Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28393 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28393 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

SENTENZA
sui ricorsi iscritti ai numeri 18811 e 21314 del ruolo
generale dell’anno 2007, rispettivamente proposti
da
Agenzia delle entrate, in persona del ministro pro

tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;

– ricorrente
kt5

contro

Giustino Costruzioni s.p.a.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta
mandato a margine del ricorso, dall’avv. Michele
Clemente, presso lo studio del quale in Roma, al vicolo
Orbitelli, n. 31,elettivamente domicilia
-controricorrente e ricorrente incidentaleRG n. 18811/07 e 21314/07
Angelina-Maria P rrin

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Data pubblicazione: 19/12/2013

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania, sezione 17°, depositata in data 23
febbraio 2007, n. 20/17/07;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5
novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

D’Ascia e per la società l’avv. Michele Clemente;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale
Fatto
La società contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di
accertamento, ai fini IVA, IRPEG ed Irap, scaturito da un processo
verbale di constatazione, che aveva contestato l’emissione di fatture
e

per importi superiori a quelli effettivi per lire 27.969.750
l’omissione di fatture per lire 50.528.300.

La commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso
proposto dalla società, con sentenza che la commissione tributaria
regionale ha confermato, ritenendo destituita di fondamento la tesi
dell’Agenzia, secondo cui le società di rilevanti dimensioni per
prassi ricorrono a sovrafatturazioni e sottofatturazioni

per

pareggiare i conti, aggiungendo che, nel caso in esame, l’av \ iso di
accertamento è motivato per relationem.
Ricorre l’Agenzia delle entrate, per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la società, che spiega altresì ricorso
incidentale.
Diritto

RG n. 18811/07 e 21314/07
Angelina-Ma

no estensore

uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Lorenzo

l’aLina 3 di 5

1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, perché
proposti avverso la medesima sentenza.
2.- Sempre preliminarmente, non si può temer conto dell’istanza
di definizione della lite documentata dalla contribuente, non
risultando in atti positivo riscontro dell’Agenzia.

proposto ex art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., l’Agenzia delle entrate si
duole dell’insufficiente ed illogica motivazione su un fatto
controverso e decisivo, lamentando, in particolare,

che

la

Commissione tributaria regionale ha omesso di esaminare la
circostanza, su cui si fonda l’accertamento, del divario tra la
quantità di calcestruzzo posta in lavorazione dalla fornitrice a
seguito degli ordinativi della s.p.a. Giustino Costruzioni e le
corrispondenti quantità indicate nelle fatture indirizzate alla società.

3.1.-11 motivo, che, contrariamente a quanto dedotto dalla
controricorrente, espone specificamente i fatti e le doglianze.
risultando per conseguenza pienamente ammissibile, è fondato e \ a
in conseguenza accolto.

3.2.-Va, in particolare respinta l’eccezione di giudicato interno
proposta dalla società, fondata sulla circostanza che già la
Commissione tributaria provinciale ha annullato l’avviso di
accertamento per carenza di motivazione.
E ciò in quanto la questione è stata affrontata dalla sentenza
della Commissione tributaria regionale, che ha considerato la
circostanza della motivazione per relationem, ma senza farla
assurgere ad autonoma ratio decidendi, in quanto l’ha dedotta come
argomento a sostegno della mancanza di idonea prova della pretesa
fiscale (si veda il punto della motivazione: <>). Così statuendo, la
Commissione tributaria regionale, implicitamente, ma
inequivocabilmente, ha escluso la formazione del giudicato interno.
valutando ad altri fini la circostanza, pacifica in causa, della

3.3.-Ebbene, questa statuizione non è stata oggetto di ricorso
incidentale condizionato da parte della società, pure al cospetto del
consolidato indirizzo della Corte, secondo il quale allorché una
questione pregiudiziale o preliminare sia stata decisa.
implicitamente o esplicitamente, dal giudice di appello, il riesame
della questione da parte della Corte di cassazione postula la
proposizione di un’impugnazione, che è ammissibile in presenza di
un interesse della parte; interesse che, per la parte totalmente
vittoriosa, sorge nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale
(Cass., sez.un., 6 marzo 2009, n. 5456; Cass., sez.un., 4 novembre
2009, n. 23318 e, da ultimo, Cass., sez.un., 25 marzo 2013, n.
7381).
4.-Ciò posto, nel merito, la sentenza si limita ad affermare che
l’accertamento è basato su mere presunzioni e, in particolare,
sull’illazione concernente la prassi delle società di rilevanti
dimensioni di cui s’è riferito in narrativa.
;t«.

4. /.-La sentenza, invece, trascura di valutare la circostanza,
onea a mutare la sorte della lite, riferita in ricorso e della quale da

conto anche la società, sia pure svalutandone la rilevanza (vedi
pagina 16 del controricorso: <<...gli importi ritenuti clifformi volte sono in più ed a volte sono in meno anche nello stesso mese. ciò si verifica esclusivamente fra i brogliacci rinvenuti presso il fornitore "INERTE SAVUTO" e le bolle di consegna, compilate RG n. 18811/07 e 21314/07 Angelina motivazione per relationem dell'avviso di accertamento. tSENTE DA. I' 7,n , l'a 2 , ina 5 di 5 dallo stesso fornitore...>>), del divario fra quantitativi di materiale
in lavorazione e quantitativi esposti in fattura di cui s’è dato conto
in narrativa.
5.-Ne consegue l’accoglimento del ricorso, che comporta
l’assorbimento del ricorso incidentale calibrato in via esclusiva

spese.

5. /.-La sentenza va in conseguenza cassata, con rinvio ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che
procederà a nuovo esame.
per questi motivi
La Corte:
-dispone la riunione del ricorso principale e di quello incidentale;
-accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale;
-cassa la sentenza impugnata;
-rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 5 novembre 2013.

sulla censura concernente la pronuncia di compensazione delle

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