Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28397 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28397 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 17369-2007 proposto da:
FONTINA MANAGMENT INC Soc.tà risultante dalla
trasformazione della FONTINA srl in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA NICOTERA 29, presso lo studio
dell’avvocato ZACCARDI IDA, rappresentato e difeso
2013
3074

dall’avvocato PENNELLA NICOLA con procura notarile
del Not. Dr. DIOMEDES EDGARDO CERRUD in PANAMA con
Atto n. 8-171-301 PANAMA 22/05/2007;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 19/12/2013

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 29/2006 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PENNELLA che ha
chiesto l’accoglimento e deposita brevi note di
udienza;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE SOCIO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di ROMA, depositata il 22/04/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Fontina s.a r.1., di diritto lussemburghese con
stabile organizzazione in Italia, vendeva per atto pubblico del

dell’abitabilità, un appezzamento di terreno sul quale sorgeva un
complesso alberghiero, alla società britannica Farmadale
Developments Limited, anch’essa con stabile organizzazione in
Italia. Con contratto del 5.12.2000, la compratrice consentiva
alla venditrice la gestione alberghiera, nel complesso acquistato,
attività che la Società Fontina cedeva a terzi, nel dicembre 2002.
In relazione al rogito del luglio 2000, l’Agenzia delle Entrate
notificava alla Società Fontina l’avviso di liquidazione
dell’imposta suppletiva di registro, sul presupposto che si
trattava di atto di cessione d’azienda, non soggetto ad IVA.
L’impugnazione della contribuente veniva accolta in primo
grado, ma rigettata, in esito all’appello dell’Ufficio, con la
sentenza indicate in epigrafe, avverso la quale la Fontina
Managment Inc ha proposto ricorso successivamente, illustrato
da memoria. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con
controricorso. La ricorrente ha, infine, depositato note d’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preventivamente, affermata la legittimazione a
ricorrere della Società Fontina Managment Inc: come si desume
dall’esame degli atti prodotti e notificati all’Agenzia delle
Entrate, ex art. 372 cpc, l’originaria ricorrente ha trasferito la sua

15.7.2000, sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio

sede dallo stato del Lussemburgo a quello di Panama, ed ha
adottato tale nuova denominazione. 2. La procura rilasciata da
Abel Benitez e dalla Dircop Inc., legali rappresentanti della

debitamente legalizzata con l’apposizione di apostille. 3. Deve,
infine, escludersi che il conferimento ad una società del potere di
rappresentanza di altra società possa apprezzarsi, come pare
opinare la controricorrente, in termini di contrarietà a principi di
ordine pubblico e quindi come limite o esclusione, ex art. 16
della L. n. 218 del 1995, dell’applicazione di norme straniere,
limite che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre nel
caso in cui la norma straniera contrasti con il complesso di
principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un
determinato periodo storico (Cass. 6 dicembre 2002, n. 17349) o
fondati su esigenze di garanzia, comuni a diversi ordinamenti, di
tutela dei diritti fondamentali dell’uomo (Cass. 23 febbraio 2006,
n. 4040, da ultimo Cass. n.10070 del 2013, in motivazione). 4.
Non solo la configurabilità di un amministratore persona
giuridica di altra persona giuridica di natura societaria non è
questione che involge i principi di ordine pubblico, come sopra
precisati, ma, al contrario, deve ritenersi ammessa, nel nostro
ordinamento, tenuto conto che: a) l’art. 5 del d.lgs. 240/1991
espressamente la prevede in ipotesi di gruppo europeo di
interesse economico; b) il combinato disposto degli artt. 2361, co
2°, cc e 111-duodecies disp. att. cc , nel prevedere che le società

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Società ricorrente, all’Avv. Nicola Pennella risulta, inoltre,

di capitali abbiano partecipazioni in società di persone e nel
dettare, per tale ipotesi, le modalità di redazione del bilancio,
ammette, implicitamente, che l’amministrazione delle società di

Reg. (CE) 2157/2001 in tema di disciplina della Società
Europea, prevede espressamente che “lo statuto della SE può
prevedere che una società o altra entità giuridica sia membro di
un organo, salvo se altrimenti disposto dalla legislazione dello
Stato membro della sede sociale della SE applicabile alle società
per azioni”, disposizione contraria che non è esistente in Italia.
5. Col primo motivo, la Società contribuente deduce la
“violazione degli artt. 20 e 23, art. 1, della tariffa allegata, parte I
del dPR n. 131 del 1986” e “art. 2, co 3, lett. b) dPR n. 633 del
1972”, in riferimento all’art. 360, 1° co, nn. 3 e 5, cpc, per avere
la CTR ritenuto applicabile la disciplina sul registro, piuttosto
che quella sull’IVA, sulla base del collegamento negoziale tra
l’atto di cessione dei fabbricati e quello di cessione dell’azienda
alberghiera -da lei posti in essere, rispettivamente, nel luglio del
2000 e nel dicembre del 2002- omettendo di considerare, da una
parte, che i due atti erano stati stipulati con soggetti diversi e,
dall’altra, che l’azienda non era stata ancora “creata al momento
della ‘prima’ cessione dei beni”, dato che, in assenza
dell’abitabilità, non poteva svolgersi nell’immobile alcuna
impresa alberghiera, e, conseguentemente, non era possibile
procedersi alla cessione della relativa attività. Anche

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persone possa spettare anche a persone non fisiche; c) l’art. 47.1

ammettendo, prosegue la ricorrente, che la cessione d’azienda
possa riguardare beni non ancora organizzati, è tuttavia
necessario che i beni stessi almeno sussistano al momento della

elementi che, appunto, non ricorrevano nella specie. In
conclusione, la ricorrente formula il seguente quesito: “se, ai fini
dell’applicazione dell’imposta di registro in misura
proporzionale e non dell’IVA, la cessione di un fabbricato,
sospensivamente condizionata al rilascio dell’autorizzazione
pubblica all’esercizio dell’attività commerciale, e l’immediata
successiva cessione in locazione dello stesso immobile allo
stesso alienante possa essere qualificata, per effetto della
successiva cessione di altri beni, contratti e rapporti di lavoro ad
altro soggetto, cessione d’azienda”.
6. Col secondo motivo, la ricorrente deduce, nuovamente,
la violazione degli artt. 20 e 23, art, 1, della tariffa allegata, parte I
del dPR n. 131 del 1986 e 2, co 3, lett. b) dPR n. 633 del 1972, in
riferimento all’art.360, 1° co, n 3, cpc sottoponendo il seguente
quesito: “se, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro in
misura proporzionale e non dell’IVA, la cessione del fabbricato
ad un soggetto e dell’azienda -ivi esercitata per effetto di
locazione stipulata con l’acquirente- ad altro soggetto possa far
ritenere la prima cessione rientrante nella seconda ai sensi artt 20
e 23, art. 1, della tariffa allegata, parte I del dPR n. 131 del 1986
qualificandola, unitariamente cessione d’azienda”.

cessione e che la gestione prosegua in capo alla cessionaria,

7. I motivi sono inammissibili. 8. Anzitutto, essi non
rispettano il disposto di cui all’art, 366 bis cpc, applicabile

ratione temporis, secondo cui la censura con cui si deduce un

della sua illustrazione, tradursi in un quesito volto
all’enunciazione del principio di diritto, mentre, ove venga in
rilievo il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cpc, è richiesta
l’esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione
al quale la motivazione si assume, rispettivamente, omessa,
contraddittoria, o inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass.
n. 4556 del 2009). 9. Questa Corte ha precisato (Cass. n. 3530
del 2012) che, in relazione ad una censura in diritto, il quesito
assolve alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la
soluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio
giuridico generale, e non può, pertanto, esser generico e teorico,
ma deve esser calato nella fattispecie concreta, onde far
comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente
compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. 10.
Parimenti, il ricorrente che deduca un vizio di motivazione è
onerato di formulare il c.d. quesito di fatto, che consenta
l’immediata individuazione del fatto decisivo e controverso, non
essendo sufficiente che lo stesso sia rilevabile dal complesso
della censura proposta (cfr. Cass. n 24255 del 2011). 11. In
ipotesi di deduzione congiunta di più censure nell’ambito di un
motivo formalmente unico, deve esser formulato un quesito per

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vizio ex art. 360, 1° co, numeri 1, 2, 3 e 4, cpc deve, all’esito

ciascuno dei profili avanzati, con la conseguenza che, ove il
quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le
censure proposte, sono ammissibili solo quelle che abbiano

del 2009).
12. A tale stregua risulta evidente che i quesiti, sopra
trascritti, formulati a conclusione dei due motivi, non
rispecchiano i cennati parametri. 13. Ed, infatti, piuttosto che
indicare gli errori di diritto, in tesi, compiuti dai giudici
d’appello e prospettare le soluzioni giuridiche, a suo avviso,
corrette per la soluzione del caso, ovvero il fatto decisivo in
relazione al quale la motivazione contenuta nella sentenza
impugnata sarebbe omessa insufficiente o contraddittoria, la
ricorrente si limita a formulare meri interpelli e per di più riferiti,
in modo diretto, al comportamento dell’Amministrazione
finanziaria (in relazione ai presupposti della ripresa, riferiti alla
contestata sussistenza della cessione di azienda) invece che alle
statuizioni della decisione impugnata; omissione che, in
relazione al primo quesito, non consente neppure di comprendere
se lo stesso sia riferibile al vizio di motivazione o la violazione
di legge, congiuntamente dedotti nell’ambito del primo motivo.
14. Inoltre, le censure muovono dal presupposto secondo
cui la cessione del fabbricato -sottoposta a condizione
sospensiva- sia stata qualificata in termini di cessione d’azienda
in ragione della successiva cessione ad un terzo dell’azienda -in

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trovato idoneo riscontro nei quesiti prospettati (Cass. SU n. 5624

tesi costituita in un secondo momento dalla venditrice-, ma tale
presupposto non è coerente col tenore della sentenza, che è
pervenuta all’accoglimento dell’appello dell’Ufficio ritenendo

legittimo l’atto impugnato (relativo, beninteso, al rogito del
luglio 2000) sulla scorta dei criteri posti dalla giurisprudenza di
questa Corte e quella della Corte di Giustizia, in tema di cessione
d’azienda. I motivi in esame oltre a non incidere sulla ratio
decidendi

della sentenza, tendono, insomma, ad un

inammissibile nuovo esame del merito.
15. Ad abundantiam, va rilevato che: a) l’interpretazione
del contratto ai fini fiscali, volta a stabilire se il negozio sia
soggetto all’imposta di registro piuttosto che all’IVA, deve
avvenire con criteri diversi da quelli utilizzabili ai fini civilistici,
dovendosi attribuire preminente rilievo agli effetti del negozio ed
alla sua causa reale rispetto all’assetto cartolare (cfr. Cass. n
23584 del 2012; n. 10740 del 2013); b) ove sussista una cessione
di beni strumentali, atti, nel loro complesso e nella loro
interdipendenza, all’esercizio d’impresa, si deve ravvisare una
cessione di azienda soggetta ad imposta di registro, non
richiedendosi che l’esercizio dell’impresa sia attuale, essendo
sufficiente l’attitudine potenziale del complesso dei beni ceduti
ad essere utilizzati per un’attività d’impresa (Cass. n. 23857 del
2007; 1405 del 2013); c) a tale proposito è ininfluente la
circostanza che lo svolgimento di attività economiche sia

apparente la motivazione della decisione di primo grado, e

rSE1 ,7

73,0NE

assoggettato ad uno speciale regime di autorizzazione di
esercizio (v., in tal senso, Corte di Giustizia 27 novembre 2003,

seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate in € 20.000,00, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

in C-497101, punto 52).
16. Il ricorso va, in conclusione, respinto. 17. Le spese

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