Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28388 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. un., 14/12/2020, (ud. 01/12/2020, dep. 14/12/2020), n.28388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20044/2019 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22, presso lo studio

dell’avvocato MAURO ORLANDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GRUPPO COSIAC S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO

VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

VACCARELLA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

HERA S.P.A., IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1477/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso;

uditi gli Avvocati MAURO ORLANDI e ROMANO VACCARELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1477/2019 della Corte d’appello di Roma, depositata il 1 marzo 2019.

Resiste con controricorso Gruppo Cosiac s.p.a..

Rimane intimata senza svolgere attività difensive Hera s.p.a.. La Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 7 maggio 2015, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla Gruppo Cosiac s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con Vita s.p.a. (poi Hera s.p.a.), rimettendo la causa davanti al Tribunale.

La causa trae origine dalla convenzione del 17 febbraio 1984 e successivi atti addizionali del 25 giugno 1986 e del 20 gennaio 1989, con cui l’Ente Ferrovie dello Stato (poi Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.) aveva affidato all’associazione temporanea di imprese costituita dalla Gruppo Cosiac s.p.a., capogruppo mandataria, e dalla Vita s.p.a. (poi Hera s.p.a.) la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria (OMISSIS) e collegamento con l’aeroporto di (OMISSIS).

In un primo giudizio, iniziato il 3 febbraio 1997, la Gruppo Cosiac s.p.a. aveva domandato la condanna di Ferrovie dello Stato al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, nonchè l’accertamento del proprio diritto a completare le opere appaltate. Il Tribunale di Roma con sentenza del 2002 negò il diritto dell’A.T.I. a realizzare l’intera opera, condannando tuttavia Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. al pagamento di Euro 137.608.338,59 per il ritardo con cui la convenuta aveva comunicato la necessità di rinegoziare il contenuto dell’accordo, nonchè la propria di adottare una diversa soluzione progettuale. La successiva sentenza della Corte d’appello del 2005 ridusse la misura del risarcimento ad Euro 12.346.813,13, mentre venne poi rigettato nel 2007 il ricorso per cassazione.

Con citazione del 19 marzo 2011, la Gruppo Cosiac s.p.a. domandò la condanna di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. al risarcimento dei danni per disgregazione dell’impresa da responsabilità extracontrattuale, sostenendo che dopo la definizione del precedente giudizio erano venute meno la ragioni ostative alla realizzazione degli ulteriori lavori da parte della concessionaria, lavori che erano invece stati affidati ad una diversa A.T.I.; in subordine, l’attrice dedusse la responsabilità precontrattuale di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a..

Hera s.p.a. intervenne in causa.

Il Tribunale di Roma, con la decisione del 7 maggio 2015, evidenziò come, alla stregua del precedente contenzioso intercorso fra le parti, il rapporto contrattuale non poteva considerarsi ancora vigente, pur in difetto di una pronuncia giudiziale di estinzione, sicchè l’attrice non poteva più vantare alcun diritto all’affidamento dei lavori sulla base della convenzione del 1984. Anche la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana dell’8 marzo 2005 aveva, peraltro, accertato che la convenzione del 1984 non era più operativa e non poteva legittimare l’affidamento all’A.T.I. degli ulteriori lavori. Non sussisteva dunque alcuna responsabilità precontrattuale di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ad avviso del Tribunale, non avendo la concedente, dopo l’esaurimento del rapporto concessorio, ingenerato alcun affidamento circa l’assegnazione dei lavori. Quanto alla domanda risarcitoria fondata su un asserito negligente esercizio del potere discrezionale da parte dell’amministrazione, con riguardo alle regole di correttezza ed imparzialità circa l’attività provvedimentale successiva al febbraio 1998, essa andava devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ex art. 7, comma 4.

Sull’appello della Gruppo Cosiac s.p.a., la Corte di Roma ha ritenuto fondato il gravame, premettendo come fosse oggetto di impugnazione la prima statuizione del Tribunale, inerente al difetto di giurisdizione per i danni da illecito provvedimentale, correlato al comportamento contrario alle regole di correttezza ed imparzialità dopo il febbraio 1998, mentre la distinta statuizione che aveva escluso nel merito (con implicita affermazione della giurisdizione ordinaria) la responsabilità precontrattuale di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., negando l’affidamento della concessionaria in ordine alla assegnazione dei lavori dopo l’esaurimento del rapporto convenzionale, risultava impugnata soltanto nel merito dalla Gruppo Cosiac s.p.a., e non anche da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in punto di giurisdizione.

