Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28398 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28398 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 885-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
VURTOGAESI

12

,

itAVVOCATURA MMNMRAtM D£LLiu

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro

CURATELA DEL FALLIMENTO COSTRUZIONI DE FRESCO DI DE
FRESCO SALVATORE SAS in persona del Curatore
fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 19/12/2013

SIRACUSA GIUSEPPINA con studio in BARCELLONA POZZO DI
GOTTO VIA TEN. GENOVESE 26 (avviso postale) giusta
delega in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 68/2007 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE SOCIO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato SIRACUSA che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

MILANO, depositata il 03/10/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR della Lombardia, con sentenza n. 68/27/07,
depositata il 3.10.2007, confermando la decisione di primo
grado, ha accolto il ricorso col quale il Fallimento della Società
Costruzioni De Fresco S.a.s. di De Fresco Salvatore aveva

credito IVA, relativo ad anno in cui la dichiarazione era stata
presentata a Messina.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, al quale ha resistito la curatela intimata con
controricorso, illustrato da memoria. Depositata la relazione ex
art 380 bis cpc, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le eccezioni d’inammissibilità del ricorso, per difetto di
specificità e per violazione dell’art. 366 bis cpc, sono entrambe
infondate: il ricorso, corredato da idonei quesiti, è, infatti,
rispettoso del principio di autosufficienza, essendo in esso
adeguatamente esposti i fatti idonei a porre la Corte in condizioni
di comprendere appieno i fatti di causa.
2. Col primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione
all’art. 360, 1° co, n. 4 cpc, la violazione dell’art. 112 cpc, per
l’omessa pronuncia sull’eccezione di incompetenza territoriale
dell’Ufficio di Milano, da lei sollevata in seno al ricorso. 3 Col
secondo motivo, la ricorrente deduce, in subordine, la violazione
dell’art. 40 del dPR n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, 1°
co, n. 3 cpc, formulando il seguente quesito di diritto: “dica la
Corte se territorialmente competente a ricevere l’istanza di
rimborso di un credito IVA sia l’Ufficio che ha ricevuto la
dichiarazione dei redditi nella quale esso è stato esposto, ovvero

chiesto all’Ufficio di Milano, ove aveva la sede, il rimborso del

se competente sia l’Ufficio nel cui ambito territoriale il
contribuente aveva il domicilio fiscale al momento della
presentazione dell’istanza”.
4. Il primo motivo è fondato: com’è incontroverso, la
questione relativa alla ripartizione di competenza territoriale

dell’Ufficio in primo grado ed è stata riproposta (anche al fine di
contestare la formazione del silenzio rifiuto sull’istanza, in tesi,
avanzata ad ufficio incompetente) in sede d’appello avverso la
sentenza della CTP, che la aveva rigettata. Tale questione non
risulta esaminata nella sentenza impugnata, che è, così, incorsa
nella denunciata violazione, in quanto l’omessa pronunzia su tale
censura -che non tocca il problema, di rilevanza processuale,
della competenza territoriale del giudice adito- comporta un
difetto di attività del giudice di merito (da ultimo, Cass. n. 7871
del 2012; 7268 del 2012). 5. All’accoglimento del motivo non
consegue, però, la cassazione con rinvio, dovendosi qui applicare
la condivisibile giurisprudenza (cfr. Cass. n. 2313 del 2010),
ispirata ai principi di economia processuale e della ragionevole
durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., secondo cui, una
volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la
Corte può omettere il rinvio della sentenza impugnata e decidere
la causa nel merito, in base ad una lettura costituzionalmente
orientata dell’art. 384 cpc, quando la questione di diritto posta
con il suddetto motivo risulti infondata, e sempreché, come nella
specie, non siano richiesti ulteriori accertamenti di fatto.
6. E, nel merito, la denunciata violazione dell’art. 40 del
dPR n. 633 del 1972 è infondata. 7. Riferisce la ricorrente, ed è
punto anch’esso incontroverso, che il credito in relazione al quale

degli uffici fiscali ha costituito oggetto di eccezione da parte

la Curatela controricorrente ha avanzato nell’ottobre del 2002
l’istanza di rimborso, ex art 30 del dPR n. 633 del 1972, era stato
esposto nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 1992
presentata dalla Puglisi Costruzioni S.a.s. con sede in Terme
Vigliadori (Messina) alla quale era succeduta -in data 23.5.1994-

trasferito la sede a Milano, presentando a quell’Ufficio le
successive dichiarazioni annuali. 8. A norma dell’art. 40, 1° co,
del dPR n. 633 del 1972, l’ufficio competente a ricevere l’istanza
di rimborso va dunque individuato in quello di Milano nella cui
circoscrizione la contribuente, e poi la Curatela aveva il
domicilio fiscale, al tempo della relativa presentazione. 9. Il
Collegio ritiene, infatti, di non dover dare continuità all’indirizzo
giurisprudenziale (Cass. n. 10224/03, n. 10769 del 2006) secondo
cui la competenza territoriale dell’ufficio IVA in cui è stata
presentata la dichiarazione d’imposta (o avrebbe dovuto esserlo)
si radica sino all’esaurimento dell’obbligazione tributaria, senza
che rilevi la successiva modifica del domicilio fiscale del
contribuente. 10. Tale principio è stato, di recente,
condivisibilmente, rivisitato, in tema di accertamento delle
imposte sui redditi, da questa Corte, con la sentenza n. 11170 del
2003, che, richiamando Cass. n. 5358 del 2006, ha evidenziato
che: a) la variazione del domicilio fiscale indicato dal
contribuente, comunicato all’Ufficio con la dichiarazione annuale
dei redditi, costituisce “atto idoneo a rendere noto
all’Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle
notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere,
che spetta all’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha
indicato il nuovo domicilio”; b) l’esercizio dello ius variandi

la controricorrente in bonis (poi dichiarata fallita) che aveva

dev’essere esercitato in buona fede, nel rispetto del principio
dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i
soggetti del rapporto tributario; c) il contribuente che abbia
indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in
un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta

al fine di eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per
territorio, l’invalidità dell’atto di accertamento compiuto
dall’ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato. 10.
Posto che il principio può agevolmente applicarsi anche in tema
di IVA, tenuto conto che, ai sensi dell’art 40 del dPR n. 633 del
1972, la competenza dell’Ufficio si determina, appunto, mediante
il richiamo agli artt. 58 e 59 del dPR n. 600 del 1973, in
riferimento al domicilio fiscale del contribuente e che in materia
di controlli è rilevabile una compiuta simmetria tra l’art 31 del
dPR n. 600 del 1973 e l’art. 51 del dPR n. 633 del 1972, non
sono ravvisabili plausibili ragioni per limitare la rilevanza della
modifica del domicilio fiscale all’ipotesi in cui essa si risolva a
favore dell’Ufficio (come nei casi venuti all’esame della Corte).
11. Al contrario, il principio dell’affidamento, di cui all’art 10, 1°
co dello Statuto dei diritti del contribuente, su cui si fonda la
citata giurisprudenza, costituisce espressione di principi generali
immanenti in tutti i rapporti di diritto pubblico ed in ispecie nel
diritto e nell’ordinamento tributario (trovando origine nella
Costituzione, e precisamente negli artt. 3, 23, 53 e 97,
espressamente richiamati dall’art. 1 dello Statuto, cfr. Cass. n.
16731 del 2010), ed impone, pertanto, di dare ingresso all’ipotesi
reciproca, dovendo perciò affermarsi che, una volta intervenuta la
modifica del domicilio fiscale, il contribuente, così come è
4

difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore,

esposto all’azione accertatrice dell’ufficio finanziario, nella cui
circoscrizione ricade il domicilio modificato, può legittimamente
avanzare le istanze restitutorie a detto nuovo ufficio, il quale in
ossequio al menzionato criterio di buona fede col contribuente,
non può invocare l’incompetenza per territorio per sottrarsi

antecedente quella del trasferimento del domicilio fiscale.
12. Non osta, del resto, a tale conclusione, la necessità del
controllo sulla correttezza del rimborso (su cui nel caso di specie
non si fa nessuna questione), tenuto conto del dovere di
cooperazione esistente tra gli uffici e dell’obbligo dell’Ufficio
finanziario, che riceva atti ritenuti appartenenti alla competenza
di altro Ufficio, di inoltrarli a quello reputato competente, in
considerazione del principio, da ultimo affermato da Cass. n.
6627 del 2013, secondo cui, per effetto delle norme sul
procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241 del 1990, e
del principio di buona fede ed affidamento del contribuente di cui
al citato art. 10 della 1. n. 212 del 2000 “in difetto di trasmissione
dell’istanza … all’organo ritenuto competente o di comunicazione
al contribuente da parte dell’Ufficio e nell’inerzia
dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente non ha ragione
di dubitare della piena formazione del silenzio-rifiuto e, pertanto,
ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 19, comma primo, lett. g), del
d.lgs. n. 546 del 1992” con la possibilità di impugnare il diniego
davanti al giudice tributario.
13. Il ricorso va, in conclusione, respinto. 14. Si ravvisano
giusti motivi, in considerazione dell’esposta oscillazione
giurisprudenziale, per compensare tra le parti le spese del
giudizio.

all’esame della domanda di rimborso, pur se riferita ad annualità

5
2.1A

PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

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