Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28398 del 05/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28398
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1253-2018 proposto da:
U.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
DEFILIPPI CLAUDIO;
– ricorrente –
contro
M.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 391/2017 del TRIBUNALE di LA SPEZIA,
depositata il 15/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA
PAOLO.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
U.F. si opponeva preventivamente all’esecuzione minacciata con il precetto a lui notificato da M.M. in forza di una condanna alle spese contenuta in un’ordinanza di rigetto del reclamo proposto dal deducente ai sensi dell’art. 624c.p.c., comma 2, e art.669-terdecies c.p.c.;
deduceva l’insussistenza del titolo esecutivo sia perchè il provvedimento che conteneva la statuizione sulle spese era cautelare, sia perchè era di rigetto e non di condanna;
il Giudice di pace adito rigettava la domanda ritenendo autonoma ed esecutiva la condanna alle spese, con pronuncia confermata dal Tribunale;
avverso questa decisione ricorre per cassazione U.F. articolando un motivo.
Diritto
RITENUTO
Che:
con l’unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., comma 2, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare l’inesistenza del titolo esecutivo, sia perchè il provvedimento che conteneva la statuizione sulle spese era cautelare, sia perchè era di rigetto e non di condanna;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
Rilevato che:
il ricorso è inammissibile;
infatti, parte ricorrente non ha prodotto gli avvisi di ricevimento relativi alla notifica a mezzo posta del ricorso;
il motivo di ricorso sarebbe stato peraltro inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis, c.p.c. (Cass., Sez. U., 21/03/2017, n. 7155);
questa Corte ha chiarito da tempo che il capo che statuisce sulle spese costituisce autonoma condanna, e come tale è titolo esecutivo, in qualunque provvedimento, anche di rigetto ovvero cautelare, come confermato dall’art. 669-septies c.p.c., comma 3 (Cass., 03/08/2005, n. 16262, Cass., 14/05/2014, n. 10453, Cass., 01/03/2019, n. 6180);
non deve provvedersi sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019