In tal senso, i giudici di secondo hanno evidenziato come l’appellante Gruppo Cosiac s.p.a. avesse specificato quali comportamenti dovessero addebitarsi a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in violazione della convenzione del 1984 e del diritto soggettivo dell’A.T.I. alla determinazione pattizia con la concedente delle modalità attuative delle successive fasi dei lavori, sicchè il titolo risarcitorio vantato doveva intendersi comunque di natura contrattuale, fondando sulla parte normativa di quella convenzione inter partes, che si assumeva violata da Rete Ferroviaria Italiana una volta venuti meno nel 1998 gli ostacoli che avevano determinato l’interruzione delle opere. Ciò portava ad escludere la giurisdizione amministrativa invece affermata dal Tribunale, sul presupposto della correlazione della pretesa azionata con provvedimenti e procedimenti pubblicistici. Non era determinante, ad avviso della Corte d’appello, che l’attrice avesse dedotto nella propria citazione a sostegno della sua pretesa il titolo della responsabilità extracontrattuale, essendo comunque inequivoco il riferimento della Gruppo Cosiac s.p.a. alla convenzione del 1984 ed ai relativi atti addizionali, quale fonte di regolamentazione anche dei lavori successivi a quelli realizzati, sicchè la pretesa rivelava natura e causa contrattuale, perciò rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il primo motivo del ricorso di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. deduce il giudicato esterno sulla situazione giuridica invocata in giudizio dalla Gruppo Cosiac s.p.a., e dunque la violazione dell’art. 37 c.p.c., in combinato con il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 7, comma 4, nonchè dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.. La ricorrente si riferisce all’eccezione di giudicato, formulata già nella propria comparsa di risposta, in ordine alla natura di interesse legittimo della posizione giuridica vantata dalla Gruppo Cosiac s.p.a., richiamando quanto deciso con la sentenza 30 novembre 2005 n. 4671 della medesima Corte d’appello di Roma. Questa sentenza accertò che in base alla convenzione del 1984 non sussisteva alcuno obbligo in capo alle Ferrovie dello Stato di stipulare atti integrativi, rimanendo, piuttosto, il concreto affidamento delle opere ulteriori condizionato all’esercizio di un potere amministrativo, a fronte del quale la posizione della concessionaria era di mero interesse legittimo. Nello stesso senso si era poi espresso il T.A.R. Sicilia con sentenza 20 maggio 2003, confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza dell’8 marzo 2005. Ad avviso della ricorrente, rilevato il giudicato esterno esistente sulla natura di interesse legittimo della situazione giuridica spettante alla Gruppo Cosiac s.p.a., la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto qualificare identicamente la causa petendi azionata con la citazione del 19 marzo 2011.

II. Il secondo motivo del ricorso di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. denuncia analogamente la violazione dell’art. 37 c.p.c., in combinato con il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 7, comma 4, per aver la Corte d’appello di Roma ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario senza considerare il petitum sostanziale della domanda avanzata dalla Gruppo Cosiac s.p.a., la quale riguardava l’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali spettanti alla concedente in ordine alla stipula del secondo atto addizionale. Pure la convenzione del 1984, invocata dalla Gruppo Cosiac, avrebbe recato in realtà la disciplina dei poteri pubblicistici spettanti a Rete Ferroviaria Italiana. Viene quindi ribadito nella seconda censura che il rapporto dedotto in giudizio era stato oggetto di due giudicati, che avevano qualificato la situazione attribuibile alla Gruppo Cosiac come interesse legittimo.

III. Il terzo motivo del ricorso di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. deduce l’esistenza di quattro giudicati esterni sulla estinzione del rapporto contrattuale e sulla conseguente natura della situazione giuridica invocata in giudizio dalla Gruppo Cosiac s.p.a., e dunque la violazione dell’art. 37 c.p.c., in combinato con il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 7, comma 4, nonchè dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.. La decisione delle Corte d’appello di Roma, presupponendo la permanente efficacia fra le parti del rapporto convenzionale ancora dopo febbraio 1998, non avrebbe considerato il definitivo accertamento della estinzione della medesima Convenzione in forza della lettera di recesso o di revoca del 2 febbraio 1998, ovvero per ragioni di impossibilità sopravvenuta (dovute alla mancata disponibilità finanziaria, alle opposizioni delle amministrazioni comunali interessate dall’opera ed all’incompatibilità della soluzione progettuale con il piano regolatore del Comune di Palermo), e, ancora, per la sopravvenienza di una contraria normativa nazionale e comunitaria. A tal fine, la censura richiama la sentenza 30 novembre 2005 n. 4671 della Corte d’appello di Roma, la sentenza della Corte di cassazione 24 luglio 2007 n. 16392 e la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana dell’8 marzo 2005 n. 102.

IV. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3. L’eccezione è infondata in quanto, proponendo di negare rilievo al dettato dell’art. 353 c.p.c., comma 3, come alla lettura coordinata con l’art. 279 c.p.c., comma 2, non offre argomenti per mutare l’interpretazione dettata da Cass. Sez. U., 22/12/2015, n. 25774, secondo cui la sentenza, con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice ” quo ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate.

V. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., nella propria memoria ex art. 378 c.p.c., ha insistito sulla formazione del giudicato in ordine all’estinzione del rapporto contrattuale fra le parti ed alla natura di interesse legittimo della residua posizione giuridica spettante alla Gruppo Cosiac s.p.a., prospettando altresì la necessità di scongiurare un frazionamento giudiziale di un credito unitario.

La memoria della Gruppo Cosiac s.p.a. espone, viceversa, che oggetto del presente giudizio è la valutazione del comportamento di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. successivo al febbraio 2008, valutazione rispetto alla quale la prospettata estinzione del contratto originario rimarrebbe irrilevante, nè varrebbe assumere l’effetto preclusivo dei pregressi giudicati.

V.1. Devono esaminarsi pregiudizialmente il primo motivo ed il terzo motivo del ricorso di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., tra loro connessi. Essi sono entrambi finalizzati a far valere la violazione di giudicati esterni perpetrata dalla sentenza impugnata: il primo motivo con riguardo alla situazione giuridica invocata nel presente giudizio dalla Gruppo Cosiac s.p.a., essendone stata acclarata la natura di interesse legittimo nella sentenza 30 novembre 2005, n. 4671 della medesima Corte d’appello di Roma, come anche nella sentenza del T.A.R. Sicilia 20 maggio 2003, confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza dell’8 marzo 2005; il terzo motivo con riguardo alla estinzione del rapporto contrattuale dopo febbraio 1998, stanti il recesso o la revoca del 2 febbraio 1998, le ragioni di impossibilità sopravvenuta e l’introduzione di una contraria normativa nazionale e comunitaria, ciò in forza ancora della sentenza 30 novembre 2005 n. 4671 della Corte d’appello di Roma, della sentenza della Corte di cassazione 24 luglio 2007 n. 16392 e della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana dell’8 marzo 2005 n. 102.

Al riguardo, la ricorrente Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. espone che l’esistenza del giudicato sulla posizione giuridica spettante alla Gruppo Cosiac s.p.a. era stata eccepita nella comparsa di risposta in appello, ma la stessa “sembrerebbe tenuta come irrilevante” nella sentenza impugnata, la quale ha infine prescelto” un accertamento del tutto incompatibile” con quei giudicati. Anche a proposito dei profili di giudicato esterno dedotti nel terzo motivo di ricorso, circa l’estinzione del rapporto contrattuale, si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto irrilevanti gli stessi, pervenendo ad “un accertamento del tutto incompatibile” con i giudicati invocati.

Avendo i giudici di merito trascurato di considerare la predetta eccezione di giudicato esterno, ricorre un vizio denunciabile per cassazione ex art. 360 c.p.c. e non invece l’ipotesi di revocazione prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 5, dovendosi intendere l’inciso esistente in tale disposizione “purchè la sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione” nel senso che si versa nell’ambito della revocazione se si siano verificati l’omessa proposizione dell’eccezione o l’omesso rilievo d’ufficio del giudicato nel giudizio che ha pronunciato la sentenza, e non invece quando il giudice abbia trascurato di considerare la predetta eccezione (cfr. Cass. Sez. U., 20/10/2010, n. 21493; Cass. Sez. 1, 14/03/1996, n. 2131).

V.2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, congiuntamente esaminati, sono comunque infondati. La Corte di appello di Roma ha evidenziato come l’oggetto del giudizio di gravame introdotto dalla Gruppo Cosiac s.p.a. investisse la statuizione del Tribunale che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di “risarcimento del danno da illecito provvedimentale”, correlata al comportamento contrario alle regole di correttezza ed imparzialità mantenuto dalla concedente dopo il febbraio 1998; era altresì devoluta al giudice d’appello la decisione di merito sulla sussistenza della responsabilità precontrattuale di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a..

La domanda avanzata dalla Gruppo Cosiac s.p.a. con citazione del 19 marzo 2011 era, invero, volta prioritariamente a dichiarare la “responsabilità extracontrattuale” di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per aver violato le regole poste a base del contratto di concessione stipulato con l’A.T.I. ed i doveri di correttezza, buona fede, imparzialità e buona amministrazione nell’esecuzione del rapporto, condannando la convenuta al risarcimento del “danno da disgregazione dell’impresa”. In via subordinata, la domanda azionata nel 2011 allegava la responsabilità precontrattuale della convenuta, chiedendone la condanna risarcitoria. La sentenza impugnata ha posto in evidenza come la Gruppo Cosiac s.p.a. avesse dedotto una serie di comportamenti mantenuti dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in violazione della convenzione del 1984 e dei relativi atti addizionali, mai dichiarati risolti, nelle parti recanti la regolamentazione dei lavori successivi a quelli già realizzati, così supponendo il diritto soggettivo dell’A.T.I. discendente dal contratto.

V.3. La sentenza 30 novembre 2005 n. 4671 della Corte d’appello di Roma, passata in giudicato per effetto del rigetto dei ricorsi per cassazione disposto con sentenza della Corte di cassazione 24 luglio 2007 n. 16392, statuendo sulla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, aveva rigettato la domanda volta alla dichiarazione del diritto dell’A.T.I. ad eseguire i lavori per la realizzazione del raddoppio della linea (OMISSIS), assumendo che il rapporto instaurato con la convenzione del 1984 si era esaurito senza obblighi residui a carico della Concedente, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente rese. La Corte d’appello di Roma, in particolare, aveva respinto la domanda della concessionaria diretta all’affidamento di tutti i lavori, affermando sia che la convenzione stipulata tra le parti non consentiva di ravvisare a carico delle Ferrovie dello Stato un obbligo di stipulare gli atti integrativi per la definizione dell’ulteriore consistenza delle opere da realizzare, giacchè subordinati all’approvazione del progetto esecutivo e del connesso computo metrico estimativo, sia che la mancata stipulazione degli atti integrativi non era comunque imputabile alle Ferrovie. Così, la sentenza 30 novembre 2005 n. 4671 sostenne che il concreto affidamento delle opere aggiuntive, contemplate dagli atti integrativi, fosse condizionato all’esercizio di un potere amministrativo, a fronte del quale la posizione della concessionaria era di mero interesse legittimo. Una ratio alternativa del giudicato del 2005 spiegò che, anche a voler riconoscere all’A.T.I. il diritto all’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intera opera progettata attraverso la stipulazione degli appositi atti integrativi, doveva negarsi comunque ogni responsabilità delle Ferrovie dello Stato, vista l’impossibilità sopravvenuta dovuta al venir meno delle disponibilità finanziarie ed alle opposizioni manifestate dai comuni interessati.

Così anche la sentenza T.A.R. Sicilia, 20 maggio 2003, confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza dell’8 marzo 2005, dichiarando inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione dell’accordo di programma e del bando di gara per la realizzazione delle opere di raddoppio della linea ferroviaria (OMISSIS) e collegamento con l’aeroporto di Palermo da parte della Gruppo Cosiac s.p.a., individuò soltanto una posizione di interesse legittimo in capo alla ricorrente sul presupposto dell’estinzione della convenzione.

Va allora considerato come la consolidata giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che il giudicato sulla giurisdizione può formarsi – oltre che a seguito della statuizione emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione – non soltanto per effetto di declaratoria espressa sulla giurisdizione data dal giudice di merito e non investita da specifica impugnazione, ma pure a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito. Sono perciò suscettibili di acquistare autorità di giudicato – anche in tema di giurisdizione – e di spiegare, perciò, i propri effetti in processi diversi da quello in cui sono state rese, quelle pronunce di giudici ordinari di merito o di giudici amministrativi, le cui statuizioni, eventualmente implicite, sulla giurisdizione si coniughino con statuizioni relative ai profili sostanziali del rapporto controverso, ferma la necessità che la decisione sia divenuta irretrattabile e che vi sia identità soggettiva ed oggettiva tra il giudizio culminato nel giudicato esterno e quello pendente. L’incertezza sulla questione di giurisdizione può ritenersi, dunque, superata solo qualora un giudizio si concluda con una decisione di merito passata in giudicato, cui segua l’incontestabilità, con efficacia panprocessuale, della giurisdizione di provenienza della decisione medesima. In definitiva, il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice adito su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata, o meno, oggetto di esplicita declaratoria; sicchè osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti riguardanti domande aventi il titolo nel medesimo rapporto.

