Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28395 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 29876/06) proposto da:

G.L.I.I. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata

e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli

Avv.ti Pellegrino Carmine e Fulvio D’Amato ed elettivamente

domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via Camozzi, n. 1;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso,

dagli Avv.ti Avenati Fabrizio e Pier Ludovico Patriarca ed

elettivamente domiciliato negli Uffici dell’Avvocatura comunale, in

Roma, alla via del Tempio di Giove, n. 21;

– controricorrente –

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 36130/2005,

depositata il 5 settembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 2 febbraio 2005, la signora G.L. I.I. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Roma, al verbale di accertamento dell’infrazione di cui all’art. 186 C.d.S., contestatale immediatamente il (OMISSIS) dalla Polizia Municipale del Comune di Roma, deducendo la violazione del diritto di difesa, l’inesistenza della contestazione e l’illegittimità del ritiro della patente nonchè della decurtazione dei punti dalla patente medesima. Nella contumacia dell’opposto Comune di Roma, l’adito Giudice di pace, con sentenza n. 36139 del 2005 (depositata il 5 settembre 2005 e non notificata), dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere della formulata opposizione, essendo competente al Tribunale penale, anche in relazione alla sanzione accessoria.

Nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la G.L.I.I. basato su un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso l’intimato Comune di Roma.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con l’unico motivo proposto la ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 126 bis, 204 bis, 205, 218 e 223 C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), poichè, nella specie, il giudice di pace si sarebbe dovuto ritenere competente, ai sensi degli artt. 204 bis e 205 C.d.S., a decidere non solo sulla sospensione ma anche sull’illegittimo ritiro della patente di guida nel caso di violazione dell’art. 186 C.d.S. in relazione agli artt. 222 e 223 C.d.S. nonchè avverso il provvedimento con il quale si opera (o si preavvisa) la decurtazione dei punti (ex art. 126 bis C.d.S.) nel caso in cui non ricorrano danni alle persone essendo detto procedimento autonomo rispetto a quello relativo all’accertamento del reato, di competenza dei Tribunale penale. Per il caso di ravvisata fondatezza del riportato motivo, la ricorrente ha chiesto, nell’eventuale sussistenza dei relativi presupposti ex art. 384 c.p.c., di decidere nel merito la proposta opposizione.

Rileva il collegio che, in effetti, nella fattispecie, l’opposizione proposta in primo grado dinanzi al giudice di pace di Roma concerneva un verbale di accertamento inerente l’illecito – constatato, nel (OMISSIS), a seguito delle verifiche conseguenti all’intervento dell’organo accertatore per un sinistro stradale – di cui all’art. 186 C.d.S., a cui aveva fatto seguito il ritiro della patente di guida ai sensi dell’art. 223 C.d.S. con il coevo “preavviso” dell’applicabilità della decurtazione di dieci punti dalla stessa patente in virtù dell’accertata violazione.

Il giudice di pace investito, in sede civile, dell’opposizione formulata direttamente avverso il predetto verbale di accertamento, sul corretto presupposto che, in effetti, l’illecito accertato era riconducibile ad un reato, anzichè dichiarare propriamente inammissibile la domanda proposta, ha ritenuto che sulla stessa la competenza spettasse al Tribunale penale, anche in relazione alla sanzione accessoria. Con tale decisione, quindi, il predetto giudice di pace non si è esattamente conformato alla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 22467 del 2006 e Cass. n. 17342 del 2007), la quale ha condivisibilmente statuito che, in tema di violazione delle norme del codice della strada, poichè l’art. 186 C.d.S., comma 2 (“guida sotto l’influenza dell’alcool”) prevedeva, prima delle modifiche introdotte dalle L. n. 160 del 2007 e L. n. 120 del 2010 (inapplicabili “ratione temporis” nel caso di specie, essendo stato l’illecito accertato nel (OMISSIS)), esclusivamente le sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda, oltre quella accessoria della sospensione della patente, il processo verbale che avesse accertato siffatto illecito, in quanto costituente una vera e propria “notitia criminis”, non poteva rientrare nella giurisdizione del giudice civile, in particolare di quella del giudice di pace, di cui all’art. 204 bis C.d.S. in relazione alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22. Nè – occorre aggiungere – si sarebbero potuti considerare autonomamente impugnabili il mero ritiro della patente di guida e il preavviso dell’applicabilità della decurtazione dei punti da tale documento abilitativo attestati nello stesso verbale poichè tali condotte realizzate dall’organo accertatore erano state, in effetti, poste in essere in vista della eventuale successiva irrogazione della sanzione amministrativa accessoria riguardante la possibile sospensione della patente di guida da adottarsi, ai sensi del previgente art. 223 C.d.S., con provvedimento prefettizio autonomo che, se effettivamente emesso, avrebbe potuto – esso sì – costituire oggetto di apposita opposizione in sede giurisdizionale civile (v., ad es., Cass. n. 11369 del 2005; Cass., SU., n. 2519 del 2006; Cass. n. 18617 del 2006 e Cass. n. 8607 del 2007).

Di conseguenza, previa cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e decidendo ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, si deve pervenire alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione formulata in primo grado dalla G., proprio perchè, per le spiegate ragioni, la domanda non avrebbe potuto – in relazione al suo oggetto e all’ambito di cognizione del giudice civile – essere proposta dinanzi al giudice di pace adito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata come in dispositivo, ne mentre non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese riguardanti il giudizio di primo grado nel quale il resistente Comune di Roma rimase contumace.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando l’inammissibilità dell’opposizione avverso il verbale di accertamento proposta in primo grado dalla ricorrente G.L.I.I.. Condanna quest’ultima al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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