Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28388 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14894/06) proposto da:

COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DEL COMUNE DI BRESCIA s.c.a.r., in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso, dagli Avv.ti

Chiola Claudio e Innocenzo Gorlani ed elettivamente domiciliata

presso lo studio del primo, in Roma, via della Camilluccia, n. 785;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vivone Pio Dario, Marinella

Orlandi e Federico Tedeschini in virtù di procura speciale in calce

al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo,

in Roma, Largo Messico, n. 7;

– controricorrente –

Avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 582/2006, depositata

il 14 febbraio 2006 (e notificata il 21 marzo 2006);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Conticiani (per delega) nell’interesse della

controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso a causa di sopravvenuto difetto di interesse.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso formulato in data 4 aprile 2005, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 la Cooperativa Produttori Latte del Comune di Brescia s.c.a.r.l. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Brescia avverso l’ordinanza n. 2840 del 25 febbraio 2005 con la quale la Regione Lombardia le aveva ingiunto il pagamento della sanzione di Euro 45.000,00, per la violazione dell’obbligo di cui alla L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 4, in relazione alla campagna lattiero- casearia 2002-2003, ovvero per non aver operato la trattenuta, a titolo di garanzia, dell’eventuale successivo obbligo di pagamento del prelievo supplementare sul prezzo del latte conferito dai soci produttori, senza essere, peraltro, nemmeno in possesso di idonea garanzia ai sensi del D.M. 25 ottobre 1995 nei riguardi dei soci produttori che avevano consegnato latte oltre il proprio quantitativo di riferimento individuale.

Nella costituzione della convenuta Regione Lombardia, il Tribunale adito, con sentenza n. 582 del 2006 (depositata il 14 febbraio 2006), rigettava l’opposizione e dichiarava compensate integralmente le spese del giudizio. A sostegno dell’adottata sentenza il suddetto Tribunale respingeva nel merito l’opposizione sul presupposto che, nella specie, si sarebbero dovuti ritenere configurati tutti i presupposti della violazione contestata e posta a fondamento dell’impugnata ordinanza-ingiunzione.

Nei confronti della suddetta sentenza ha proposto la Cooperativa Produttori Latte del Comune di Brescia s.c.a.r.l., basato su set motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimata Regione Lombardia.

2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riferimento all’art. 2 del Reg. CEE n. 3950 del 1992, sul presupposto che la L. n. 468 de 1992, art. 5, comma 4, si sarebbe dovuto interpretare, alla luce del richiamato Regolamento comunitario, nel senso che esso prevedeva solo la facoltà – e non l’obbligo – di trattenuta del prelievo supplementare per il primo acquirente.

3. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione di normativa secondaria di interpretazione autentica (D.M. 25 ottobre 1995 e circolare Ministero risorse agricole del 14 aprile 1994-prot.

C/2340).

4. Con il terzo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per la supposta violazione del principio di affidamento e di legalità (avuto riguardo alla L. n. 689 del 1981, art. 1).

5. Con il quarto motivo la ricorrente ha prospettato l’idoneità della garanzia offerta con riferimento, in particolare, all’immediata esigibilità degli importi dovuti.

6. Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto l’assenza del presupposto soggettivo della colpevolezza.

7. Con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente la contestato la sentenza impugnata in relazione alla valutazione dell’entità degli importi ingiunti con I provvedimento sanzionatorio della Regione Lombardia.

8. Rileva il collegio che il ricorso – riferito ai riportati motivi – deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse della società ricorrente.

Infatti, risulta essere stata depositata in atti, in data 23 novembre 2011, per un verso, dichiarazione del legale rappresentante della società ricorrente (del 19 luglio 2006) e solo dallo stesso sottoscritta, con la quale egli ha manifestato la sua volontà di accettare definitivamente le sanzioni relative alle campagne lattiera – casearie 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 nella misura rideterminata con apposito decreto della Direzione Generale dell’Agricoltura, con la contestuale attestazione di rinunciare a tutti i giudizi pendenti dinanzi a questa Corte; per altro verso, la controricorrente Regione Lombardia, con memoria sottoscritta dal difensore Avv. Tedeschini, ha dichiarato di prendere atto della sopravvenuta rinuncia ai predetti giudizi (ivi compreso il presente), attestando la sopravvenuta cessazione della materia de contendere.

Pertanto, in conseguenza di tali risultanze e della reciproca volontà esternata dalle parti, pur non potendosi pervenire alla declaratoria di estinzione del presente processo non essendosi configurate le condizioni tipizzate dall’art. 390 c.p.c., deve, comunque, darsi atto che è sopravvenuto il difetto di interesse della ricorrente alla decisione sul proposto ricorso (con il consenso della controricorrente, che ha attestato l’intervenuta cessazione della materia del contendere), con la conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso (cfr., per tutte, Cass., S.U., n. 3876 del 2010). Sussistono giusti motivi, in virtù della condotta processuale ed extraprocessuale delle parti e dell’esito della controversia, per dichiarare l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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