Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28391 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28391 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 9646 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del ministro pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrente contro
Rentun Compact s.r.l.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta

mandato a margine del controricorso, dall’avv. Roberto
Bottacchiari, presso lo studio del quale in Roma, alla via
Oslavia, n. 28, elettivamente domicilia
-controricorrenteRG n. 9646/07
Anulina-Mar a Pe ij

stenoi e

Data pubblicazione: 19/12/2013

Pallina 2 LI 5

per la cassazione della Sentenza della CommtsNi( ne tributaria
regionale del Lazio, sezione 5°, depositata in data 12 dicembre
2006, n. 357/5/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5
novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

D’Ascia;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso
Fatto
Emerge dalla sentenza impugnata che la società ha ricevuto un
avviso di accertamento, concernente l’imposta sul valore aggiunto
dell’anno d’imposta 1994, scaturente dall’omessa contabilizzazione
di ricavi e dal mancato rilascio di ricevute fiscali, che la
contribuente ha impugnato, ottenendone

l’annullamento dalla

Commissione tributaria provinciale, la sentenza della quale è stata
confermata dalla Commissione tributaria regionale.
In particolare, la Commissione tributaria regionale, quanto al
primo rilievo, ha fatto leva sulla prova documentale offerta dalla
contribuente, evidenziando, di contro, la mancanza di prova in
ordine al secondo rilievo.
Propone ricorso l’Agenzia delle entrate, per ottenere

la

cassazione della sentenza, affidando il ricorso a due motivi.
La società si difende con controricorso.
Diritto
/.- È infondata l’eccezione preliminare di tardività del ricorso
per cassazione, proposta dalla società, la quale, a fronte dell’inizio

RG n. 9646/07
Ans.wlina-Maria P.

stensore

uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Lorenzo

Pa2ina 3 di 5

del procedimento notificatorio risalente al 24 marzo 2007, sostiene
di aver notificato la sentenza in data 12 gennaio 2007.
/. /.-L’eccezione è infondata, in quanto la notifica del 12
gennaio 2007 è avvenuta presso la sede dell’avvocatura dello Stato.
là dove l’Agenzia nei gradi di merito non si era valsa del patrocinio

Va dunque richiamato il principio affermato dalle sezioni unite
della Corte, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, in tali
ipotesi è nulla, sia pure non inesistente, la notifica del ricorso per
cassazione effettuata presso l’avvocatura dello Stato; tale nullità
può essere sanata sia nel caso in cui l’agenzia si costituisca senza
sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della
notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass., sez. un., 29 ottobre
2007, n. 22641).
1.2.-Nel caso in esame, la sanatoria non è intervenuta, di guisa
che la notifica è rimasta senza effetti.
Ne consegue che il ricorso è tempestivo, dovendosi computare
il termine breve dalla data della notifica ritualmente eseguita,
risalente al 23 gennaio 2007.
2.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, l’
comma, numeri 3 e 4, del codice di procedura civile, l’Agenzia
delle entrate lamenta la violazione degli articoli 2697 del codice
civile e degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile,
affermando la conseguente nullità della sentenza, della quale
lamenta anche l’inversione dell’onere della prova.
2.1.-11 motivo è infondato.
Questa Corte (vedi, in particolare, Cass. 20 dicembre 2007, n.
26965) ha già avuto occasione di chiarire che, posto che l’articolo
116 del codice di procedura civile prescrive come regola di
RG n. 9646/07
Anszelina-Ma

ensore

del I ‘ avvocatura.

l’a2ind 4 di 5

valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle
secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga
altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di
ricorso per cassazione ai sensi del numero 4 dell’articolo 360 del
codice di procedura civile, è concepibile solo se:

genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non
prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal

suo

prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e
diverso valore oppure un valore che il legislatore attribuisce ad una
diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova
legale);

-b1

il giudice di merito dichiari di valutare secondo prudente

apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola.
La circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il
potere di prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai
sensi del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. Ed è questa giustappunto
l’ipotesi in esame, in quanto la critica dell’Agenzia si appunta in
realtà sulla valutazione probatoria compiuta.

2.2.-Si è aggiunto, con riferimento altresì all’articolo 115 del
codice di procedura civile, che, in tema di valutazione delle
risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento
del giudice, la violazione degli articoli 115 e 116 è apprezzabile, in
sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di
cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. (Cass. 20 giugno 2006, n.
14267).

2.3.-11 motivo è dunque infondato e presenta altresì un profilo
d’inammissibilità per difetto di specificità, là dove fa riferimento

RG n. 9646/07
Anuelina-Maria ‘errit

ore

-a) il giudice di merito valuti una determinata prova ed in

Pagina 5 di 5

alle somme riscosse a titolo d’incameramento delle cauzioni, delle
quali non v’è cenno in sentenza.
3.-È poi inammissibile il secondo motivo di ricorso, proposto ex
articolo 360, I °comma, n. 5, c.p.c., in quanto, dietro lo schermo del
vizio di motivazione, censura la congruenza del ragionamento della

3.1.- Il «fatto» controverso o decisivo in relazione al quale la
motivazione si assume carente va difatti inteso come un vero e
proprio «fatto», in senso storico e normativo, e non una «questione»
o un «punto» della sentenza (Cass., ord. 5 febbraio 2011, n. 2805).
là dove, nel caso in questione, non v’è parola, nell’esplicazione del
motivo e del quesito che lo correda, del contenuto dell’av‘ iso di

accertamento, né del contenuto degli atti che lo hanno preceduto.
4.-11 ricorso va in conseguenza respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
per questi motivi
La Corte:
-respinge il ricorso;
-condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere le spese di lite.
liquidate in complessivi Curo 2500,00 per compensi, oltre curo
200,00 per spese 1 ubet, gLeituctir; gytt foix4).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 5 novembre 2013.

sentenza, senza indicare alcun fatto controverso.

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