Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28394 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. II, 14/12/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 14/12/2020), n.28394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21630/2016 proposto da:

R.G., e R.A., rappresentati e difesi

dall’Avvocato FRANCESCO SOFIA, ed elettivamente domiciliati presso

lo studio dell’Avv. Pierluigi Acquarelli, (studio Alessi) in ROMA,

VIA OSLAVIA 6;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 191/2016 della CORTE d’APPELLO di CATANZARO

pubblicata il 9.02.2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 21.11.2013, L.P.B. e R.A. impugnavano la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1365/2013, depositata in data 16.7.2013, con la quale – previa risoluzione del contratto preliminare stipulato con la (OMISSIS) s.r.l. in ragione dell’operatività della clausola risolutiva conseguente al loro inadempimento – erano stati condannati in solido alla restituzione in favore di quest’ultima della caparra confirmatoria di Euro 50.000,00, versata per il promesso acquisto delle quote, rispettivamente pari all’82,50% e al 17,50%, della Teknosonda s.r.l., al fine di operare la fusione tra le predette aziende.

Gli appellanti deducevano, tra l’altro, la errata valutazione della condotta loro addebitata, in ragione dell’avvenuta attivazione funzionale alla ricerca del consenso, ma non già alla sua definitiva prestazione, da parte di soggetti terzi interessati alla fusione; e la non corretta individuazione della pattuizione convenzionale di cui all’art. 6 del contratto preliminare alla stregua di clausola risolutiva espressa e non già di condizione

Si costituiva in giudizio la (OMISSIS) s.r.l. chiedendo il rigetto del gravame.

Il processo, interrotto per il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., era riassunto dagli appellanti.

Si costituiva in giudizio la curatela fallimentare della (OMISSIS), facendo proprie le eccezioni e le tesi già proposte.

Con sentenza n. 191/2016, depositata in data 9.2.2016, la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento del gravame, condannava al pagamento in favore di (OMISSIS) s.r.l. L.P.B. per la somma di Euro 41.250,00 e R.A. per la somma di Euro 8.750,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo e al pagamento in solido delle spese di lite, compensate per 1/5.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione R.G., quale unica erede di L.P.B., deceduto, e R.A. sulla base di tre motivi. L’intimato Fallimento (OMISSIS) non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'”art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1362,1363 e 1369 c.c., nonchè (dell’)art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, giacchè l’obbligo dai medesimi assunto, ai sensi dell’art. 6 del contratto preliminare, sarebbe stato solo quello di chiedere e non quello di ottenere il consenso dei terzi interessati alla fusione per incorporazione. Pertanto, dal momento che la clausola non conteneva alcun obbligo di risultato da parte dei promittenti alienanti, non sussisteva inadempimento. Nè, del resto, la (OMISSIS) aveva mai invitato i promittenti alienanti alla stipula del contratto di vendita nel termine di 90 giorni dalla sottoscrizione del preliminare, termine, peraltro, non essenziale nei confronti degli odierni ricorrenti; laddove la vendita delle quote non aveva avuto luogo a cagione della incapacità economica della resistente.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Va rilevato come la Corte distrettuale abbia, del tutto correttamente, confermato l’interpretazione fornita dal primo giudice del dettato di cui all’art. 6 del contratto preliminare inter partes, muovendo in primo luogo dalla applicazione nella fattispecie del principio, in base al quale “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento” (Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; ex plurimis, Cass. n. 18202 del 2020; Cass. n. 18200 del 2020) (sentenza impugnata, pag. 3).

1.3. – Ciò affermato in diritto, la Corte di merito ha posto in rilevo come, nei fatti, il suddetto contratto preliminare conteneva (all’art. 6) la pattuizione secondo cui “i promittenti venditori si imegna(va)no a chiedere (entro e non oltre 90 giorni dalla data di sottoscrizione del preliminate) il consenso dei soggetti terzi interessati alla fusione per incorporazione”; prevedendo che “La mancata adesione dei terzi creditori della Teknosonda eventualmente aventi un qualsivoglia interesse alla fusione nel termine previsto per la stipula dell’atto di vendita delle quote (avrebbe comportato) l’automatica risoluzione del presente contratto, senza addebito di alcuna responsabilità ai promittenti venditori, i quali si obbliga(va)no (sin d’ora) alla restituzione immediata di quanto incassato a titolo di caparra confirmatoria” (sentenza impugnata, pag. 3).

E dunque, coniugando il sopra citato principio di diritto alle inequivoca interpretazione della pattuizione concordata, la Corte di merito – ritenuto che la parte promittente alienante avrebbe dovuto dimostrare di avere effettivamente raccolto le dichiarazioni nel termine fissato – osservava essere incontestato, perchè ammesso sin dalla prima difesa, che la parte promittente venditrice si fosse limitata a sostenere la tesi di avere omesso il compimento di quanto dovuto, a seguito della avvenuta presa di consapevolezza circa la perdurante insolvibilità del promittente alienente, che avrebbe reso inutile l’edempimento della obbligazione contrattualmente prevista.

E concludeva rimarcando come fosse evidente che la mancata attivazione per la richiesta di tutte le dichiarazioni di consenso integrasse, in linea pregiudiziale e logica, l’inadempimento di quanto promesso da parte promittente venditrice, così legittimando la decisione del giudice di prime cure (sentenza impugnata, pag. 3).

1.4. – Tale assunto costituisce valutazione di fatto che (in quanto congruamente e coerentemente motivata) è censurabile in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

L’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti richiamano l'”art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè art. 360 c.p.c., n. 5, con riguardo all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, giacchè la omessa acquisizione dei consensi dei terzi interessati alla fusione costituirebbe il mancato avveramento di una condizione risolutiva negativa ex art. 1353 c.c.. La domanda formulata dalla (OMISSIS) non avrebbe dovuto pertanto essere accolta dal momento che il fatto (mancata raccolta dei consensi) si poneva in contrasto con la clausola contrattuale che si riteneva violata.

2.1. – Il motivo è inammissibile

2.2. – In primo luogo, nella formulazione del motivo medesimo, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei ed incompatibili, facenti riferimento (come nella specie) alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione e la analisi di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto (che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma) e quello del vizio di motivazione (che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione) (cfr. anche Cass. n. 26874 del 2018; conf. Cass. n. 19443 del 2011).

2.3. – Ciò premesso, va rilevato (con riguardo sempre al profilo attinente alla censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati attraverso la mera indicazione delle norme pretesamente violate (nella specie, la omessa acquisizione dei consensi dei terzi interessati alla fusione, che avrebbe posto in essere una condizione risolutiva negativa ex art. 1353 c.c., cfr. sulla diversa qualificazione di detta condizione, Cass. n. 22310 del 2013; Cass. n. 17181 del 2008), ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

2.4. – Quanto poi al profilo attinente alle censure riferite alla violazione del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 3.05.2016) consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i ricorrenti avrebbero dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è alcuna idonea e specifica indicazione.

2.5. – Le censure formulate nel motivo in esame si sostanziano, dunque, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso del procedimento, cosi mostrando i ricorrenti di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Ma, come più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018), giacchè la valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte d’appello è sorretta (come affermato nel precedente motivo) da argomentazioni logiche e coerenti tra loro, con motivazione sufficiente e non contraddittoria.

3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. (recte 91?), nonchè difetto di motivazione sulla pronuncia in tema di spese”, per erroneità della condanna al pagamento delle spese, in quanto le spese vive del secondo grado (liquidate in Euro 560,00) non erano state sostenute dal Fallimento e in quanto la Corte di Appello aveva riconosciuto la sussistenza di un’obbligazione parziaria a carico dei ricorrenti, per cui anche per le spese avrebbe dovuto seguire lo stesso criterio.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – A prescindere dalla non chiara indicazione della norma asseritamente violata (art. 91 o art. 92 c.p.c.), e premesso in fatto che i ricorrenti sono stati condannati in solido, nei due gradi di giudizio, al pagamento delle spese processuali (compensate tra le parti di 1/5 in entrambi i gradi: v. dispositivo, pag. 4) va rilevato che, per costante orientamento di questa Corte, in tema di condanna alle spese, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese.

Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione è, pertanto, limitato ad accertare che non risulti violato il suddetto principio, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito provvedere alla quantificazione delle spese medesime, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613 del 2017; conf. Cass. n. 22872 del 2018).

3.3. – Peraltro, la condanna di più parti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (cfr. Cass. n. 27476 del 2018; Cass. n. 9063 del 2019).

4. – Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese poichè l’intimato Fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA