova della notifica della sentenza, posta a fondamento della impugnata cartella esattoriale, la non definitività dell’avviso di accertamento (in quella sede) impugnato, – e, così, l’utilità dell’evocazione del giudicato (più favorevole) formatosi nei confronti “degli altri 9 coobbligati-alienanti” (giusta sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 98/02/2007 del 12 luglio 2007), – in quanto: a) – la stessa appellata non aveva contestato l’esistenza del giudicato e, per di più, aveva ammesso “che avverso tale sentenza non era stata presentata alcuna impugnazione”; b) – in ragione di detto giudicato non poteva prodursi l’effetto estensivo correlato al giudicato (più favorevole) formatosi nel (distinto) giudizio promosso dagli altri condebitori solidali; c) – l’esistenza di quest’ultimo giudicato, – quando ancora non si era formato il giudicato sfavorevole per la contribuente in forza della sentenza n. 282/20/07 del 3 ottobre 2007, – avrebbe dovuto farsi valere in quel giudizio stesso, e dietro impugnazione della detta pronuncia sfavorevole;

2. – D.T.E. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, espone la denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che la gravata sentenza non aveva esaminato la (nè motivato in ordine alla) deduzione involgente la “mancata conoscenza”, da parte della contribuente, della sentenza (n. 282/20/07 del 3 ottobre 2007) posta a fondamento della cartella esattoriale opposta;

– il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 24 Cost., assumendo la ricorrente che, giustappunto in violazione di detta disposizione, il giudice del gravame aveva ritenuto che si fosse formato il giudicato (sulla pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Bari, n. 282/20/07, cit.) indipendentemente dalla conoscenza di detta pronuncia e, per di più, contro l’evidenza probatoria del difetto di notifica del suo dispositivo;

– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., comma 2, deducendo, in sintesi, che, nella fattispecie, il giudicato formatosi nel giudizio promosso dai condebitori solidali doveva ritenersi legittimamente invocato da essa esponente in ragione del difetto di un giudicato sfavorevole, e atteso che la ridetta sentenza (n. 282/20/07 del 3 ottobre 2007, qual posta a fondamento della cartella esattoriale) non poteva “considerarsi passata in giudicato in quanto i termini per proporre appello alla sentenza non possono decorrere dalla data di deposito in cancelleria della sentenza stessa, ma dall’avvenuta conoscenza… ossia dalla notifica della cartella esattoriale impugnata” (quale primo atto che rendeva conoscibile detta pronuncia);

2. – i tre motivi, – che pur prospettano profili di inammissibilità, sono destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi;

3. – il primo motivo è destituito di fondamento in quanto, – in disparte la considerazione del tratto di decisività che deve connotare il dato fattuale che la ricorrente evoca ad oggetto della censura, – il giudice del gravame ha ben considerato la ratio decidendi della pronuncia di prime cure (pur partitamente riassunta quanto al dedotto difetto di prova della notifica della sentenza posta a fondamento della impugnata cartella esattoriale), rilevandone l’inconferenza, come si è anticipato, in quanto la stessa contribuente non aveva contestato l’esistenza del giudicato e, per di più, aveva ammesso “che avverso tale sentenza non era stata presentata alcuna impugnazione”;

4. – come, peraltro, reso esplicito dal loro tenore complessivo, le censure svolte dalla ricorrente non intercettano la (articolata) ratio decidendi della gravata sentenza, risolvendosi in una mera riproposizione di tesi difensive già svolte nei gradi di merito del giudizio e motivatamente disattese dal giudice del gravame, alla stregua, quindi, di una mera contrapposizione di giudizio e di valutazione rispetto a quelli espressi dalla sentenza impugnata, e senz’alcuna considerazione, così, delle ragioni di quest’ultima (v., ex plurimis, Cass., 24 settembre 2018, n. 22478; Cass., 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., 11 gennaio 2005, n. 359; Cass., 14 novembre 2003, n. 17183; Cass., 25 agosto 2000, n. 11098);

5. – così è, quindi, con riferimento al secondo motivo di ricorso, a fronte del quale si pone il (non censurato) rilievo svolto dal giudice del gravame, di cui s’è appena sopra dato conto, nonchè quello ulteriore col quale quel giudice ha rimarcato che l’esistenza del giudicato favorevole avrebbe dovuto formar oggetto di deduzione dietro impugnazione della pronuncia sfavorevole alla contribuente;

5.1 – il referente regolativo della deduzione relativa alla “mancata conoscenza” della sentenza sfavorevole trova (qui) una (e, per vero, anche unica) specifica articolazione nell’adempimento (posto a carico della segreteria) relativo alla “notifica del dispositivo” (e, dunque, nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37, comma 2, secondo il cui disposto “Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito” della sentenza);

– rileva, quindi, la Corte che, secondo un consolidato, e pienamente condiviso, orientamento interpretativo, la stessa ammissibilità dell’impugnazione tardiva presuppone l’ignoranza del processo (e, dunque, che la parti dimostri “di non avere avuto conoscenza del processo”; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3; art. 327 c.p.c., comma 2), ignoranza, questa, che non è predicabile con riferimento alle parti costituite e che, peraltro, non si identifica con la nullità delle comunicazioni prescritte dalla disciplina processuale del rito (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31,37, art. 43, comma 3, art. 61), nullità, queste, che sono deducibili quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato;

– e la Corte ha, in particolare, ripetutamente rimarcato che detta interpretazione deve ritenersi conforme ai principi costituzionali e all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche, bilanciamento, questo, che è sotteso (v. Corte Cost., 25 luglio 2008, n. 297) allo stesso termine lungo per impugnare (v., ex plurimis, Cass., 14 ottobre 2019, n. 25727; Cass., 9 ottobre 2018, n. 24899; Cass., 13 giugno 2017, n. 14746; Cass., 11 aprile 2017, n. 9330; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23323; Cass., 10 giugno 2011, n. 12761);

6. – in ordine, ora, al terzo motivo, occorre premettere che non è dubbia, nella giurisprudenza della Corte, l’applicabilità dell’art. 1306 c.c., comma 2, all’obbligazione solidale tributaria (v., altresì, Corte Cost., 21 luglio 1988, n. 870; Corte Cost., 17 dicembre 1987, n. 544), essendosi rilevato che la regolamentazione delle obbligazioni solidali tributarie va tratta, in linea di principio, dalla disciplina delle obbligazioni solidali di diritto comune (v. già Cass. Sez. U., 22 giugno 1991, n. 7053);

– la citata disposizione codicistica, – della quale si è rilevato che “non ha valore di norma sulla struttura dell’obbligazione solidale (ossia un valore sostanziale), ma detta una regola speciale direttamente riguardante il funzionamento processuale del meccanismo della solidarietà, operando un distacco delle vicende processuali da quelle sostanziali.” (Cass., Sez. U., 22 giugno 1991, n. 7053), – trova, però, un limite nel giudicato (sfavorevole) che eventualmente si sia formato (così come nella fattispecie) nei confronti del debitore solidale che ne invochi l’applicazione, l’effetto estensivo del giudicato (favorevole) rimanendo, così, impedito (proprio) dall’avvenuta definizione (con forza di giudicato) dell’obbligazione gravante su uno dei coobbligati solidali (cfr., ex plurimis, Cass., 14 aprile 2020, n. 7792; Cass., 5 dicembre 2019, n. 31807; Cass. 27 dicembre 2018, n. 33436; Cass., 9 febbraio 2018, n. 3204; Cass., 5 luglio 2017, n. 16560);

– nè, diversamente, rileva che detto giudicato si sia formato in relazione ad una questione pregiudiziale di rito (con riferimento, nella fattispecie, all’inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente; v. il controricorso, fol. 2) in quanto, come si è condivisibilmente osservato, un siffatto giudicato “non si limita a statuire unicamente sul processo, ma dà pure implicitamente atto dell’impossibilità, per l’interessato, di rimettere in discussione l’an ed il quantum della pretesa di controparte.” (così Cass., 27 settembre 2002, n. 13997 cui adde, ex plurimis, Cass., 11 aprile 2011, n. 8169; Cass., 7 settembre 2004, n. 18025; Cass., 9 aprile 2003, n. 5595) e, così, determina una situazione sostanziale (la definitività dell’atto impugnato conseguente a pronuncia giudiziale passata in giudicato) che è del tutto diversa da quella che poggia sulla (sola) definitività dell’atto di accertamento (mai impugnato dal contribuente condebitore solidale);

6.1 – manifestamente destituito di fondamento è, poi, l’assunto secondo il quale il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole avrebbe imposto, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la previa conoscenza della sentenza (inidoneo, allo scopo, il “deposito in cancelleria della sentenza stessa”), in quanto, come reso esplicito dal dato normativo (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49 e art. 51, comma 1, in relazione all’art. 38, comma 3), anche nel processo tributario trova applicazione la disposizione (sul termine cd. lungo di impugnazione) di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1;

– secondo un (del tutto) consolidato orientamento interpretativo della Corte, il termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., è stabilito a pena di decadenza e decorre in ogni caso dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, senza che rilevi l’omessa comunicazione da parte del cancelliere, posto che l’ampiezza del termine consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis (cfr., ex plurimis, Cass., 8 marzo 2017, n. 5946; Cass., 16 dicembre 2014, 26402; Cass., 29 luglio 2010, n. 17704; Cass., 15 giugno 2010, n. 14297; Cass., 16 luglio 2007, n. 15778; Cass., 7 agosto 2003, n. 11910; Cass., 3 luglio 1998, n. 6542);

– e lo stesso Giudice delle Leggi, – nel dichiarare infondata la questione di legittimità della disposizione di cui all’art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 24 Cost., – ha rilevato che con la disciplina in discorso è stato realizzato “un non irragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa. L’ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis. La decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte: sicchè lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio.” (Corte Cost., 25 luglio 2008, n. 297);

6.2 – per quanto, quindi, in più recenti arresti giurisprudenziali, occasionati, in particolare, dalle questioni poste dall’apposizione sulla sentenza civile di una doppia data (l’una di deposito, l’altra di cd. pubblicazione della medesima sentenza), – si sia posta in evidenza la relazione implicata dal rapporto intercorrente tra il diritto di impugnazione (art. 24 Cost.), e la conoscibilità stessa del provvedimento suscettibile di impugnazione (v. Corte Cost., 22 gennaio 2015, n. 3; v., altresì, Cass. Sez. U., 22 settembre 2016, n. 18569), nel sistema delle impugnazioni giustappunto rileva, – piuttosto che la conoscenza effettiva della sentenza, – la sua conoscibilità qual conseguente allo stesso sistema di regole che la presidia (Cass. Sez. U., 22 settembre 2016, n. 18569), – avuto riguardo al deposito della sentenza civile (art. 133 c.p.c.), ed ai connessi adempimenti di cancelleria che lo integrano (inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, secondo le disposizioni, e le istruzioni, di cui al D.M. 27 marzo 2000, n. 264, ed al D.M. 24 maggio 2001) -;

– come, del resto, rimarcato dalla Corte, rientra nei compiti del difensore attivarsi, con la diligenza dovuta in rebus suis, per verificare se siano state compiute attività processuali (quando queste rispondano al predisposto modello legale di processo; v., ex plurimis, Cass., 8 marzo 2017, n. 5946; Cass. Sez. U., 22 settembre 2016, n. 18569; Cass., 30 luglio 2015, n. 16194);

7. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA