Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28390 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28390 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 24029-2012 proposto da:
LEO

SPORT

2001

SRL

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato PACE FABIO con studio in MILANO C.SO
PORTA ROMANA 89/6 (avviso postale) giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 19/12/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

– intimato avverso la sentenza n_ 51/2012 della COMM.TRIB.REG.
di L’AQUILA, depositata il 14/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PACE che ha
chiesto l’accoglimento e deposita n.2 cartoline di
ricevimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ASCIA che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del 1 0 motivo del ricorso, assorbiti
gli altri.

UFFICIO LEGALE;

Con sentenza 14.5.2012 n. 51 La Commissione tributaria della regione Abruzzo ha
accolto l’appello dell’Ufficio di Teramo dell’Agenzia delle Entrate e, in riforma della
impugnata decisione della CTP , ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso
nei confronti di LEO Sport 2001 s.r.l. avente ad oggetto il recupero delle maggiori
imposte dovute per l’anno 2005 a titolo IRES ed IRAP.

I Giudici territoriali rilevavano che le modalità di svolgimento dell’attività di verifica,

dapprima iniziata presso l’ufficio del consulente della impresa (non essendo stato possibile
accedere presso i locali della società in assenza dell’amministratore e di altro personale)

e poi

proseguita presso gli uffici della Agenzia delle Entrate di Teramo, ove in ipotesi difformi
dalle prescrizioni disposte dall’art. 12 commi 1 e 3 della legge n. 212/2000, non erano
comunque sanzionate a pena di nullità ed in ogni caso non avevano pregiudicato le
garanzia di difesa della contribuente, essendosi svolte le operazioni alla costante
presenza del rappresentante o di un suo delegato ed essendo stato sottoscritto senza
riserve il PVC del 16.4.2008. Quanto alle passività iscritte in bilancio e nelle scritture
contabili, concernenti il versamento di somme a titolo di caparra in relazione ad un
preliminare immobiliare successivamente risolto, ad un contratto di locazione di
attrezzature alla società Interamnia Club che aveva versato una caparra successivamente
oggetto di storno da parte della società contribuente, ed ancora a passività indicate come
debiti diversi e debiti verso i soci per restituzione finanziamenti infruttiferi, risultavano
tutte prive di adeguati riscontri probatori.
1
RG n. 24029/2012
tic. LEO Sport 2001 sr.!. c/Ag.Entrate

C
Stefano tvieri

Svolgimento del processo

,

.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la società deducendo
dieci motivi ai quali ha controdedotto la Agenzia delle Entrate con controricorso

1. I primi due motivi censurano la sentenza per vizio di omessa, insufficiente
motivazione ex art. 360co 1 n. 5 c.p.c., nonchè per violazione e falsa applicazione
dell’art. 12 della legge n. 212/2000 ex art. 360co1 n. 3 c.p.c. , in relazione alla duplice
“ratio decidendi” relativa alla insussistenza in concreto di una condotta della PA lesiva
della garanzia del contraddittorio anticipato durante la fase istruttoria del procedimento
di accertamento tributario, e relativa -peraltro nella astratta ipotesi di una eventuale
inosservanza delle modalità di svolgimento della verifica- alla inesistenza di una
espressa sanzione di nullità dell’atto impositivo in caso di violazione delle norme
procedimentali.

1.1 Le norme di diritto asseritamente violate sono indicate dalla contribuente nel

primo comma (“Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di
attivita’ commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di
esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e
urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attivita’ e con
modalita’ tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita’ stesse
nonche’ alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.”) e nel terzo comma (“Su
richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili puo’ essere effettuato
nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta”) dell’art. 12

della legge 27 luglio 2000 n. 212 recante lo Statuto del contribuente.
La parte ricorrente si duole, quanto al primo motivo, che i Giudici di merito avrebbero
omesso di rilevare che i verbalizzanti non avevano fornito giustificazione della
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RG n. 24029/2012
ric. LEO Sport 2001 s.r.l. c/Ag.Entrate

st.
Co
Stefano livieri

Motivi della decisione

I

effettuazione della verifica presso gli uffici finanziari anziché, come previsto dalla
norma, presso la sede della società e tale condotta aveva impedito la instaurazione di un
efficace contraddittorio. Quanto al secondo motivo sostiene la erroneità della
statuizione concernente la mancanza di una espressa sanzione di nullità, in quanto il
difetto di contradditorio, in quanto integrante violazione delle norme predette,
configurava un vizio di legittimità degli atti del procedimento amministrativo che si

nella specie una nullità virtuale dell’atto impositivo.

1.2 Il secondo motivo va esaminato prioritariamente in quanto l’eventuale rigetto
(ovvero l’accertamento della inapplicabilità della sanzione della nullità per mancanza di
previsione normativa espressa) renderebbe superfluo l’esame del primo.

1.3 Sulla questione non si può prescindere dal recente arresto delle SS.UU. in data
29.7.2013 n. 18184 che, in relazione alla previsione dell’art. 12 comma 7 dello Statuto
del contribuente (secondo cui l’avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso
del termine di gg. 60 dalla chiusura delle operazioni di controllo accordato al contribuente per
presentare osservazioni e richieste) non ha ritenuto ostativa al riconoscimento della

invalidità del provvedimento impositivo adottato in violazione della predetta norma la
mancanza di una espressa comminatoria di nullità.

1.4 La fondazione, per via ermeneutica, della invalidità dell’atto impositivo adottato
in violazione del termine dilatorio stabilito dall’art. 12 comma 7 dello Statuto del
contribuente è affidata dalla decisione delle SS.UU. alla verifica :
a) della funzione che assolve la prescrizione normativa (nella specie la stessa norma
specifica che il termine dilatorio è volto ad attuare

“il principio di cooperazione tra

amministrazione e contribuente” che, come evidenziato dalle SSUU ha acquistato un valore

pregnante in quanto “diretto non solo a garantire il contribuente, ma anche ad assicurare il
migliore esercizio della potestà impositiva….con evidenti riflessi positivi anche in termini di

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RG n. 24029/2012
ric. LEO Sport 2001 s.r.l. c/Ag.Entrate

Cons t.
Stefano j1ivieri

riverberava sulla invalidità del provvedimento terminativo, bene potendo configurarsi

deflazione del contenzioso

nel senso di indurre l’amministrazione ad astenersi da pretese

tributarie ritenute alfine infondate)

b) della rilevanza dell’interesse protetto e della gravità del pregiudizio arrecato dalla
condotta difforme dal modello legale (nella specie il vizio del procedimento è stato ritenuto di
particolare gravità “in considerazione della funzione, di diretta derivazione da principi

costituzionali” -di buon andamento ed imparzialità della PA ex art. 97 Cost.- “e della forza

1.5 Le coordinate ermeneutiche fornite dalla sentenza delle SS.UU. consentono di
ritenere infondato il motivo di ricorso in esame.
Ed infatti diversamente da quanto ipotizza la parte ricorrente, le disposizioni dei
commi 1 e 3 dell’art. 12, asseritamente inosservate dai verbalizzanti, non sono affatto
volte a garantire la instaurazione del contraddittorio anticipato e l’esercizio dei diritti di
difesa (a tale funzione assolvendo invece le disposizioni dell’art. 12 relative: al comma
2, che attribuisce al contribuente il diritto di essere informato sulle ragioni
dell’accertamento e di farsi assistere da un professionista; al comma 4, che riconosce al
contribuente di formulare osservazioni e rilievi nel corso della verifica; al comma 7 che
garantisce il contraddittorio post-verifica), quanto piuttosto a definire un equilibrata
composizione delle contrapposte esigenze delle parti attinenti alle concrete modalità di
espletamento della verifica, da un lato garantendo la necessaria efficacia all’attività
ispettiva dell’Ufficio e dall’altro assicurando la tutela dei diritti riconosciuti
dall’ordinamento al contribuente sia come persona sia come soggetto economico.
Ed infatti la disposizione del primo comma è volta a regolare il luogo e gli orari
dell’attività di verifica allo scopo di ridurre al minimo gli ostacoli alla normale
prosecuzione dell’attività imprenditoriale : a tal fine è richiesto che l’accesso nei locali
destinati all’attività economica debba essere limitato a quei casi in cui si diano “esigenze
effettive di indagine e controllo sul luogo” (ad esempio quando occorra procedere alle ricerche
della documentazione contabile o extracontabile ovvero a misurazioni od altre rilevazioni materiali
-sulle merci, sui semilavorati, sulle attrezzature di lavorazione, sulle fasi di produzioni, ecc.possibili soltanto in loco) e che le verifiche -salvi casi eccezionali- vengano svolte durante
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RG n. 24029/2012
ric. LEO Sport 2001 s.r.l. c/Ag.Entrate

Co
t.
Stefano livieni

impediente, rispetto al pieno svolgimento di tale funzione, che assume il fatto viziante”).

l’orario di apertura o di normale esercizio del locale commerciale, dello stabilimento
agricolo o industriale, dello studio professionale od artigianale. Pertanto la
disposizione, diversamente da quanto ipotizzato dalla parte ricorrente, non ha nulla a che
vedere con la esigenza di assicurare la garanzia del contraddittorio, essendo invece
dettata al dichiarato scopo di “arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento
delle attività nonchè alle relazioni commerciali o professionali del contribuente” (art.

1.6

Analogamente la disposizione del terzo comma dell’art. 12 costituisce un

coronario del principio affermato nel primo comma, in quanto anch’essa mira ad
arrecare al contribuente il minor pregiudizio possibile derivante dall’esecuzione dei
controlli, essendo previsto che, una volta soddisfatte o venute meno le esigenze connesse
alla verifica da condursi in loco, la verifica possa proseguire, su richiesta del
contribuente, “nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o
rappresenta” (art. 12 comma 3 legge n. 212/2000).

1.7

Dall’esame delle predette disposizioni debbono quindi trarsi conclusioni

diametralmente opposte a quelle che la società pone a fondamento della censura, da un
lato, risultando pienamente legittimati i verificatori a predispone discrezionalmente le
modalità di svolgimento della propria attività secondo le esigenze che realizzino gli
obiettivi delle indagini e delle ricerche, con il limite di evitare quanto più possibile di
occupare o prolungare la occupazione dei locali in cui si svolge l’attività imprenditoriale
o professionale e, dunque, ben potendo anche rinunciare ad accedere nei predetti locali
(ed anzi dovendo astenersi dall’accedervi in assenza di “esigenze effettive di indagine e
controllo sul luogo”); dall’altro, corrispondentemente, difetta alcun interesse del
contribuente, tutelato dalle predette disposizioni, a lamentare violazioni delle modalità di
svolgimento della verifica, nei casi in cui questa venga svolta in luogo diverso (ufficio dei
verificatori; studio del professionista che assiste il contribuente)

da quello della sede

dell’attività economica (la disposizione normativa non attribuisce, infatti, al contribuente
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RG n. 24029/2012
ric. LEO Sport 2001 s.r.l. c/Ag.Entrate

Coiisst
Stefano
vieri

12 comma 1 legge n. 212/2000).

alcun diritto a pretendere che la verifica debba continuare ad essere svolta presso la sede
della società).

1.8 Tale conclusione se, da un lato, viene a privare di rilevanza, con riferimento al
caso sottoposto all’esame di questa Corte (con conseguente infondatezza del secondo
motivo di ricorso), la questione della configurabilità di una nullità virtuale dell’atto

212/2000, atteso che una violazione -sanzionabile a pena di nullità- potrebbe in ipotesi
ravvisarsi solo nel caso in cui i verbalizzanti abbiano eseguito un accesso nei locali della
impresa in difetto delle indicate esigenze di ricerca e rilevazione in loco (ipotesi che non
ricorre nel caso di specie, avendo rilevato i Giudici territoriali che dal PV del 16.4.2008 risultava
che alcuna verifica era stata compiuta presso la sede della società poichè “presso la sede sociale
non c’era nessuno e l’Amministratore ha la residenza in altra città….”) ma non anche nel caso

inverso in cui la verifica sia stata condotta in luoghi diversi (come in concreto si è verificato,
essendosi svolti gli accertamenti presso lo studio professionale del consulente, ove erano custodite
le scritture contabili della impresa, e poi presso gli uffici finanziari), dall’altro lato viene a

travolgere nella stessa sorte anche il primo motivo di ricorso, essendo questo a sua volta
fondato sul medesimo erroneo presupposto del “vuLnus” che sarebbe stato arrecato alla
garanzia del contraddittorio dallo “spostamento della verifica dalla sede naturale”
(ricorso pag. 39).

1.9 E primo motivo, tuttavia, sembrerebbe voler introdurre, autonomamente, anche la
ulteriore questione della lesione in concreto del “principio del contraddittorio
anticipato”, che si sostanzia nelle altre disposizioni, sopra menzionate, dell’art. 12 della
legge n. 212/2000, lamentando la società ricorrente la erronea valutazione da parte della
CTR delle emergenze fattuali dalle quali avrebbe tratto il convincimento che le garanzie
del contraddittorio erano state rispettate.

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C
st.
Stefano livieri

impositivo emanato, in caso di violazione dell’art. 12 comma 1 e 3 della legge n.

1.10 Tuttavia, inteso sotto tale profilo, il motivo si palesa inammissibile, in quanto la
ricorrente si limita a fornire una diversa soggettiva valutazione dei medesimi fatti già
considerati dal Giudice territoriale con valutazione di merito che può essere censurata in
sede di legittimità soltanto se contraddittoria od insufficiente, in quest’ultimo caso
dovendo essere specificamente individuata, dalla parte che fa valere il vizio il legittimità,
la deficienza riscontrabile nel ragionamento del Giudice volto a considerare un

giuridicamente rilevante rispetto allo schema normativo astratto di riferimento, o perché
tale elemento fattuale non è stato correttamente rilevato nella sua esatta consistenza
fenomenica, o perchè è stato misconosciuto od erroneamente considerato in relazione
alla sua pertinenza e compatibilità logica con il complessivo quadro circostanziale, non
potendo invece limitarsi la parte ricorrente a proporre soltanto una propria differente
soggettiva ricostruzione della fattispecie concreta -pure plausibile ma meramente
alternativa a quella dotata di altrettanto logicità fatta propria dal Giudice di merito- in
quanto in tal modo si verrebbe ad invadere il campo riservato al libero convincimento
del Giudice, risolvendosi il ricorso in una inammissibile istanza di revisione di quelle
valutazioni di merito e quindi nella richiesta di un nuovo giudizio di fatto precluso dai
limiti propri della funzione del giudizio di legittimità (cfr. Corte eass. sez. 4.6.2001 n.
7476; id. sez, lav. 20.4.2006 n. 9233; id. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007; id. Sez. L,
Sentenza n. 7394 del 26/03/2010).

1.11 Osserva il Collegio che il motivo di palesa comunque infondato. I Giudici di
merito hanno accertato, infatti, che le operazioni di verifica si sono svolte in presenza
dell’amministratore della società Mazzitti Bruna, ovvero di persona dalla stessa delegata,
e che i verbali giornalieri delle operazioni, sottoposti all’esame della contribuente, sono
stati sottoscritti senza apposizione di riserve od altre osservazioni. Dagli stralci dei
verbali giornalieri riprodotti nel ricorso e nel controricorso risulta, inoltre, che nel corso
delle operazioni vi era interlocuzione continua con la parte, chiamata più volte ad esibire
documenti. A fronte di tale accertamento in fatto la società ricorrente sembrerebbe
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Con
t.
Stefano flfivieri

elemento di fatto determinante per la ricostruzione della fattispecie concreta e quindi

voler opporre che lo svolgimento delle operazioni presso i locali degli Uffici finanziari
aveva impedito alla parte di presenziare costantemente alla verifica (ricorso pag. 45 e
46). Orbene, indipendentemente dal superiore e dirimente rilievo di inammissibilità
della censura, la critica rivolta alla sentenza appare del tutto infondata in quanto
l’attuazione della garanzia del contraddittorio anticipato non richiede affatto la presenza
fisica continua della parte accanto ai verbalizzanti (non è dato rilevare da alcuna delle

possibilità per la parte di esaminare e rispondere ai rilievi ed alle contestazioni che i
verbalizzanti vengono a formulare durante il progredire della verifica fiscale, e ciò nella
specie risulta pienamente realizzato attraverso la sottoposizione alla parte dei verbali
giornalieri delle operazioni, non risultando in contrario dimostrato e neppure allegato
dalla parte ricorrente che tale “modus procedendi” avrebbe impedito alla società
verificata di fare annotare a verbale eventuali critiche od osservazioni o di fornire
eventuali prove documentali a suo favore.

2. Con il terzo motivo la società deduce il vizio logico di motivazione ex art. 360co 1
n. 5 c.p.c. in quanto la CTR non avrebbe rappresentato l’iter logico attraverso il quale
era pervenuta ad escludere la natura di caparra confirmatoria alla somma versata dalla
contribuente ad Interamnia Sport Club (società sportiva dilettantistica) per la costruzione
e vendita del campo di calcetto; con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 115
e 167 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 42 Dpr n. 600/73 in quanto la CTR
avrebbe omesso di rilevare che l’Amministrazione finanziaria non aveva contestato,
costituendosi in primo grado, la esistenza del contratto preliminare stipulato dalla
contribuente con la Interamnia e successivamente risolto per mancato ottenimento della
concessione edilizia, e contraddittoria doveva ritenersi la motivazione dell’avviso di
accertamento laddove, da un lato, asseriva che era stato acquisito il contratto preliminare
e, dall’altro, che la ripresa a tassazione era fondata sulla mancanza di prova del contratto
preliminare; con il quinto motivo viene dedotto il vizio di omessa od insufficiente
motivazione ex art. 360co 1 n. 5 c.p.c. in ordine alla affermazione contenuta in sentenza
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tic. LEO Sport 2001 sr.!. c/Ag.Entrate

C
Stefa

est.
ivieri

diposizioni dell’art. 12 legge n. 212/2000 una siffatta prescrizione), quanto piuttosto la concreta

secondo cui difettava la prova della data certa del contratto preliminare sebbene la
causale della contabile bancaria del primo bonifico in data 31.1.2005 indicasse
specificamente “Interomnia club s.r.l. caparra campo calcetto”e pertanto consentisse di
ritenere raggiunta tale prova ai sensi dell’art. 2704co1 c.c.: la censura viene replicata con
il sesto motivo nel quale si ripropongono le stesse argomentazioni a supporto del dedotto
vizio di violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., nonché degli artt. 2704 e 2697 c.c. in

di appello per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360co 1 n. 5
c.p.c. in punto di disconoscimento della natura di caparra, non avendo considerato i
Giudici di merito che dalla documentazione le somme risultavano effettivamente
trasferite alla società Interamnia.

2.1

I motivi, che richiedono una trattazione unitaria in quanto rivolti tutti nei

confronti di una medesima statuizione della sentenza della CTR, sono infondati.
L’avviso di accertamento ha recuperato a tassazione come sopravvenienze attive
rilevanti importi iscritti come passività nel bilancio della impresa, sul presupposto che
tali passività fossero da ritenersi “inesistenti” (cfr. controricorso pag. 3; sentenza CTR
motiv. pag. 1, ove vengono riassunti i motivi del ricorso introduttivo proposto dalla società con i

quali, tra l’altro, si controdeduceva alla motivazione dell’avviso di accertamento contestando che le
somme iscritte al passivo erano “effettivamente riguardanti rapporti negoziali pregressi e non già
oggetto di rapporti fittizi o passività inesistenti o non documentate…1

ovvero che i titoli

negoziali sui quali tali trasferimenti di denaro trovavano giustificazione fossero da
ritenersi fittizi (simulazione assoluta). Ne segue che la questione della simulazione
assoluta degli atti negoziali verificati era già ricompresa nei “presupposti di fatto e nelle
ragioni giuridiche” che legittimavano la pretesa tributaria, e che costituivano il
fondamento della motivazione dell’avviso di accertamento: con la conseguenza che
alcun onere di specifica contestazione di fatti allegati dalla contribuente nel ricorso
introduttivo, con riferimento alla “esistenza” del contratto preliminare, gravava sulla
Amministrazione finanziaria costituitasi in giudizio che -a quanto emerge dagli atti- ha
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s. est.
Stefai Olivieri

relazione all’art. 360co 1 n. 3 c.p.c.; con il settimo motivo la società censura la sentenza

soltanto evidenziato ulteriori elementi di valutazione volti a disconoscere efficacia
probatoria al documento contrattuale in questione (omessa registrazione; mancanza di data
certa; sottoscrizione da soggetto privo di potere rappresentativo della società).

La apparente imprecisione lessicale nella redazione del PVC, evidenziata dalla parte
ricorrente, avendo i verbalizzanti dapprima dato atto di aver richiesto ed acquisito il
contratto preliminare e poi avendo invece concluso fondando la pretesa fiscale sulla

dell’accertamento, dovendo essere correttamente riferita l’affermazione della mancanza
di prova non al documento formalmente inteso, ma al rapporto giuridico nello stesso
rappresentato, dall’altro lato non inficia in ogni caso la sentenza impugnata che ha
ritenuto legittima la pretesa tributaria non perché mancava in atti il documento
contrattuale, ma in base all’accertamento della fittizietà del contratto preliminare
desunta da una serie di indizi puntualmente individuati (1-difetto di data certa del
documento; 2-mancanza di altri documenti preliminari alla stipula del contratto od esecutivi del
rapporto giuridico; 3-genericità delle indicazioni contenute nella contabile bancaria;

4-

sottoscrizione del contratto da parte di soggetto privo di poteri rappresentativi della società;

5-

condotta tenuta dalla parte in ordine alla richiesta di esibizione dei documenti relativi al rapporto
contrattuale; 6-identità soggettiva dei titolari delle partecipazioni sociali nelle società contraenti)

dai quali la CTR ha tratto il convincimento che il trasferimento della somma di denaro,
formalmente a titolo di caparra, era funzionale invece a creare artificiosamente una
passività contabile nel bilancio della LEO Sport 2001 s.r.l. e quindi a sottrarre reddito
imponibile ed evadere le imposte dovute dalla società per l’anno 2005.

2.2 Avuto riguardo alla valutazione del complesso indiziario predetto ed al giudizio
di merito espresso sulla inesistenza della fattispecie negoziale dalla CTR, i motivi quinto
e sesto volti a censurare uno soltanto dei molteplici elementi indiziari sopra indicati,
appaiono entrambi inammissibili:
– la censura per “error in judicando” in quanto ontologicamente incompatibile con il
vizio relativo ad “error facti”, essendo dedotti entrambi con riferimento alla medesima

lo
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ric. LEO Sport 2001 s.r.l. c/Ag.Entrate

est.
Stefan Olivieri

mancanza di prova di tale contratto, se da un lato non immuta la sostanza

statuizione (cfr. Corte cass. SU 5.5.2006 n. 10313; id. I sez. 2.2.2007 n. 4178; id. sez. lav.
26.3.2010 n. 7394);
– il dedotto vizio motivazionale, in quanto difetta il requisito di decisività del fatto

oggetto di prova, atteso che la contabile bancaria in data 31.1.2005, recante la causale
“Interamnia Club s.r.l. caparra campo di calcetto” (ricorso pag. 56), quando anche
considerata ai fini della determinazione della data certa, non risulterebbe comunque

elementi indiziari sopra indicati.

2.3 E settimo motivo è inconferente : la società ricorrente argomenta in modo del tutto
avulso dalla decisione impugnata che i Giudici di merito avrebbero erroneamente
disconosciuto la natura di “caparra” (non assoggettata ad IVA) alle somme versate ad
Interamnia, qualificando tale importo come acconto sul corrispettivo (assoggettato ad
IVA). Dalla lettura della sentenza di appello emerge infatti chiaramente che
l’affermazione contenuta nella motivazione secondo doveva ritenersi “non condivisibile”
il “carattere di caparra” della somma versata, alla quale era poi seguito l’annullamento
del compromesso, deve essere riferita, come esplicato nei passaggi motivazionali
immediatamente successivi, non alla funzione assolta dal pagamento nel programma
negoziale convenuto tra le parti, ma al disconoscimento della effettività dell’intera
operazione negoziale e pertanto deve essere correttamente intesa come il mero riflesso
della accertata fittizietà del contratto preliminare: con l’indicato passaggio motivazionale
la CTR intende affermare che la somma versata non può essere considerata caparra
perchè a monte non esiste un reale ed effettivo contratto preliminare di vendita.

3. Con l’ottavo motivo la società deduce il vizio logico di motivazione, in relazione
all’art. 360co1 n. 5 c.p.c., circa il punto controverso relativo alla caparra —a quanto è
dato comprendere- ricevuta da Interamnia per la locazione di attrezzature e
successivamente stornata da LEO Sport 2001 s.r.l.

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st.
Co
Stefano ìYivieri

idonea a destituire il supporto logico fornito alla decisione dal complesso degli altri

3.1 La sentenza della CTR ha affermato che la passività indicata deve ritenersi
inesistente in difetto di prova documentale dei rapporti intercorsi tra la società locatrice
delle attrezzature e la Interamnia Sport Club (oscura rimane invece l’altra affermazione
contenuta in sentenza, peraltro costituente mero argomento “ad abundantiam”, secondo
cui le “registrazioni contabili non hanno neppure piena aderenza e coerenza sotto il
profilo numerico con quanto dedotto dalla contribuente”).

Orbene in ordine

deduce di aver prodotto nei gradi di merito alcuna prova documentale decisiva, tale cioè
che se correttamente rilevata ed apprezzata dal Giudice di merito avrebbe portato ad una
diversa soluzione della controversia favorevole alla contribuente (cfr. Corte cass. III sez.
7.7.2005 n. 14304; id. sez. lav. 9.1.2009 n. 261), essendosi invece limitata soltanto a rilevare

che la locazione di bene mobile (nella specie attrezzature sportive) è un negozio libero da
vincoli di forma: osservazione certamente condivisibile ma del tutto inidonea a fornire la
dimostrazione che nel caso concreto tra le due società è intercorso un effettivo e reale
rapporto contrattuale.
Tanto è sufficiente a dichiarare infondato il motivo.

4. Relativamente alla ripresa fiscale concernente le passività iscritte a bilancio come
finanziamenti infruttiferi dei soci, la parte ricorrente censura la sentenza di appello per
violazione e falsa applicazione dell’art. 88co4 TUIR, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115
e 167 c.p.c. (nono motivo), nonchè per violazione dell’art. 43 col Dpr n. 600/1973

(decimo motivo).
4.1 Richiamate quanto alla ipotizzata non contestazione da parte della PA dei fatti
allegati dalla contribuente (effettiva erogazione dei finanziamenti da parte dei soci in
data risalente alla costituzione della società ed ormai preclusa ad accertamento fiscale),
le medesime considerazioni svolte in ordine alla infondatezza della medesima censura
formulata in relazione al contratto preliminare avente ad oggetto la costruzione del
campo di calcetto, è appena il caso di rilevare come i motivi si palesino inconferenti
12
RG n. 24029/2012
ric. LEO Sport 2001 sr.!. c/Ag.Entrate

est.
StefTo ìivieri

all’argomento logico principale posto a sostegno della decisione, la parte ricorrente non

rispetto al decisum in quanto nella specie non può darsi violazione delle norme di diritto
indicate in rubrica in quanto la CTR non ha fatto applicazione di alcuna di esse, avendo
risolto a monte ogni questione interpretativa ed applicativa , accertando la insussistenza
di prove documentali idonee a comprovare l’ “an” ed il “quando” della erogazione dei
finanziamenti da parte dei soci, ritenendo in conseguenza inesistenti le poste passive

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della
parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in
dispositivo.

I 777A

3 9 Di

2ìilj

………..

P.Q.M.

La Corte :
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del
presente giudizio liquidate in € 7.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a
debito.

Così deciso nella camera di consiglio 5.1t.2013

iscritte a bilancio societario tra i componenti negativi di reddito

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