Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28397 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23984/06) proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRAPANI, in

persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma

presso i suoi Uffici, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato –

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Alcamo n, 229/2005,

depositata il 15 giugno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso e la conseguente decisione nel merito con il rigetto

dell’opposizione proposta in primo grado.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 7 aprile 2005 presso la cancelleria del Giudice di pace di Alcamo, il sig. M.C. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa dalla Montepaschi SE. RI.T. s.p.a. – concessione di Trapani – sportello di (OMISSIS) per l’importo di euro 309,32, chiedendone l’annullamento poichè egli aveva pagato, in misura ridotta, la sanzione applicata dal verbale di accertamento presupposto (relativo ad una violazione prevista dal C.d.S. del 1992) con un solo giorno di ritardo per aver erroneamente calcolato, in buona fede, il termine di due mesi dalla data del verbale stesso, anzichè quello di sessanta giorni. Nella costituzione dell’opposta Prefettura di Trapani, il giudice di pace adito, con sentenza n. 247 del 2005 (depositata il 15 giugno 2005), accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava l’illegittimità dell’impugnata cartella esattoriale. A sostegno dell’adottata decisione il suddetto giudice di pace ravvisava la fondatezza del ricorso, considerando l’irrilevanza di un solo giorno di ritardo nell’esecuzione del pagamento in misura ridotta della sanzione di cui al verbale di accertamento presupposto dall’impugnata cartella esattoriale e ritenendo sussistente la buona fede del M..

Nei confronti della menzionata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Trapani basato su un unico motivo, avverso il quale l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa fase.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

2. Con l’unico motivo proposto il ricorrente Prefetto ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 389 reg. esec. C.d.S., comma 3 del 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sul presupposto che, alla stregua di una corretta interpretazione del citato D.P.R. n. 495 del 1992, art. 389, comma 3 si deve ritenere che il ruolo non possa essere legittimamente formato solo quando il pagamento dopo i sessanta giorni, ma prima della emissione del ruolo, sia avvenuto nella misura imposta dall’art. 203 C.d.S., comma 3 e non già nella misura ridotta (come verificatosi nella specie), con la conseguente legittimità della cartella esattoriale impugnata.

2.1. Il motivo è fondato e deve, perciò, essere accolto.

Per come emerge pacificamente dalla sentenza impugnata il sig. M.C. aveva provveduto ad effettuare, ai sensi dell’art. 202 C.d.S., il pagamento in misura ridotta della sanzione relativa alla violazione contestatagli oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dalla richiamata norma (ancorchè per un solo giorno) e prima dell’emissione del relativo ruolo. Il giudice di pace di Alcamo, a fronte di tale emergenza documentale, ha sostenuto che, in virtù del menzionato pagamento, la competente autorità amministrativa non sarebbe stata più legittimata, ai sensi dell’art. 389 reg. esec. C.d.S., comma 3, all’emissione del relativo ruolo, che, peraltro, sarebbe stata, al limite, possibile solo a condizione che il suddetto pagamento fosse stato rifiutato dall’ente creditore.

Il principio affermato dal predetto giudice di pace è errato perchè si fonda su una inesatta interpretazione sistematica del coacervo normativo di cui ai richiamati art. 202 C.d.S. e art. 389 reg. esec. C.d.S., comma 3, (D.P.R. n. 495 del 1992). Infatti, procedendosi ad una corretta lettura ermeneutica di quest’ultima disposizione, occorre affermare che l’ente creditore non possa legittimamente dare luogo alla formazione del ruolo solo quando il pagamento effettuato dopo il termine di sessanta giorni, ma prima dell’emissione del ruolo stesso, sia avvenuto nella misura imposta dall’art. 203 C.d.S., comma 3, (ovvero in quella della metà del massimo della sanzione amministrativa edittale) e non già nella misura ridotta contemplata dall’art. 202 C.d.S., comma 1, (pari al minimo edittale previsto dalla singola norma).

Alla stregua di tale impostazione deve, perciò, trovare conferma il precedente orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 3731 del 2000), alla stregua del quale, in tema di sanzioni pecuniarie per infrazione alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, in mancanza di ricorso al prefetto o di tempestivo pagamento in misura ridotta, costituisce a norma dell’art. 203 C.d.S., comma 3, titolo esecutivo, con conseguente legittimità dell’iscrizione a ruolo e dell’emissione della cartella esattoriale.

Al riguardo, di recente (v. Cass. n. 20084 del 2010), è stato più specificamente statuito, in modo del tutto condivisibile, che, nella materia delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione del codice della strada, il pagamento in misura ridotta è consentito, ai sensi dell’art. 202 C.d.S., comma 1, entro i sessanta giorni dalla contestazione, con la conseguenza che, ove l’adempimento avvenga in data successiva allo spirare del termine appena indicato, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale, a norma dell’art. 203 C.d.S., comma 3, mentre la somma pagata in ritardo deve essere trattenuta quale acconto sul totale, come, del resto, evincibile dall’inquadramento sistematico del disposto di cui al menzionato art. 389 reg. esec. C.d.S..

3. In virtù della riaffermazione di quest’ultimo principio deve, perciò, pervenirsi all’accoglimento del ricorso, cui consegue la cassazione della sentenza impugnata; inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l’opposizione proposta in primo grado può essere direttamente decisa nel merito in questa sede, con il suo rigetto.

Sussistono giusti e congrui motivi, in ragione della peculiarità della fattispecie e della essenziale novità della questione, per dichiarare interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione alla cartella esattoriale proposta da M.C. dinanzi al giudice di pace di Alcamo. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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