Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28399 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18141-2018 proposto da:

R.R., B.L., A.B., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato CONTE PATRIZIA;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), MINISTERO DELLA SALUTE

00811720580, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

RICERCA 80185250588, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorreti –

avverso la sentenza n. 295/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

R.R., B.L., A.B., convenivano la Presidenza del consiglio dei ministri e i Ministeri dell’istruzione università e ricerca, della salute, dell’economia e delle finanze, esponendo di aver frequentato corsi di specializzazione medica in anni accademici tra il 1980 e il 1990, e chiedendo la condanna dello Stato italiano al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di frequenza della scuola, quale infine prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, ovvero, in subordine, al pagamento di una somma a titolo di ingiustificato arricchimento;

il Tribunale rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione delle amministrazioni;

la Corte di appello, pronunciando sul gravame proposto dai soccombenti, lo accoglieva in punto di ritenuta sussistenza della legittimazione passiva dei Ministeri, e lo respingeva nel resto, confermando l’intervenuta prescrizione decennale maturata tra il 1999 e il 2009;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione R.R., B.L., A.B., formulando due motivi;

resistono con controricorso le amministrazioni intimate.

Diritto

RILEVATO

Che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 370 del 1999, art. 11, della direttiva n. 2005/36/CEE e dell’art. 2947, c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di considerare che:

non poteva esservi alcuna ragionevole certezza che lo Stato italiano non avrebbe provveduto con norme generali in attuazione della normativa comunitaria, dopo che con la suddetta legge del 1999 aveva solo dato esecuzione legislativa a un obbligo nascente, nei confronti dei soggetti destinatari della norma così introdotta, da sentenze favorevoli del giudice amministrativo divenute definitive;

– l’inadempimento si era protratto anche dopo tale provvedimento legislativo, avendo un carattere permanente, fin tanto che non fosse intervenuta la compiuta attuazione degli obblighi Eurounitari;

– il pregiudizio era divenuto apprezzabile, in tesi, solo quando, con d.p.c.m. del 7 marzo 2007, era stata data attuazione all’obbligo di corresponsione dell’adeguata remunerazione previsto dal D.Lgs. n. 368 del 1999, posto che anche il precedente D.Lgs. n. 257 del 1991 aveva previsto solamente una borsa di studio rivalutata una sola volta e non rideterminata con periodicità triennale come originariamente stabilito;

– con la direttiva 2005/36/CEE era stata infine abrogata la direttiva riassuntiva di settore, 1996/16/CEE, sicchè solo dall’entrata in vigore di tali disposizioni, ovvero dal 20 ottobre 2007, poteva idoneamente ritenersi decorrente la prescrizione decennale, pertanto non maturata al momento della proposizione delle domande introduttive del giudizio, avvenuta nel 2013;

– la Corte di giustizia, con decisione 24 gennaio 2018 sui ricorsi riuniti C-616 e 617, pur non indicando riferimenti comunitari per l’adeguata remunerazione, non aveva tenuto in alcun conto, significativamente, del D.Lgs. n. 370 del 1999, evidentemente attuativo di obblighi originati da altro rispetto alla normativa sovranazionale;

con il secondo motivo di prospetta la violazione dell’art. 91 c.p.c., poichè la corte territoriale avrebbe errato omettendo di compensare le spese sia perchè l’appello era stato accolto in punto di legittimazione passiva dei Ministeri, sia per la complessità della materia e le varie oscillazioni giurisprudenziali che avevano richiesto precisazioni anche da parte della Corte sovranazionale;

Rilevato che:

il ricorso è improcedibile poichè non è stata prodotta la relata (asseverata) di notifica della sentenza impugnata, indicata come tale in ricorso e necessaria alla verifica positiva della tempestività del ricorso;

il primo motivo sarebbe stato comunque inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. ;

questa Corte ha chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno, realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive – per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 (in riferimento al termine di adempimento del legislatore nazionale) e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991 (tenuto conto dell’inizio dei corsi e dell’implementazione ex D.Lgs. n. 257 del 1991) – nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della L.19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo (Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199, Cass., 31/05/2018, n. 13758);

la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l’adempimento soggettivamente parziale dello Stato per gli specializzandi anteriori all’anno accademico 1991-1992, sicchè, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall’opzione esercitata, rispetto all’astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i pretermessi, innescando la decorrenza estintiva prescrizionale;

per le medesime ragioni, non può rilevare la diversa quantificazione della remunerazione, e il suo differente regime, discrezionalmente determinati dallo Stato con il D.Lgs. n. 368 del 1999, attuato dall’anno accademico 2006-2007 (Cass., 14/03/2018, n. 6355), così come nulla può spostare la sopravvenuta direttiva comunitaria 2005 n. 36;

non vi è alcuna ipotesi di contrasto con la normativa Europea di settore che non incide sul regime normativo nazionale prescrizionale, fermo restando che la decisione della Corte di giustizia del 24 gennaio 2018, invocata, per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione della “adeguata remunerazione”, per altro verso non affronta minimamente il tema qui discusso della decorrenza prescrizionale, riferendosi al D.Lgs. n. 257 del 1991 perchè, evidentemente, primo atto di recepimento delracquis” settoriale;

la pur articolata memoria non ha apportato motivi che avrebbero potuto giustificare il ripensamento del descritto quanto costante orientamento di questa Corte;

il secondo motivo sarebbe stato anch’esso inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1;

secondo il costante indirizzo di questa Corte in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, sicchè il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violata la regola secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, mentre esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altre ragioni giustificatrici: pertanto, il giudice non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso della facoltà di compensazione, con l’ulteriore conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame la suddetta eventualità, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez. U., 15/07/2005, n. 14989, Cass., 26/04/2019, n. 11329);

nel caso, la soccombenza era peraltro totale, posto che, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie sussiste la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri ma l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale costituisce una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 260 del 1958, sicchè non viene mai in gioco, propriamente, una questione di legittimazione passiva (cfr., di recente, Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649);

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alld rifusione delle spese delle amministrazioni controricorrenti, in solidarietà attiva, liquidate in complessivi Euro 6.100,00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA