Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28392 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28392 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 9662 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del ministro pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrente –

3J&D
contro

Fallimento di s.r.l. Alessia, in persona del curatore
-intimatoper la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale del Lazio, sezione 12 0 , depositata in
data 7 febbraio 2006, n. 102/12/2005;

RG o. 966207
An2elina-Maria l’erri’

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Data pubblicazione: 19/12/2013

Pagina

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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5
novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Lorenzo
D’Ascia;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

Fatto
L’Agenzia delle entrate ha notificato in data 28 dicembre 2000
un avviso di accertamento che escludeva, in relazione all’anno
d’imposta 1995, un credito d’imposta, comminando le relative
sanzioni.
La società impugnò l’avviso, deducendone la nullità della
notifica, perché avvenuta nelle mani di soggetto che, all’epoca, non
rivestiva la carica di amministratore unico e, quindi, di legale
rappresentante della società.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, con
sentenza che la Commissione tributaria regionale ha confermato,
evidenziando l’inosservanza della sequenza stabilita dall’articolo
145 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, ossia antecedente alla
novella introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso a due motivi.
La società, nel frattempo fallita, non spiega difese.
Diritto
/.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1 comma, numeri 3 e 4, del codice di procedura civile, l’Agenzia
delle entrate lamenta la violazione degli articoli 145 c.p.c. e 58 e 60
del decreto del Presidente della Repubblica 600/73, evidenziando
che la notifica è stata eseguita nelle mani dell’amministratore pro
RG n. 9662/07
Angelina- aria P i

stensore

generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per il rigetto del ricorso

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tempore della società per l’impossibilità di procedere alla notifica
presso la sede sociale.
1.1.-Il motivo è inammissibile.
Con esso, infatti, vengono poste questioni che, dalla
sentenza impugnata, non risulta siano state sollevate dinanzi al

di autosufficienza, le abbia riportate puntualmente nel ricorso. nei
loro esatti termini: la sentenza, difatti, si diffonde sull’inosservanza
della sequenza prevista dall’articolo 145 c.p.c., senza far alcun
cenno al dedotto tentativo di notifica presso la sede sociale.
1.2.-Si tratta, peraltro, di questioni implicanti accertamenti

di

fatto riservati al giudice di merito, poiché la notificazione
dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo
tributario, al cui esame diretto questa Corte possa avere accesso
(esattamente in termini, Cass. 20 gennaio 2011, n. 1206).
2.-Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso,
proposto ex articolo 360, l’comma, n. 5, c.p.c., in quanto, dietro lo
schermo del vizio di motivazione, esso censura la congruenza del
ragionamento della sentenza, senza indicare alcun fatto controverso.
ovvero le ragioni per le quali l’insufficienza rende inidonea la
motivazione a giustificare la decisione, mediante l’indicazione di
elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono
attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso
storico o normativo, e potendo rilevare solo come fatto principale ex
art. 2697 c.c. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o
anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di
una circostanza principale) —Cass. 29 luglio 2011, n. 16655.
3.-11 ricorso va in conseguenza respinto.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
RG n. 9662/07
Angelina-Ma

giudice di merito, senza che la ricorrente, nel rispetto del principio

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i
per questi motivi
La Corte:
-respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta

civile, il 5 novembre 2013.

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