Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28396 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 14/12/2020), n.28396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19729-2015 proposto da:

A.L., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato FAUSTO

ANTONUCCI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1450/7/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 84/5/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti che a sua volta aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto avverso avviso di liquidazione e sanzioni per maggiore imposta di registro, annualità 2007;

l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e/o falsa applicazione manifesta delle norme di diritto applicabili al caso di specie, ed in specie in ordine alle disposizioni sulle notifiche degli atti giudiziari a mezzo posta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, così come mod. dalla L. n. 248 del 2006 ed a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale del 26/11/2002 n. 477 e del 23/01/2004 n. 28 e della L. n. 890 del 1982, art. 7 e 8, in relazione all’atto ricevuto a mezzo posta in data 24/01/11 opposto giudizialmente il 26/02/11… unitamente al principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, e dell’onere della prova incombente sulla c/p opposta, all’esito delle eccezioni dichiarate documentate dalla parte ricorrente… Violazione manifesta degli artt. 82 e ss. c.p.c. e dell’art. 91 c.p.c., nonchè del D.M. n. 55 del 2014, in quanto in appello si sono costituiti in giudizio personalmente i funzionari senza assistenza dell’Avvocatura dello Stato o del libero foro, unicamente abilitati e sono state loro riconosciute le spese di lite in base al vecchio Tariffario forense abrogato ed inapplicabile in base al D.M. di approvazione dei parametri forensi prima cit. (ed in specie degli ultimi articoli relativi) con conseguente manifesta violazione e falsa applicazione della normativa vigente e conseguente omessa motivazione e nullità della sentenza e del processo ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 5, e 4. Violazione manifesta anche dell’art. 2233 c.c. sui criteri di liquidazione delle spese di lite nonchè dell’art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese di appello, illegittimamente dichiarata all’incontrario… Violazione della normativa cit. sopra in ordine al successivo deposito dei documenti anagrafici fiscali relativi al ricorrente da parte della c/p Agenzia delle entrate costituitasi illegittimamente personalmente e non a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale convenuta, non costituitasi e che non ha redatto gli atti dell’appellata convenuta anche al proprio domicilio provinciale”;

1.2. trattasi, con evidenza, di censura inammissibile in quanto inestricabilmente cumulata;

1.3. il motivo, invero, pur essendo formalmente unitario, contiene un inestricabile groviglio di doglianze scarsamente coordinate tra loro e prive dei requisiti minimi di chiarezza e intelligibilità ed è inammissibile per la pluralità delle indicazioni dei motivi di ricorso per cassazione;

2.1. con il secondo motivo di ricorso si lamenta “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso della perfezione della notifica a mezzo posta del destinatario, a partire… dalla data di ricezione indicata, attestata dal difensore in calce all’atto impugnato notificato irregolarmente a mezzo posta, e non contestata dalla c/p”;

2.2. in particolare, si lamenta che la notifica a mezzo posta si sarebbe perfezionata unicamente al momento del ritiro del plico presso l’ufficio postale e non invece con l’inserimento dell’atto “sotto la porta del destinatario”, come affermato nella sentenza impugnata, in quanto l’atto sarebbe stato erroneamente consegnato presso l’abitazione di familiari non conviventi con il ricorrente;

2.3. preliminarmente va ribadito che, in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicchè non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. nn. 29642/2019, 15315/2014);

2.4. la CTR, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello sul rilievo della tardività del ricorso introduttivo stante la notifica a mezzo posta dell’atto impugnato perfezionatasi in data 13.11.2010, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, con avviso di ricevimento, diretta ad informare il ricorrente del deposito (della raccomandata contenente l’avviso di liquidazione e non consegnata per assenza del destinatario) presso l’ufficio postale;

2.5. in particolare la CTR ha rilevato che nel relativo avviso di ricevimento l’agente postale aveva attestato l’inserimento dell’atto sotto la porta del destinatario della raccomandata, ovvero l’odierno ricorrente, il quale in giudizio si sarebbe limitato a dolersi dell’errata consegna a familiare con convivente con il medesimo senza proporre querela di falso relativamente alle dichiarazioni rilasciate dall’agente postale;

2.6. va rilevato dunque che, se le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l’atto sia stato consegnato al domicilio del destinatario, spetta a quest’ultimo dimostrare il contrario, il che, come evidenziato nella sentenza impugnata, non risulta sia stato effettuato dal ricorrente (“l’appellante si limita a sostenere che la porta sarebbe quella errata, senza produrre alcuna dimostrazione di ciò, a fronte della dichiarazione dell’agente postale di “aver immesso sotto la porta” l’avviso diretto al suo destinatario”);

2.7. occorre poi evidenziare, con riguardo alla circostanza dedotta dal contribuente circa il ritiro dell’atto presso l’ufficio postale da parte del destinatario (nella fattispecie, da parte del fratello del ricorrente) che la notifica, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell’agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4 (cfr. Cass. n. 25791/2016);

2.8. ne consegue il rigetto del secondo motivo di ricorso;

3. va infine disatteso anche il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente si limita a rinnovare le censure esposte nei motivi dianzi illustrati;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, pertanto, il ricorso va respinto;

5. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

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