Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28391 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10236/06) proposto da:

BETON SUD s.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante protempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Briguglio Carmelo

ed elettivamente domiciliato presso il recapito professionale

dell’Avv. Alberto Bruzzone (studio legale Avv. Antonio De Majo), in

Roma, alla via Salaria, n. 332;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (PI.: (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato e domiciliata per legge presso i suoi Uffici in Roma,

alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e

POSTE ITALIANE S.P.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 29/2006,

depositata il 20 gennaio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrata;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 14 giugno 1991 la Beton Sud s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni nonchè le Poste Italiane s.p.a. esponendo che: – con verbale di accertamento del (OMISSIS), era stata applicata la sanzione amministrativa di L. 110.000 per la presunta violazione degli artt. 218 e 402 del cd. codice postale in virtù dell’accertata irregolarità dell’impianto radioelettrico da essa detenuto; – che, con successiva nota del (OMISSIS), la Direzione Centrale dei Servizi Radiolettrici aveva intimato ad essa società il pagamento della somma di L. 34.881.720, pari al doppio del maggior canone per il collegamento accertato dal (OMISSIS); – che, proposto ricorso, la predetta Direzione centrale aveva confermato il provvedimento e con atto del 4 aprile 1991, vidimato e reso esecutivo dal Pretore, la Direzione medesima aveva ingiunto ad essa Beton Sud s.r.l. il pagamento della indicata somma; tanto premesso si opponeva alla suddetta ingiunzione di pagamento deducendone l’illegittimità sul presupposto che essa società non aveva mai utilizzato le frequenze in questione.

Nella costituzione dei convenuti, il Tribunale adito, con sentenza pubblicata il 21 dicembre 2002, rigettava l’opposizione e condannava la Beton Sud s.r.l. al pagamento delle spese giudiziali.

Interposto ritualmente appello da parte della stessa Beton Sud s.r.l.

sulla base di tre motivi, nella resistenza degli appellati, la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 29 del 2006 (depositata il 20 gennaio 2006), rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata decisione la Corte territoriale rilevava, innanzitutto, l’infondatezza dei primi due motivi, sul presupposto che si sarebbe dovuto considerare irrilevante il difetto di prova sulla circostanza che la società appellante non aveva, in concreto, utilizzato le frequenze installate, poichè, ai fini della configurazione della contestazione violazione, era sufficiente il semplice mantenimento a sua disposizione dell’impianto installato e la sua idoneità a funzionare, elementi entrambi accertati come sussistenti nel caso di specie. La Corte sicula ravvisava, altresì, l’infondatezza del terzo motivo non avendo la stessa appellante dato prova contraria di quanto asserito circa il numero delle frequenze assunto come abusivamente mantenute nella sua disponibilità, omettendo di esibire il relativo provvedimento amministrativo di ripartizione delle frequenze medesime, emergendo, perciò, l’insussistenza delle condizioni per disporre una c.t.u. (che, nella specie, avrebbe avuto la funzione di sopperire ad una inattività probatoria della parte appellante).

Nei confronti della suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Beton Sud s.r.l. basato su tre motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimato Ministero delle Comunicazioni, mentre l’altra intimata Poste Italiane s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 156 del 1973, artt. 218 e 402 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo che la Corte messinese aveva errato nell’interpretazione delle condizioni per la configurazione della violazione di cui al citato art. 218 del cd.

codice postale poichè, a tal fine, sarebbe stata necessaria una condotta attiva consistente nell’effettiva trasmissione sulle frequenze non concesse in mancanza del cui riscontro non si sarebbe potuta verificare alcuna sottrazione al pagamento del canone e, pertanto, non si sarebbe potuto ritenere come dovuto l’esborso del maggior canone di cui allo stesso art. 218, comma 2.

1.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Il D.P.R. n. 156 del 1973, art. 218 prevede, al primo comma, quale condotta concretante una violazione amministrativa sanzionabile quella di chi “stabilisce od esercita” impianti di telecomunicazioni per finalità o con modalità diverse da quelle indicate negli atti di concessione. Sulla scorta della corretta interpretazione dell’ambito di applicabilità di questo disposto normativo la Corte territoriale ha esattamente ritenuto, sul presupposto dell’incontestato accertamento dell’avvenuta installazione di quattro apparecchiature ricetrasmittenti relative a frequenze diverse da quelle risultanti dagli atti concessori, che si erano configurati gli estremi relativi alla suddetta infrazione essendo irrilevante l’eventuale difetto della prova inerente la loro concreta utilizzazione. Infatti, alla luce della duplice connotazione che può caratterizzare la condotta della violazione in discorso (non essendo casuale l’opzione disgiuntiva scelta dal legislatore nel citato D.P.R. n. 156 del 1973, art. 195, comma 1), la rilevanza della stessa non implica (cfr., per idonei riferimenti, Cass. n. 13642 del 2010) la necessità di un uso attuale e concreto dei suddetti apparecchi su frequenze non autorizzate, essendo sufficiente il semplice mantenimento a disposizione del gestore dell’impianto installato e l’accertamento della sua idoneità al funzionamento (anche mediante la mera trasmissione di segnali radioelettrici), posto che, anche in questo caso, permane l’occupazione illegittima della frequenza.

Pertanto, avendo la Corte messinese accertato, con motivazione logica ed adeguata, che la società ricorrente aveva installato un apparato ricetrasmittente funzionante con possibilità di utilizzare quattro frequenze diverse da quelle oggetto di concessione, la stessa ha legittimamente ritenuto che si era venuta a configurare la violazione ascritta alla Beton Sud s.r.l..

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2700 c.c., degli arti 2727 e 2729 c.c. oltre che dell’art 2697 c.c.; l’omessa applicazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 195 e la mancata applicazione del D.M. 15 dicembre 1981, art. 2, comma 3, congiuntamente al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia nella parte in cui la sentenza impugnata aveva rigettato l’istanza di ammissione della c.t.u. finalizzata alla prova di fatti costituenti precise eccezioni formulate in atti la cui verifica avrebbe potuto essere condotta esclusivamente sulla scorta di un accertamento tecnico. A fondamento di tale complessa doglianza la ricorrente ha prospettato, inoltre, che, nel caso in discorso, in mancanza di accertamento in ordine all’effettivo periodo dell’abuso riscontrato, avrebbe dovuto farsi applicazione, a tutto voler concedere, del disposto di cui all’art. 195 del cd. codice postale, secondo il quale, nell’ipotesi di predisposizione o esercizio di un impianto di telecomunicazioni, senza aver prima ottenuto la relativa concessione o autorizzazione, il contravventore era tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati, per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

2.1. Anche questo motivo è destituito di fondamento e va respinto.

La Corte sicula, con un ragionamento logico, coerente e più che sufficiente, ha fornito un idoneo riscontro oggettivo degli elementi probatori circa l’avvenuta illegittima installazione del suddetto impianto ricetrasmittente anche con riferimento alla ricostruzione temporale del periodo in cui era persistita la sua disponibilità ((OMISSIS), epoca in cui si era proceduto alla relativa ispezione da parte dei funzionari del Ministero delle telecomunicazioni), sulla scorta delle verifiche effettuate dall’organo ministeriale di controllo intervenuto (e documentate in apposito verbale di accertamento), anche con riguardo al numero delle bande in concreto utilizzate illegittimamente, senza che tali emergenze fossero state idoneamente confutate da risultanze documentali contrarie in possesso della società ricorrente, non avendo, peraltro, il personale della ditta presente all’ispezione contestato i fatti oggetto di accertamento ed offerto una prova utile a smentire una diversa determinazione dell’epoca di acquisto dell’apparato oltre a non esibire il relativo provvedimento amministrativo di ripartizione delle frequenze (circostanze, oltretutto, non riscontrate nemmeno nel successivo corso del procedimento amministrativo culminato nell’emissione dell’impugnata ordinanza-ingiunzione).

Alla stregua di tali emergenze, perciò, la Corte territoriale, valorizzando l’affidabilità degli accertamenti compiuti dal personale ispettivo ministeriale (e debitamente documentati nel relativo processo verbale dell'(OMISSIS)), integrati da idonee presunzioni e nozioni di comune esperienza (su cui cfr. Cass. n. 4743 del 2005), ha correttamente rilevato la sufficienza, ai fini della configurazione della violazione ascritta alla società opponente (ricorrendone le condizioni in virtù di quanto specificato con riferimento al primo motivo), delle plurime circostanze acquisite dai pubblici ufficiali, ravvisando, per il loro specifico contenuto probatorio, l’inutilità dell’esperimento di ulteriori mezzi istruttori, ivi compresa la c.t.u.. In proposito, si rileva che la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 20814 del 2004 e, da ultimo, Cass. n. 72 del 2011) ha reiteratamente affermato che il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l’altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per fa definizione della causa, con la conseguenza che quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata (come nella specie), non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere.

3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente prospetta la mancata applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28 e/o dell’art. 2948 c.c., n. 4, avuto riguardo al rigetto dell’eccezione di prescrizione formulata sia in primo che in secondo grado.

3.1. Il motivo si prospetta inammissibile perchè riferito all’introduzione di una questione nuova in quanto non richiamata nelle conclusioni del giudizio di appello nè nello svolgimento del processo riportato nella sentenza impugnata nè nei singoli motivi proposti con l’appello ed esaminati nella motivazione della stessa sentenza di secondo grado. In ogni caso, considerato il carattere permanente della violazione accertata nell'(OMISSIS) (con il correlato effetto interruttivo riconducibile alla notificazione dei relativo verbale: cfr., ad es., Cass. n. 14633 del 2011) e la circostanza della successiva emanazione dell’ingiunzione intervenuta nel 1991, si desume che, all’atto dell’emissione di quest’ultimo provvedimento, il termine prescrizionale quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 (applicabile anche in questa materia, per la sua valenza generale ed in difetto di diverse previsioni eccezionali) non era ancora certamente decorso.

4. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, in favore del controricorrente Ministero, a carico della ricorrente nella misura liquidata come in dispositivo, mente non occorre adottare alcuna statuizione al riguardo con riferimento al rapporto processuale tra la ricorrente e l’intimata Poste Italiane s.p.a., non essendosi quest’ultima costituita in questa fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Ministero, dei compensi del presente giudizio, liquidati in complessivi Euro 1.500,00, oltre eventuali spese prenotate e prenotando a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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