Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2839 del 06/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 06/02/2018, (ud. 03/11/2017, dep.06/02/2018),  n. 2839

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n.281 dell’8 maggio 2012, la Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non dovuti per intervenuta prescrizione i crediti azionati con la cartella esattoriale emessa per conto dell’Inail ed opposta dai Cantieri Porto di Genova srl (ora Servizi Portuali Ismar srl), con la quale cartella si intimava alla società il pagamento della somma di Euro 13.023,73, richiesta dall’Inail a titolo di contributi dovuti per gli anni 2000 e 2001 a seguito di provvedimento di annullamento del beneficio della oscillazione del tasso di premio ex art. 24, comma 5, delle Modalità per l’applicazione delle tariffe dei premi (MAT) di cui al D.M. 12 dicembre 2000, art. 5.

A fondamento della pronuncia la Corte, nell’accogliere l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società, sosteneva che non costituisse valido atto interruttivo del credito azionato, il verbale del 30 settembre 2004 il quale aveva ad oggetto la non coincidenza delle lavorazioni dichiarate dalla società con quelle effettivamente svolte nel periodo dal 1999 al 2004 e la debenza di un maggior premio; ma non la revoca del beneficio ex art. 24 MAT, la quale derivava dal successivo provvedimento del novembre 2007 che ha determinato la richiesta della differenza contributiva azionata con la cartella opposta, revoca che nel verbale precedente non veniva neppure indicata, nè tantomeno veniva indicata la differenza contributiva allo stesso conseguente; il primo atto interruttivo della prescrizione risultava invece il provvedimento di revoca dell’agevolazione del 26 novembre 2007, successivo di oltre cinque anni alla data di maturazione dei contributi richiesti per gli anni 2000-2001; il credito quindi era prescritto ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inail con tre motivi di censura illustrati da memoria. La Cantieri Porto di Genova Srl ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso l’INAIL deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e dell’articolo 4 delle M.a.t. del D.M. 12 dicembre 2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, posto che il termine di prescrizione in discorso doveva ritenersi decennale, in quanto la revoca della riduzione dei premi avrebbe natura di sanzione (per avere dichiarato una regolarità contributiva non esistente) o,comunque,di restituzione di somme indebitamente corrisposte, con relativo termine di prescrizione decennale.

Il motivo è infondato posto che le somme in discussione, derivanti dall’annullamento delle agevolazioni contributive concesse dall’INAIL in base all’art. 24 Mat hanno, ad avviso del collegio, la stessa natura sostanziale dei premi dovuti all’INAIL in forza della vera attività svolta; come stabilito dalla norma al comma 5 si tratta,infatti, di “integrazione dei premi dovuti” che conseguono all’annullamento della riduzione dei tassi di tariffa. Si applica perciò il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9.

2.- Col secondo motivo l’INAIL deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 24 delle M.a.t. del D.M. 12 dicembre 2000 con riferimento alla corretta individuazione del dies a quo del termine di prescrizione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Con questa censura l’Inail sostiene che il dies a quo non decorra dalla data in cui i premi dovevano essere pagati, ma dalla data del successivo accertamento ispettivo del 30 settembre 2004, ovvero dalla data della successiva adozione del provvedimento amministrativo di revoca. Secondo l’Inail se il datore di lavoro denunci un’attività diversa da quella effettiva, è solo con l’emersione dell’attività svolta che il credito diverrebbe esigibile ex art. 2935 c.c..

Il motivo è infondato. Va premesso in fatto che la società datrice di lavoro aveva richiesto la riclassificazione dell’attività nel 2000, denunciando attività che solo nel 2004 l’INAIL riscontrava come non vere, pur avendo sempre avuto la possibilità di assoggettarle a verifica fin dall’inizio. Ora, l’art.2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, inteso come possibilità legate di esercizio del diritto; sicchè non si dà rilievo agli impedimenti soggettivi ancorchè determinati dal fatto del debitore (Cass. n. 15858 del 23/10/2003). Non può essere dato perciò seguito alla isolata pronuncia di questa Corte n. 9114/2005, citata in ricorso, secondo la quale, nel caso in cui il datore di lavoro denunci un’attività diversa, la prescrizione comincerebbe a decorrere dall’emersione della vera attività; la quale introduce una distinzione che la legge non prevede e che si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Occorre risolvere perciò la questione nel solco della pronuncia delle Sezioni unite n. 916/1996 che fissa il dies a quo per il pagamento dei premi INAIL dal momento in cui cominciano i lavori, per la prima rata, ed il decimo giorno dall’inizio di ciascun periodo per le rate successive, senza che si possa distinguere se la dichiarazione datoriale sia vera o non vera; nè rimettere l’esordio della prescrizione “alla mera volontà del soggetto onerato, ciò che avviene nel caso in cui la vicenda estintiva inizi – secondo l’orientamento qui disatteso – soltanto dal giorno in cui il creditore Inail decida di comunicare i suoi accertamenti e calcoli al debitore”.

In tal senso pure da ultimo, Cassazione 10828/2015 secondo cui “L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 citato art., non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, nè il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”. Nonchè, più in generale, per l’irrilevanza degli stati soggettivi del creditore Sez. U., sentenza n. 21302 del 14/09/2017.

3. Col terzo motivo l’Inail lamenta un difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in particolare sostiene che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che il verbale ispettivo non possa costituire atto interruttivo anche ai fini della revoca del beneficio di cui all’art. 24 M.a.t.; in particolare laddove non ha considerato che la revoca del beneficio fosse conseguenza diretta del verbale di accertamento da cui traeva origine l’intera controversia.

Il motivo è fondato. La Corte d’appello di Genova ha affermato che il verbale del 30 settembre 2004 avesse ad oggetto solo la non coincidenza delle lavorazioni dichiarate dalla società con quelle effettivamente svolte nel periodo dal 1999 al 2004 e la conseguente debenza di un maggior premio; la revoca del beneficio ex art. 24 Mat, benchè conseguente a tale riclassificazione, derivava però dal successivo provvedimento adottato nel novembre 2007 che ha determinato la richiesta della differenza contributiva azionata con la cartella opposta; nel verbale del 30.9.2004 non veniva indicato il titolo (revoca del beneficio) e neppure indicata la differenza contributiva allo stesso conseguente.

La soluzione adottata dalla sentenza è però contraddetta dal contenuto del verbale ispettivo e si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di requisiti dell’atto interruttivo della prescrizione. Come si legge in ricorso, nel verbale di accertamento del 30 settembre 2004 si sostiene, da una parte, “la richiesta presentata alla sede INAIL di Genova con la quale la società chiedeva la riclassificazione….. non corrisponde alla reale attività della società….si è verificato che la corretta classificazione è la seguente..”; e dall’altra, si legge pure che “pertanto col presente verbale di accertamento si contesta alla Cantieri Porto di Genova di aver denunciato in modo infedele all’Inail le modificazioni di natura del rischio già coperto da assicurazione determinando la liquidazione di premio inferiore al dovuto”.

Il verbale pertanto sul punto ha il contenuto di un atto di messa in mora, posto che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, accerta non solo la non coincidenza della lavorazione e la conseguente debenza di un maggior premio per il futuro; ma anche la debenza delle differenze conseguenti alla scorretta liquidazione del premio (“inferiore al dovuto”) per il passato.

E’ noto che allo scopo sia necessario soltanto manifestare per iscritto l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, non essendo necessario nè l’adozione di formule sacramentalitnè procedere alla quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile).

5. In conclusione, per i motivi esposti il ricorso va accolto in relazione al terzo motivo, con cassazione della sentenza e rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione per una nuova deliberazione e per la liquidazione delle spese giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2018

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