Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28396 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 28396 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 29518-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CARRIERO VINCENZO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 205/2006 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 27/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 19/12/2013

udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che si
riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

il rigetto del ricorso.

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.L’Ufficio IVA di Napoli notificava a Carrier° Vincenzo lo scostamento dei redditi dichiarati
nell’anno 1996 dai parametri di cui alla 1.n.549195, in relazione alla tipologia di attività svolta.
servizio di lavanderia a secco e tintoria- disponendo la ripresa a tassazione della maggiore IVA.
2.Sul ricorso proposto dal contribuente la CTP di Napoli annullava l’atto impugnato.
3.Decidendo sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate la CTR della Campania, con sentenza

dell’Agenzia si fondava esclusivamente sulle risultanze dei coefficienti presuntivi senza
approfondimento di tipo contabile e documentale.
4.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale
la parte contribuente non ha fatto seguire il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Con l’unico motivo proposto l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art.3 commi da 181 a 187 della 1.n.549/1995, nonché violazione dei DPCM 29.1.1996 e
27.3.1997 e delle norme in tema di presunzioni-art.2967 c.c.- , in relazione all’art.360 comma 1 n.3
c.p.c.
6.Lamenta che il giudice di appello aveva ingiustamente escluso il valore dei parametri utilizzati
dall’Uffici per la rideterminazione del reddito del contribuente risultato inferiore rispetto ai predetti
coefficienti tralasciando di considerare che il predetto, benchè formalmente invitato a fornire le
proprie controdeduzioni e ad instaurare il contraddittorio, non aveva fornito alcun elemento idoneo
a giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati. Il giudice di appello, pertanto aveva disconosciuto
ingiustamente il valore di prova presuntiva relativa ai parametri in totale assenza di prove contrarie
e di giustificazioni del contribuente.
7.11 motivo è fondato.
7.1 Giova premettere che secondo questa Corte —Cass. S.U. n. 26635/09- la procedura di
accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore
costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege
determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati, ma
nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento,
con il contribuente.
7.2 In quella stessa circostanza si è avuto modo di chiarire che all’ente impositore fa carico la
dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento
mentre al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la
prova della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti

n.205124106 del 27.9.2006, confermava la decisione di primo grado, ritenendo che l’operato

cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo
di tempo cui l’accertamento si riferisce.
7.3 Si è ancora aggiunto, in quella medesima occasione, che la motivazione dell’atto di
accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la
dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali
sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente anche se non abbia risposto all’invito

conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’ufficio può motivare l’accertamento sulla
base della sola applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il
contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro
probatorio, la mancata risposta all’invito”.
7.4 Occorre infine sottolineare che, secondo l’arresto giurisprudenziale testè evocato, il sistema dei
c.d. parametri affianca la (e non si colloca all’interno della) procedura di accertamento di cui al
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in quanto la procedura di accertamento standardizzato è
indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in
contabilità semplificata, non impedisce l’applicabilità dello standard, ne’ validamente prova contro,
e la cui irregolarità, per i contribuenti in contabilità ordinaria, costituisce esclusivamente condizione
per la legittima attivazione della procedura standardizzata. Si tratta, poi, di un sistema, che
diversamente da quello di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, trova il suo punto centrale
nell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, che consente l’adeguamento degli
standard alla concreta realtà economica del contribuente, determinando il passaggio dalla fase
statica (gli standard come frutto dell’elaborazione statistica) alla fase dinamica dell’accertamento
(l’applicazione degli standard al singolo destinatario dell’attività accertativa).
7.5 Tale indirizzo è stato seguito in modo costante da questa Corte che lo ha, anche di recente,
confermato, ribadendo come “… Il potere di accertamento dell’Ufficio, ai sensi degli artt. 39 d.P.R.
n. 600/73, 54 d.P.R. n. 633/72 e 3 della I. n. 549/95, una volta che l’amministrazione finanziaria
abbia applicato i parametri presuntivi, personalizzati in relazione alla specifica situazione del
contribuente, ed abbia soppesato e disatteso le contestazioni proposte da quest’ultimo in sede
amministrativa, non può ritenersi condizionato da alcun altro incombente. Il suddetto potere
accertativo non è impedito dalla regolarità della contabilità tenuta dal contribuente, che non può
costituire neppure una valida prova contraria a fronte degli elementi presuntivi desumibili dai
parametri sui ndi cati”- Cass.n.6929/13-.
7.6 Orbene, a tali canoni esegetici non si è uniformato il giudice di appello il quale ha escluso che
l’accertamento fondato sui parametri presuntivi potesse ex se giustificare la pretesa impositiva

al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, nel qual caso, tuttavia, egli assume le

”senza approfondimento di tipo contabile e documentale”. In tal modo è stato, così, illegittimamente
escluso il valore presuntivo dei parametri non avendo la ctr dato conto della mancata risposta del
contribuente all’invito dell’ufficio ad instaurare il contraddittorio.
7.7 11 giudice di appello, per converso, avrebbe dovuto preliminarmente verificare la correttezza
dell’attività accertativa con riguardo all’utilizzo dei parametri ed alla necessaria personalizzazione
richiesta in relazione alla specifica situazione del contribuente, successivamente verificando se detti

8 Sulla base di tali considerazioni, la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della
CTR che nell’uniformarsi ai principi testè esposti, provvederà altresì alla liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTP della Campania, che pure
provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il fnovembre 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

coefficienti fossero stati concretamente contestati dal contribuente.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA