Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28394 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28394 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 20605 del ruolo generale
dell’anno 2012, proposto
da
R. & G. Immobiliare di Russo S. e C.

in persona del

teg.aie rappresentante pro tempure, rappresentato e difeso,
giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. Francesco
D’Ayala Valva, presso lo studio del quale in Roma, al viale
Pariolí, n. 43, elettivamente domicilia
ricorrente –

30G2
contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Catania, in
persona del direttore pro tempore
-resistenti-

RG 20605/2012

1

Angelina

Data pubblicazione: 19/12/2013

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sede di Catania, sezione 34°, depositata in
data 30 giugno 2011, n. 295/34/11;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5
novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

delle entrate l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale Pasquale Fimiani, il quale ha concluso per l’accoglimento
del ricorso
Fatto
In relazione all’anno d’imposta 2000, l’Agenzia delle entrate ha
notificato alla s.n.c. Russo Pesca di Russo Salvatore & C., cui è
subentrata l’odierna ricorrente nonché, nella qualità di autori delle
violazioni, a Russo Salvatore, legale rappresentante della società ed
a Giuffrida Giuseppe, che ne ha rivestito il ruolo di amministratore
giudiziario negli anni dal 1997 al 2004, un avviso di accertamento
ai fini delle imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP.
Scaturiva, l’avviso di accertamento, da un processo verbale di
constatazione della guardia di finanza, concernente l’emissione e
l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
La società e, anche in proprio, il suo legale rappresentante,
impugnavano l’avviso. Il giudizio si concludeva con
l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione tributaria
provinciale, la sentenza della quale, tuttavia, è stata ribaltata dalla
Commissione tributaria regionale.
Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso a sette motivi.

RG 20605/2012

2

Angelina

-stensore

uditi per la società l’avv. Francesco D’Ayala Valva e per l’Aenzia

Non spiega difese scritte l’Agenzia delle entrate, che si limita
ad intervenire alla discussione orale.
Diritto
1.- Nonostante l’ordine dei motivi proposto in ricorso, vanno
preliminarmente e congiuntamente esaminati il

quinto ed il sest()

base, appunto, del principio della cd. “ragione più liquida”, che
evoca la soluzione di una questione comunque assorbente, senza
che sia necessario esaminare tutte le altre (vedi, al riuuarelo.
Cass. 12 febbraio 2013, n. 3374).
/./.-Propongono, entrambi i motivi, sotto differenti profili, la
medesima questione della nullità della sentenza e dell’intero
giudizio, perché svoltosi in assenza di tutti i soci della società, nella
qualità di litisconsorti necessari.
2.- Va dunque rilevato, quanto ai profili dell’accertamento che
coinvolgono le imposte dirette e l’Irap, che questa Corte ha
affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della
rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e
delle associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il
ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica.
da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la
società, sia tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino (solo)
questioni personali (vedi Cass., sezioni unite civili, 4 giugno 2008,
n. 14815). La Corte ha poi ribadito i medesimi principi in relazione
all’Irap (Cass., sez.un., 20 giugno 2012, n. 10145).

RG 206052012

Anue ilitAl

motivo, che implicano una soluzione immediata della vicenda, sulla

2.1.- Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto
concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con
conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario
originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio

affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio.
2.3. Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere
parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.
Non potendo essere il presente procedimento essere iniziato né
proseguito senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il
rilievo del difetto di integrità del contraddittorio, omesso da parte
dei giudici di primo grado e di appello, deve essere compiuto in sede
di legittimità, essendo la Corte dotata di poteri d’ufficio in tal senso
in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o
proseguito.
3.- Quanto all’iva, l’accertamento di maggior imponibile iva
carico di una società di persone, se autonomamente operato, non
determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultuneus

processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio
necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal
combinato disposto di cui agli art. 40, 20 comma, d.p.r. 29 settembre
1973 n. 600 e 5 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, di unicità di
accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai
soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa
comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei
soci.

RG 20605/2012

4

Angelina-Ma

celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari

3. 1.-Qualora, tuttavia, l’Agenzia abbia contestualmente
proceduto, come nel caso in questione, con unico

atto, ad

accertamenti imposte dirette ed irap a carico di una società di
persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento
impugnato concernente l’imponibile iva, non suscettibile di

sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa
l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass., ord. 19
maggio 2010, n. 12236; Cass. 25 marzo 2011, n. 6935; richiama
questi principi anche Cass. 29 luglio 2011, n. 16661).
4. Deriva da quanto precede che la sentenza impugnata deve
essere cassata (restando peraltro in ciò travolta anche la sentenza di
primo grado), con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di
Catania, che provvederà a decidere la controversia previa

integrazione del contraddittorio, conformemente, del resto, a eitialito
già disposto dalla Corte con sentenza 28 luglio 2011, n. 16580.

5.- L’esito della lite comporta la compensazione delle spese
dell’intero giudizio.
per questi motivi

9 5 L,. 2013

la Corte:
-dichiara la nullità dell’intero giudizio;
-cassa la sentenza impugnata;
-rinvia alla commissione tributaria provinciale di Catania;
-compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.

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autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si

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