Altrimenti, le pronunce dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, in punto di giurisdizione non sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale – e di spiegare, perciò, alcun effetto al di fuori del processo nel quale siano state rese (c.d. efficacia endoprocessuale) – in quanto quelle pronunce statuiscono soltanto sull’esistenza di un presupposto processuale (la giurisdizione, appunto) – senza implicare alcun accertamento di merito che possa far stato tra le stesse parti (anche) in un processo diverso (Cass. Sez. U., 02/03/2018, n. 4997; Cass. Sez. U., 21/07/2015, n. 15208; Cass. Sez. U., 27/10/2014, n. 22745; Cass. Sez. U., 13/10/2011, n. 21065; Cass. Sez. U., 18/12/2008, n. 29531; Cass. Sez. U., 10/08/2005, n. 16779; Cass. Sez. U., 04/04/2000, n. 95; Cass. Sez. U., 01/09/1999, n. 605).

Ne consegue che non rivestono in questo giudizio l’efficacia di giudicato esterno sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, come supposto nel primo e nel terzo motivo di ricorso, nè la sentenza 30 novembre 2005 n. 4671 della Corte d’appello di Roma, secondo cui all’A.T.I. competeva unicamente un interesse legittimo con riguardo alle opere aggiuntive contemplate dagli atti integrativi di convenzione (e così, nella sostanza, escludeva la propria giurisdizione su tale parte del rapporto), nè tanto meno la sentenza T.A.R. Sicilia, 20 maggio 2003, che dichiarò inammissibile l’impugnazione dell’accordo di programma e del bando di gara, ravvisando l’interesse legittimo della ricorrente sul presupposto dell’estinzione della convenzione (senza perciò adottare una decisione di merito contenente un riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione amministrativa).

VI. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

VI.1. La Corte di appello di Roma ha ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario, invece negata dal Tribunale, in quanto la domanda della Gruppo Cosiac s.p.a. enunciava a base della pretesa risarcitoria azionata la violazione degli obblighi contrattuali nascenti dalla parte normativa della Convenzione del 1984 e dai correlati atti addizionali, quanto alle procedure da seguire per formalizzare gli accordi inerenti alla realizzazione dei lavori successivi a quelli già eseguiti.

Il riconoscimento della giurisdizione ordinaria compiuta dalla Corte d’appello di Roma è in linea con l’interpretazione di questa Corte, dovendosi affermare che spetta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di una P.A., in qualità di stazione appaltante, dal soggetto affidatario di lavori o servizi pubblici, che abbia fatto affidamento sulla sussistenza dei presupposti per l’ampliamento dell’oggetto del rapporto con riguardo a lavori aggiuntivi, sulla base del programma obbligatorio costituito da una convenzione e relativi atti addizionali, venendo comunque in rilievo non già l’esercizio (o il mancato esercizio) di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, quanto questione relativa all’esecuzione del contratto ed alla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, in ordine alla quale la P.A. si pone in posizione paritetica (cfr. Cass. Sez. U., 04/07/2017, n. 16419; Cass. Sez. U., 18/12/2019, n. 33691; Cass. Sez. U., 08/07/2019, n. 18267). Gli accertamenti in ordine alla controversa estinzione del rapporto contrattuale instaurato tra le parti con la convenzione del 17 febbraio 1984 e con gli atti addizionali del 25 giugno 1986 e del 20 gennaio 1989, tuttora dedotti della Gruppo Cosiac s.p.a. quali fonti delle sue pretese, attengono al merito delle questioni e quindi non rilevano ai fini dell’affermazione della giurisdizione.

Più di recente, queste Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato come spetti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria altresì la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell’affidamento del privato nell’emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell’affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell’azione amministrativa sorge comunque da un rapporto tra soggetti inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e ciò anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicchè il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell’amministrazione (cfr. Cass. Sez. U., 28/04/2020, n. 8236; si veda anche Cass. Sez. U., 04/09/2015, n. 17586).

VII. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna della ricorrente a rimborsare alla controricorrente Gruppo Cosiac s.p.a. le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Non occorre provvedere al riguardo per l’intimata Nera s.p.a., la quale non ha svolto attività difensive in questo giudizio.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA