Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28392 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 05/11/2019), n.28392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23221-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI LETIZIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRESIA BRUNO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE,

MATANO GIUSEPPE, VITA SCIPLINO ESTER ADA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 959/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Torino a conferma della pronuncia del Tribunale stessa sede, ha dichiarato prescritto il credito dell’INPS relativo ai contributi a percentuale dovuti per l’anno 2009 da Cappetta Guido, che l’Istituto aveva richiesto a seguito di avviso di accertamento di maggior reddito emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dello stesso;

la Corte territoriale ha stabilito che, quanto ai contributi sul reddito d’impresa eccedenti il minimale, la prescrizione decorre dal momento in cui l’Inps è in grado di conoscere la totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi di riferiscono e che, in caso di accertamento positivo, solo da quel momento inizia a decorrere il dies a quo per far valere il proprio diritto nei confronti del contribuente mediante riscossione coattiva del debito;

la cassazione della sentenza è domandata da Cappetta Guido sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l’Inps ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, e D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1”; la sentenza avrebbe errato nel ritenere che il dies a quo del termine di prescrizione dei contributi cd. a percentuale debba farsi coincidere con la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, considerata quale data in cui l’Agenzia delle Entrate accerta il maggior reddito prodotto dal contribuente (nel caso di specie il 30 giugno 2010); deduce che al tempo della notifica dell’atto interruttivo della prescrizione (avviso bonario del 17 giugno 2015) il credito era già prescritto, dovendosi ritenere già decorso il quinquennio dalla data del 16 giugno 2010, entro la quale avrebbe dovuto essere pagato il saldo relativo al debito contestato relativo all’anno 2009;

il motivo merita accoglimento;

in ipotesi sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio, questa Corte ha stabilito il seguente principio di diritto: “In tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, quand’anche l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo – ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’Inps – con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1, un maggior reddito.” (Cass. n. 13463/2017);

il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, la quale provvederà anche alle spese del presente giudizio;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA