Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28397 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 07/11/2018), n.28397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ANCORA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Venezia 11 presso

l’ASSONIME e rappresentata e difesa per procura a margine del

controricorso dall’Avv. Nicola Pennella;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 463/5/2010 della Commissione

tributaria regionale della Campania – sezione distaccata di Salerno,

depositata il 20 dicembre 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 settembre 2018 dal relatore Cons. Dott. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte della Ancora s.r.l. di avvisi di recupero del credito di imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8 usufruito negli anni dal 2003 al 2007, la Commissione Tributaria Regionale della Campania-Sezione distaccata di Salerno, (d’ora in poi C.T.R.), rigettava, con la sentenza indicata in epigrafe, l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Società;

in particolare, il Giudice di appello, integrando la motivazione resa dalla Commissione tributaria di prima istanza, riteneva gli avvisi di recupero nulli siccome carenti di motivazione, non essendo state indicate le ragioni di urgenza che ne avrebbero legittimato l’emissione prima del termine dei sessanta giorni fissato dalla L. n. 212 del 2000, art. 12; riteneva, inoltre, l’infondatezza dell’operato recupero del credito di imposta in quanto gli investimenti nell’aree svantaggiate di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8 ben potevano consistere in spese effettuate per ampliare e ristrutturare beni anche di proprietà di terzi;

avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su tre motivi;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo – con cui si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e art. 7, L. n. 241 del 1990, art. 3) cui sarebbe incorsa la C.T.R. nell’applicare il termine dilatorio di cui al citato art. 12 all’avviso di recupero di credito di imposta e nel ritenere lo stesso nullo per carenza di motivazione – è infondato, con conseguente inammissibilità degli ulteriori motivi vertenti su questioni assorbite siccome attinenti al merito della pretesa erariale;

1.1. è, infatti, sufficiente, rilavare che, come è noto, successivamente alla proposizione del ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate, è intervenuta sulla questione oggetto dello specifico motivo di censura da parte dell’Amministrazione finanziaria la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ. sez. unite 29 luglio 2013, n. 18184) che, proprio con riferimento a fattispecie relativa a notifica di avviso di recupero di credito d’imposta, ha affermato l’invalidità dell’atto notificato senza il rispetto del termine di cui della L. n. 212 del 2000, art. 7 0 in assenza di particolari ragioni d’urgenza; principio successivamente ribadito costantemente dalla giurisprudenza di codesta sezione (tra le molte, sempre con specifico riguardo ad impugnazione di avviso di recupero di credito d’imposta notificato senza il rispetto dell’indicato termine, Cass. civ. sez. 5 14 ottobre 2015, id. 25 marzo 2015, n. 5942; Cass. civ. sez. 5 9 luglio 2014, n. 15634; Cass. civ. sez. 5 17 settembre 2014, n. 19561) nel senso che all’avviso di recupero di credito d’imposta è applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, in ragione della sostanziale equiparazione tra tale atto accertativo della pretesa tributaria, con natura impositiva, e l’avviso di accertamento, con conseguente illegittimità dell’avviso di recupero di credito d’imposta emesso ante tempus;

2. ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso con compensazione delle spese, per la novità del principio di diritto affermato da questa Corte rispetto alla data di proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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