Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28394 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30582/06) proposto da:

T.F., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Mascia Maurizio Stefano ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Nocera Umbra, n. 166,

presso il dr. Santolo Guadagno;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI GENOVA, in

persona del Prefetto pro tempore, e COMUNE DI GENOVA, in persona del

Sindaco pro tempore;

– intimati –

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Genova n. 972/2005,

depositata il 15 febbraio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 7 novembre 2005, depositato in pari data, il sig. T.F. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Genova, avverso il verbale di accertamento n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia Municipale di Genova in data 6 novembre 2005, con il quale era stata contestata a suo carico la violazione di cui all’art. 218 C.d.S., comma 6. A fondamento della proposta domanda sosteneva che, pur riconoscendo di essere incorso nella violazione ascrittagli, tuttavia il fermo dell’autoveicolo gli impediva il regolare svolgimento della sua attività commerciale. Nella costituzione della parti opposte, l’adito Giudice di pace rigettava l’opposizione e compensava per intero tra le parti le spese del giudizio, evidenziando, a sostegno dell’adottata decisione, come la commissione della violazione fosse stata ammessa dallo stesso opponente, il quale non aveva apportato alcun riscontro in ordine alla sua tesi difensiva circa il supposto stato di necessità. Nei confronti della suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il T.F. basato su un unico complesso motivo, avverso il quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con l’unico motivo proposto il T.F. ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e la nullità della sentenza impugnata, avuto riguardo, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., n. 3 e allo stesso art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare, il ricorrente ha prospettato che il verbale di accertamento relativo alla predetta violazione si sarebbe dovuto ritenere non autonomamente impugnabile, ragion per cui l’adito giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della formulata opposizione e non decidere nel merito, così evitando di precludere ad esso T. l’esercizio del diritto di difesa in ordine all’eventuale impugnazione (che sarebbe stato pregiudicato da una pronuncia sul merito dell’infrazione) delle conseguenti ordinanze prefettizie basate sul predetto verbale di accertamento.

Il motivo, così come prospettato e riferito all’interesse giuridico dedotto (rilevante almeno sul piano dell’utilità potenziale della invocata pronuncia in relazione alle eventuali successive azioni giudiziali esperibili dal ricorrente in ordine alla possibile impugnazione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti al verbale di accertamento dedotto in controversia), è accoglibile nel senso che, in effetti, l’opposizione, risultata proposta dal ricorrente direttamente avverso il verbale di accertamento con il quale era stato accertato l’illecito di cui all’art. 218 C.d.S., comma 6 avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perchè non autonomamente impugnabile dinanzi al giudice civile. In proposito, infatti, si ricorda che la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 22467 del 2006 e Cass. n. 17342 del 2007) ha condivisibilmente statuito che, in tema di violazione delle norme del codice della strada, poichè l’art. 186 C.d.S., comma 2, (“guida sotto l’influenza dell’alcool”) prevedeva, prima delle modifiche introdotte dalle L. n. 160 del 2007 e L. n. 120 del 2010 (inapplicabili “ratione temporis” nel caso di specie, essendo stato l’illecito accertato nel (OMISSIS)), esclusivamente le sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda, oltre quella accessoria della sospensione della patente, il processo verbale che avesse accertato siffatto illecito, in quanto costituente una vera e propria “notitia criminis”, non poteva rientrare nella giurisdizione del giudice civile, in particolare di quella del giudice di pace, di cui all’art. 204 bis C.d.S. in relazione alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22. Di conseguenza, previa cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (con la quale l’adito giudice di pace aveva giudicato sul merito dell’opposizione sul presupposto implicito della sua ammissibilità) e decidendo ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, si deve pervenire alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione formulata in primo grado dal T., proprio perchè, per le spiegate ragioni, la domanda non avrebbe potuto – in relazione al suo oggetto e all’ambito di cognizione del giudice civile – essere proposta dinanzi al giudice di pace adito.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della particolarità della fattispecie e del peculiare interesse dedotto in giudizio, per dichiarare interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio (e, del resto, quelle del giudizio celebratosi dinanzi al giudice di pace di Genova erano state già compensate).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo sull’opposizione proposta dal ricorrente in primo grado avverso l’impugnato verbale di accertamento, la dichiara inammissibile. Compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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