Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28396 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28840/06) proposto da:

G.S. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa,

in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Della

Vedova Franco e domiciliata “ex lege” presso la cancelleria della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI Bergamo, in

persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

Avverso l’ordinanza L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 5, del

Giudice di pace di Grumello del Monte, depositata il 7 luglio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrate;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto o

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso per cassazione, basato su due motivi, notificato il 9 ottobre 2006 (e tempestivamente depositato) la signora G. S. ha impugnato per cassazione (nella vigenza della disciplina antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) l’ordinanza di convalida, emessa ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, in data 7 luglio 2005 (e non notificata) dal Giudice di pace di Grumello del Monte (BG), con la quale veniva convalidata l’ordinanza-ingiunzione adottata a suo carico dal Prefetto di Bergamo per violazioni al C.d.S., non essendo ella comparsa alla prima udienza senza addurre un giustificato impedimento e non emergendo elementi di illegittimità dell’impugnato provvedimento sanzionatorio amministrativo. L’Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo, benchè ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva in questa fase. Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

2. Con il primo motivo la ricorrente la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, commi 4 e 5, dell’art. 319 c.p.c., comma 2, dell’art. 58 disp. att c.p.c. e dell’art. 101 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento per violazione di norme processuali (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4), avuto riguardo all’assunta illegittimità della notificazione del decreto di fissazione della prima udienza mediante mero deposito in cancelleria (anzichè presso la sua residenza dichiarata in ricorso).

2.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Posto che la ricorrente, nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado, aveva dichiarato la propria residenza in (OMISSIS) senza eleggere domicilio nel Comune in cui aveva sede il giudice di pace adito, si deve ritenere che la notificazione della comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione e di discussione conseguente alla proposizione dei ricorso in primo grado fosse stata legittimamente effettuata mediante il deposito presso la cancelleria del giudice competente sulla domanda. Al riguardo, invero, il collegio intende richiamarsi al più recente orientamento di questa Corte (che si condivide e con il quale è stata superata la pronuncia più remota indicata nel formulato ricorso), alla stregua del quale, nel procedimento di opposizione a sanzioni amministrative, la prescrizione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, comma 4, secondo cui “il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito”, deve essere interpretata nel senso che, al fine di evitare che le notificazioni al ricorrente, ai sensi del successivo comma quinto, vengano eseguite mediante deposito in cancelleria, non è sufficiente la dichiarazione di residenza in un qualsiasi comune della Repubblica, essendo invece indispensabile la dichiarazione di residenza nel comune ove ha sede il giudice adito, giacchè la formulazione letterale della norma rende palese che il riferimento in essa contenuto al comune dove ha sede il giudice adito concerne non solo l’elezione di domicilio ma anche la dichiarazione di residenza (cfr. Cass. n. 10209 del 2005 e, per opportuni riferimenti, anche Cass. n. 9092 del 2010).

3. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, dell’art. 203 C.d.S., dell’art. 388 reg. C.d.S. e dell’art. 155 c.p.c., comma 4 nonchè l’insufficiente e/o illogica motivazione in relazione a punti decisivi della controversia prospettati dalle parti (in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), con particolare riferimento all’assunta inadeguatezza del percorso argomentativo posto a fondamento dell’impugna ordinanza di convalida.

3.1. Anche questo motivo è privo di pregio e va, quindi, respinto.

Occorre premettere che le Sezioni unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 10506 del 2010, hanno statuito che, nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 l’ordinanza di cui al citato art. 23, comma 5 con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell’opponente che non abbia fatto pervenire tempestiva notizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione “hinc ed inde” prodotta, ritenendola inidonea a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, dovendosi escludere – alla stregua della “ratio” sottesa alla norma, intesa, in coerenza con i principi del giusto processo, alla sollecita definizione dei procedimenti ai quali la parte attrice abbia omesso di dare impulso – che l’onere motivazionale relativo alla sussistenza o meno dei presupposti giustificanti la sanzione irrogata debba conformarsi ai contenuti tipici di una decisione raggiunta all’esito di un giudizio sviluppatosi secondo le forme ordinarie. Da tali considerazioni le Sezioni unite hanno fatto discendere il principio secondo cui, ove il provvedimento di convalida risponda a tali requisiti, resta esclusa la possibilità, in sede di legittimità, di sindacarne la fondatezza ovvero la persuasività sotto il profilo della completezza e dell’esattezza, risolvendosi solo la motivazione apparente o comunque avulsa dalle risultanze documentali in un vizio rilevabile in sede di legittimità (v., ancor più recentemente, Cass. n. 2471 del 2011).

Orbene, alla stregua di queste argomentazioni e tenuto conto che con il ricorso avanzato in primo grado la G. aveva dedotto soltanto l’illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la proposizione del ricorso formulato in sede amministrativa, non può dirsi che, con l’ordinanza di convalida della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 5, adottata dal giudice di pace di Grumello del Monte, quest’ultimo non abbia assolto – nei limiti precedentemente precisati – l’obbligo della sufficiente e congrua motivazione dal momento che, nella stessa, si attesta univocamente che, sulla scorta delle difese della medesima ricorrente, non emergevano elementi di illegittimità dell’ordinanza prefettizia opposta avuto riguardo, appunto, all’assunta tardivita della proposizione del ricorso amministrativo.

4. In definitiva, in virtù delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, senza l’adozione di alcuna statuizione sulle spese giudiziali stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA