Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28392 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 34467/06) proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PARMA, in persona del Prefetto

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato e domiciliato per legge in Roma presso i suoi Uffici, alla via

dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Fidenza n. 522/2005,

depositata il 18 ottobre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del primo

motivo del ricorso e per l’accoglimento del secondo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 depositato il 23 novembre 2004, il sig. M.A. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Fidenza, avverso l’ordinanza-ingiunzione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Parma prot. n. 7130/2003 dell’11 settembre 2003, con la quale gli veniva intimato il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 145, comma 4 e art. 10, (cd. C.d.S.), conseguente all’elevazione del verbale di accertamento della Polstrada di Parma dell'(OMISSIS). A fondamento del ricorso l’opponente deduceva, fra l’altro, la violazione del termine stabilito dal citato D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204, comma 1, per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione.

Nella costituzione dell’opposto, il giudice di pace adito accoglieva l’opposizione ritenendo fondato l’assorbente pregiudiziale motivo relativo alla tardività dell’emissione dell’impugnata ordinanza- ingiunzione, poichè adottata in violazione del termine previsto dal richiamato cd. art. 204 C.d.S., comma 1 (avendosi, peraltro, riguardo al momento dell’avvenuta notificazione al ricorrente del provvedimento sanzionatorio).

Nei confronti della suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio Territoriale del Governo di Parma basato su due motivi, avverso il quale l’intimato M.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 22 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo il giudice di pace rilevato l’inammissibilità dell’opposizione siccome da ritenersi proposta tardivamente, ovvero oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione avvenuta il 20 ottobre 2004, (come dichiarato dallo stesso M. nel ricorso di primo grado, essendo risultato depositato il successivo 23 novembre 2004).

Con il secondo motivo l’Amministrazione ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 così come modificato dalla L. 24 novembre 2000, n. 340, art. 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 motivi sono entrambi fondati e, pertanto, meritano accoglimento. Quanto al primo, sulla scorta delle stesse risultanze indicate nella sentenza impugnata (confermate da quelle desumibili dagli atti processuali, esaminabili anche in questa sede in virtù della natura del vizio denunciato), emerge che il ricorso avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia (notificata il 20 ottobre 2004) era stato depositato nella cancelleria del giudice competente il successivo 23 novembre 2004 e, quindi, in violazione del termine di trenta giorni prescritto dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205 (cd. C.d.S.).

Con riferimento al secondo motivo si osserva che il giudice di pace di Fidenza ha ritenuto che l’impugnata ordinanza-ingiunzione fosse tardiva valutando al riguardo il momento della sua notificazione (avvenuta il 20 ottobre 2004) e non quello della sua emissione (intervenuta il precedente 11 settembre 2003), a fronte del ricorso presentato in sede amministrativa, per il tramite dell’organo accertatore, il 17 giugno 2003. Così decidendo, però, il suddetto giudicante ha, in effetti, erroneamente applicato il disposto l’art. 204 C.d.S., comma 1, il quale (nella sua versione risultante dalla modifica inserita per effetto del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, comma 1-quater, conv., con modif., nella L. 1 agosto 2003, n. 214) sancisce che il Prefetto è tenuto ad adottare (e, quindi, emettere) l’ordinanza-ingiunzione nel termine di 120 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del menzionato organo accertatore, rimanendo, in proposito, irrilevante il periodo successivamente intercorrente tra il momento dell’adozione del provvedimento sanzionatorio e quello della sua effettiva notificazione nei confronti dell’ingiunto. Al riguardo la condivisibile giurisprudenza, anche recente, di questa Corte (cfr, ad es., Cass. n. 9420 del 2009) ha statuito che, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il termine entro il quale il prefetto deve emettere l’ordinanza-ingiunzione – vigente l’art. 203, C.d.S., comma 2, e art. 204 C.d.S., come modificati dal D.L. n. 151 del 2003, conv., con modificazioni, nella L. n. 214 del 2003 – è complessivamente di 180 giorni, giacchè al termine di 120 giorni, previsto dall’art. 204, deve essere aggiunto quello di 60 giorni, stabilito dal precedente art. 203, per la trasmissione degli atti al prefetto da parte del comando accertatore al quale viene presentato il ricorso, specificandosi, inoltre, che, ai fini del rispetto del predetto termine entro cui il prefetto deve emettere l’ordinanza ingiunzione, è sufficiente la semplice emissione – e non la notifica – dell’ordinanza suddetta. Alla stregua di tale principio e tenendo conto delle richiamate risultanze documentali deve affermarsi che il Prefetto di Parma aveva certamente rispettato il complessivo termine a sua disposizione per emettere l’ordinanza-ingiunzione nei riguardi del M.A..

In definitiva, il ricorso deve essere integralmente accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e considerandosi prevalente la ragione di accoglimento del primo motivo avente carattere pregiudiziale rispetto al secondo (ugualmente fondato), si può provvedere in questa sede, previa cassazione della sentenza impugnata, direttamente sull’opposizione formulata in primo grado dal M., dichiarandola inammissibile.

Sussistono giusti e congrui motivi per dichiarare integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo sull’opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta da M.A., la dichiara inammissibile. Compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA