Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28395 del 14/12/2020
Cassazione civile sez. II, 14/12/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 14/12/2020), n.28395
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14638/2019 R.G. proposto da:
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Stefano Margiotta, con domicilio eletto in Roma, Via
Groenlandia n. 31.
– ricorrente –
contro
P.F., rappresentato e difeso dall’avv. Peter Platter, e
dall’avv. Alessandro Melchionda, con domicilio in Bolzano, Via Alto
Adige n. 40.
– controricorrente –
e
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI BOLZANO, in persona del Presidente p.t..
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, sezione di
Bolzano, n. 10/2018, depositata il 23.11.2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1.10.2020 dal
Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso, chiedendo di
dichiarare l’estinzione del giudizio.
Fatto
RILEVATO
che:
– parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
– ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, non deve provvedersi sulle spese, date l’intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e la richiesta congiunta di compensazione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020