Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28388 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 05/11/2019), n.28388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21627-2018 proposto da:

D.P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MORANDI

ESTER, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CAPANNOLO

EMANUELA, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, MASSA MANUELA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5236/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 5236/2018 resa nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c., aveva rigettato il ricorso proposto da D.P.E. diretto all’accertamento delle condizioni utili alla indennità di accompagnamento ed aveva condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, rilevando che la stessa non aveva depositato autocertificazione utile all’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. Avverso tale ultimo capo della decisione la D.P. proponeva ricorso in cassazione affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso l’Inps. Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con unico motivo era dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. attuaz. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il tribunale, erroneamente ritenuto assente la autocertificazione utile all’esonero dalle spese processuali. Rilevava la ricorrente di aver inserito la dichiarazione richiesta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, sia nel ricorso introduttivo del giudizio per ATPO che nel ricorso relativo alla fase successiva e di aver, inoltre, depositato dichiarazione reddituale.

Il ricorso risulta fondato.

Questa Corte ha chiarito che “Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (Cass.n. 22952/2016)

Ha poi precisato che ” In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. con modif. nella L. n. 326 del 2003, laddove fa carico alla parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva “nelle conclusioni dell’atto introduttivo” va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicchè va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo” (Cass.n. 16616/2018).

Come si evince dai principi sopra riportati, ai fini della esenzione in questione risulta sufficiente che la dichiarazione sia comunque presente nell’atto introduttivo anche se fisicamente redatta su foglio separato di cui si dia atto nel medesimo ricorso. Anche in tal modo la finalità perseguita dalla disposizione, ovvero la assunzione di responsabilità dell’assistito circa le condizioni reddituali possedute, risulta così realizzata.

Il ricorso deve quindi essere accolto, cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto e, non necessitando ulteriori accertamenti di merito, la ricorrente deve essere dichiarata esonerata dalle spese processuali.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi); Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese processuali.

Condanna l’Inps al pagamento delle del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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