Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28392 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. II, 14/12/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 14/12/2020), n.28392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10236/2019 R.G. proposto da:

M.M.P.M., rappresentato e difeso dall’avv.

Giuseppe Terragno, e dall’avv. Anna Centonze, e Dario Bozzelli, con

domicilio eletto in Roma, Via asiago n. 1, presso l’avv. Flavia

Bianchi.

– ricorrente –

contro

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI

LECCE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dall’avv. Gabriele Russo, con domicilio eletto in Roma alla

Piazza dei Prati degli Strozzi 26, c/o Avv. Vallendri;

– controricorrente –

e

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro p.t.; PROCURA DELLA

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE, in persona del Procuratore

p.t.;

– intimati –

avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le

professioni sanitarie n. 56/2018, depositata in data 16.1.2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1.4.2020 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso, chiedendo

l’accoglimento del ricorso.

Uditi gli avv.ti Anna Centonze, Iole Rosa Miele, Dario Buzzelli e

Gabriele Russo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Lecce ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione di mesi uno dall’esercizio della professione, contestando la violazione del D.P.R. n. 137 del 2012, art. 4, comma 2, in materia di pubblicità ingannevole e l’improprio utilizzo del titolo di professore e della qualifica di direttore.

Secondo l’organo di disciplina, sulla carta intestata della Regione Puglia, ASL Lecce, Presidio (OMISSIS) – IMID-UNIT – figuravano informazioni irregolari circa la qualifica posseduta dal ricorrente e, inoltre, sul sito web del Senato della Repubblica, con riferimento alle sedute della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’esposizione a possibili fattori patogeni legati all’uso dell’uranio impoverito, era riportato tra i consulenti anche il nominativo del M., con l’irregolare attribuzione del titolo di professore.

Su ricorso del ricorrente, la Commissione centrale ha confermato il provvedimento, ma la pronuncia è stata cassata da questa Corte con ordinanza n. 15848/2017, per l’irregolare costituzione dell’organo giudicante.

Riassunta ritualmente la causa ed esaurita la trattazione, la Commissione centrale ha nuovamente respinto l’impugnazione.

La pronuncia ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza dell’organo disciplinare, rilevando che l’intestazione del provvedimento indicava correttamente la Commissione di disciplina, appositamente costituita in seno al Collegio, dinanzi alla quale si era svolta anche l’audizione dell’interessato, e che l’atto era stato sottoscritto da tutti i componenti, osservando infine che l’operato di detta Commissione doveva imputarsi direttamente al Consiglio dell’Ordine, potendo configurarsi solo un vizio di incompetenza relativa, sanabile in ogni momento.

Ha poi precisato che dagli atti del procedimento non risultava contestata la violazione dei criteri di pubblicizzazione delle competenze e qualificazioni del Centro IMID di (OMISSIS), ma che le prestazioni pubblicizzate non corrispondevano, comunque, a quelle riconosciute alla struttura attraverso gli appositi atti amministrativi.

Quanto all’utilizzo del titolo di professore, la Commissione, esaminate le attestazioni prodotte dall’interessato riguardo all’espletamento di un incarico di docenza presso l’Università Pegaso per gli anni accademici compresi tra il 2009/2010 e 2012/2013, ha ritenuto che il titolo dovesse essere accompagnato dalla menzione per esteso della tipologia dell’incarico ricevuto, della facoltà presso il cui la docenza era stata svolta e dell’anno di riferimento, indicazioni del tutto mancanti sulla carta intestata del Centro IMID.

Secondo l’organo giudicante, la qualifica di direttore competeva solo al direttore di struttura complessa, mentre l’IMID era una struttura semplice, cosicchè l’interessato doveva qualificarsi come direttore medico responsabile.

La cassazione della pronuncia è chiesta da M.M. con ricorso in otto motivi, illustrati con memoria.

L’Ordine dei medici della Provincia di Lecce ha depositato controricorso e memoria illustrativa.

Il Ministero della salute e la Procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce sono intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione dell’art. 383 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, con ordinanza di questa Corte n. 15848/2017, la causa era stata rinviata alla Commissione centrale in diversa composizione e che, ciò nonostante, alla decisione abbiano partecipato i Dott.ri G.V. e N.C., già componenti del collegio che aveva precedentemente deliberato la pronuncia cassata.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 158 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la Commissione nulla abbia statuito sull’eccezione di nullità del provvedimento sanzionatorio per carenza dei requisiti di imparzialità e terzietà dell’organo territoriale di disciplina, questione formulata sia nel giudizio di cassazione che in sede di rinvio.

Il terzo motivo denuncia la violazione della L. n. 409 del 1985, art. 6 e del D.L.C.P.S. n. 233 del 1946, art. 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la pronuncia escluso la nullità della decisione benchè, dall’intestazione del provvedimento impugnato, dal verbale di decisione e della relativa comunicazione, fosse evidente che il procedimento era stato definito dal Consiglio direttivo dell’ordine e non dalla Commissione di disciplina, dando luogo ad un vizio di incompetenza e ad una nullità sanabile solo su iniziativa dello stesso organo disciplinare.

Il quarto motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 47 e degli artt. 132 e 161 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Commissione centrale ritenuto che la decisione fosse stata regolarmente sottoscritta da tutti i componenti, mentre le firme apposte in calce alla pronuncia erano illeggibili.

Il quinto motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 221 del 1950, artt. 39 e 47, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Commissione ritenuto specifica la contestazione, benchè contenente solo un generico richiamo alle presunte irregolarità presenti sul lato sinistro del foglio contenente la richiesta di patrocinio formulata dal ricorrente.

Il sesto motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 38 e l’illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che la sanzione sia stata applicata per il contenuto della carta intestata della struttura pubblica, di cui il ricorrente non era rappresentante o titolare e senza che questi ne avesse mai fatto uso, e per aver la Commissione ritenuto, con motivazione gravemente viziata, che fosse stato utilizzato abusivamente il titolo di professore e quello di direttore, sebbene su tali documenti fosse indicata la qualifica di dirigente responsabile, mentre il titolo di professore era menzionato nei soli resoconti della Commissione parlamentare d’inchiesta su possibili fattori patogeni con riferimento all’uso di uranio impoverito.

Il settimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la decisione omesso di considerare che i fogli contenenti le informazioni contestate erano in titolarità esclusiva della struttura pubblica e non erano utilizzati dal ricorrente e che, comunque, in tali documenti, non risultava l’uso del titolo di professore, che comunque il ricorrente poteva legittimamente utilizzare, avendo egli ricoperto incarichi di docenza dal 2009 al 2013.

L’ottavo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 38 e la carenza assoluta di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la Commissione ritenuto che le prestazioni pubblicizzate dall’IMID sulla carta intestata non corrispondessero a quelle riconosciute alla medesima struttura, pur essendo le descritte informazioni assolutamente corrette riguardo a tutte le prestazioni ivi indicate.

2. Il primo motivo è fondato.

Dall’esame dell’intestazione del provvedimento impugnato e di quello oggetto della pronuncia di cassazione, risulta con evidenza che la Commissione centrale, quale giudice del rinvio, era composta da due membri che già avevano deliberato la decisione cassata.

Trattasi in particolare dei Dott. N.C. e G.V..

Secondo quanto già stabilito da questa Corte, la sentenza che dispone il rinvio prosecutorio (quale quello in esame: cfr. Cass. s.u. 5087/2008; Corte Cost. 193/2014) contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato.

Se – quindi – il giudizio viene riassunto davanti all’ufficio giudiziario individuato nella sentenza di legittimità, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattino, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati.

Qualora, invece, detto giudizio si svolga davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti abbia partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., che può essere fatta valere anche a prescindere dalla presentazione dell’istanza di ricusazione (art. 52 c.p.c.), stante la già adottata statuizione di legittimità che impone la necessaria alterità dei componenti del collegio (Cass. 11120/2017; Cass. 1527/2012).

Il medesimo principio si applica alle ipotesi di annullamento, ad opera della Corte di cassazione, della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie, della quale, in sede di rinvio, non può far parte alcuno dei componenti che abbiano partecipato alla deliberazione del provvedimento cassato (Cass. 1618/2020; Cass. s.u. 5087/2008).

Non rileva che questa Corte abbia cassato con rinvio la prima pronuncia disciplinare, a causa della irregolare costituzione della Commissione derivante dalla partecipazione di componenti diversi da quelli che hanno concorso alla decisione oggetto del presente ricorso. La Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, comma 1 e comma 2, lett. c), (nella parte in cui non prevedeva la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentissero la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione), ha, difatti, precisato che il procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie si articola in una prima fase, svolta davanti all’ordine professionale locale, che ha natura amministrativa, mentre, nel caso di impugnazione dell’atto che la definisce, “alla stessa segue un’ulteriore fase che è svolta, invece, davanti ad un “giudice” speciale (D.L. n. 158 del 2012, art. 15, comma 3-bis), in virtù di una qualificazione pacifica nella giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 7753/1998) e che ha natura giurisdizionale”.

Di conseguenza, il carattere giurisdizionale del procedimento dinanzi alla Commissione, “sebbene non escluda che lo stesso possa essere caratterizzato da profili strutturali e funzionali peculiari, in coerenza con la specificità delle funzioni esercitate ed alla luce degli interessi allo stesso sottesi”, esige però che sia garantito il “principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, che ha pieno valore costituzionale ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento a qualunque tipo di processo, specie se trattasi di rinvio prosecutorio (Corte Cost. 193/2014; Corte Cost. 262/2003).

Per tali ragioni, è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.

La pronuncia impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione, che pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

E’ quindi accolto il primo motivo, con assorbimento delle altre censure.

La decisione impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Commissione centrale per le professioni mediche, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarata assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione centrale per le professioni mediche, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

 

 

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