Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28387 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19333-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PANE TIZIANA;

– ricorrente –

contro

MARTINETTI & C. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIA 1280, presso

lo studio dell’avvocato PERILLO ANDREA, rappresentata e difesa dagli

avvocati PEYRETTI GIUSEPPE, PEYRETTI PIER LUIGI;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO CARLA,

SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE,

SCIPLINO VITA ESTER ADA;

– controricorrente –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di TORINO, n. 364/2017 e la

ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 1097/2018, depositata

in data 2 maggio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con ordinanza in data 2 maggio 2018 numero 1097 la Corte d’Appello di TORINO dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. e art. 348-ter c.p.c., l’appello proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE avverso la sentenza del Tribunale della stesse sede n. 364/2017, che aveva accolto l’opposizione proposta dalla società MARTINETTI & C. srl nei confronti di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A e dell’INPS, dichiarando la prescrizione dei crediti contributivi dell’INPS consacrati in quattro cartelle esattoriali, oggetto della intimazione di pagamento n. (OMISSIS);

che, per quanto ancora in discussione, a fondamento della decisione il Tribunale osservava che il termine quinquennale di prescrizione del credito per contributi trovava applicazione anche nel periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale non opposta, non essendo applicabile l’art. 2953 c.c., in conformità al principio enunciato da Cass. SU n. 23397/2016. Nella fattispecie di causa la intimazione di pagamento era stata notificata in epoca successiva al decorso del quinquennio sia rispetto alla data di notifica delle cartelle sia rispetto all’ultimo pagamento parziale (in data 1.8.2008);

che avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso la AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, quale successore a titolo universale di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE spa, articolato in tre motivi, cui hanno resistito l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI spa e la società MARTINETTI & C. srl con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, censurando la sentenza per avere ritenuto che il termine di prescrizione dei contributi posti in riscossione restasse quinquennale anche nel periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale non opposta.

Ha assunto che, anche in ipotesi di ritenuta inapplicabilità dell’art. 2953 c.c., il termine di cui all’art. 2946 c.c. troverebbe applicazione in quanto con la trasmissione del ruolo all’Agente della riscossione si determinerebbe un effetto novativo, soggettivo ed oggettivo, dell’obbligazione posta in riscossione: le singole obbligazioni per contributi, sanzioni, accessori e spese – dovute a separate ragioni di credito- verrebbero inglobate in un unico credito, senza che sia possibile scorporarne le voci; con la conseguenza che la prescrizione non seguirebbe il regime originario dei crediti contributivi portati dal ruolo.

A riscontro della rinnovata natura della obbligazione la parte ricorrente ha indicato vari indici normativi.

Ha dedotto che una univoca indicazione nel senso dell’applicazione ai crediti esattoriali della prescrizione ordinaria si trarrebbe dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, a tenore del quale l’ente creditore, dopo il discarico dell’Agente della riscossione per inesigibilità del credito iscritto, può riaffidarlo in riscossione ove individui significativi elementi reddituali e patrimoniali riferibili ai debitori, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione “decennale”. La norma era applicabile alla generalità dei crediti da iscriversi a ruolo e da essa emergeva la individuazione in dieci anni del termine di prescrizione dopo l’affidamento del ruolo all’agente della riscossione. Il legislatore delle leggi esattoriali si era ispirato al criterio dell’adozione di una disciplina uniforme della riscossione a mezzo ruolo e quando aveva inteso limitare l’ambito di applicazione di talune disposizioni alle sole entrate tributarie -ovvero alle imposte sui redditi- lo aveva previsto espressamente. Gli artt. 19 e ss. erano tra l’altro contemplati nel capo secondo del D.Lgs. n. 112 del 1999, relativo ai principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario ed erano, dunque, applicabili alla generalità dei crediti da iscriversi a ruolo;

– con il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 -violazione e falsa applicazione degli artt. 1230,2944 e 2946 c.c..

Ha esposto che il termine di prescrizione era stato interrotto in data 1.8.2008 a seguito della presentazione da parte della società contribuente di una istanza di rateizzazione e del versamento di parte delle somme; ha censurato la sentenza per non avere considerato la novazione determinata dalla istanza di rateizzo. Alla nuova obbligazione era applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale, che non era decorso alla data della intimazione;

– con il terzo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della ordinanza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè per violazione dell’art. 348-bis c.p.c.,

Ha dedotto di avere impugnato la sentenza di primo grado anche in riferimento alla efficacia novativa attribuita alla istanza di rateazione presentata dal contribuente ed ha denunziato l’omessa considerazione di tale rilievo nella ordinanza della Corte d’Appello.

Ha assunto che avendo la Corte territoriale emanato l’ordinanza di inammissibilità al di fuori del suo ambito applicativo, ristretto alla ipotesi di non ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello, detta ordinanza era autonomamente impugnabile con ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c.

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso.

che invero:

– quanto al primo motivo, deve in questa sede ribadirsi il principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 17 novembre 2016 n. 23397, secondo cui la scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella esattoriale non determina la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10) in termine decennale secondo il regime dell’art. 2953 c.c..

Nè può ritenersi che lo stesso effetto derivi dalla novazione della obbligazione prodotta dalla iscrizione a ruolo, in ragione della disciplina prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973.

L’assunto non è condivisibile.

Questa Corte si è già pronunciata in relazione ad analoghi ricorsi proposti dalla medesima Agenzia con ordinanze del 4.12.2018 n. 31352 e 6.12.2018 n. 31658 e successivamente con ordinanze numeri 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019; il ricorso non offre elementi per la rimeditazione dei principi ivi espressi.

Non si individuano, in primo luogo, tratti di novità nella disciplina del credito iscritto a ruolo tali da far ritenere la estinzione del credito originario e la costituzione di un nuovo credito avente titolo nel ruolo.

Il legislatore individua i crediti per cui si procede come “credito” iscritto a ruolo a meri fini descrittivi, che non attestano alcun effetto giuridico.

Il preteso effetto di novazione “ex lege” dovrebbe trovare riscontro in una diretta disposizione normativa o, comunque, in una disposizione inequivoca,nella specie carente.

Le deduzioni svolte dalla parte ricorrente, in riferimento alla disciplina del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20 , comma 6 – nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale” – non valgono a porre in dubbio quanto già osservato in riferimento alla norma dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto n. 23397/2016.

Invero – anche a voler ammettere, come sostiene parte ricorrente, la applicabilità della procedura di discarico alla riscossione dei crediti previdenziali e la sua rilevanza anche esterna ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione – resterebbe preclusivo il rilievo (cfr. sentenza citata, in motivazione, punto 19.6 e 19.7) che la norma fa riferimento al termine di prescrizione decennale, con espressione ellittica, unicamente in quanto trattasi del termine che si applica ordinariamente per la riscossione delle imposte, senza alcun possibile riferimento all’art. 29 c.c. ed, a maggior ragione, ad un effetto novativo derivante dalla iscrizione a ruolo dei crediti (fiscali e previdenziali)

Da ultimo, l’effetto di novazione della obbligazione previdenziale non può farsi discendere dai principi di efficienza ed economicità della azione amministrativa, perchè tali principi si prestano, all’opposto, a sorreggere la ratio acceleratoria sottesa alla fissazione del termine breve di prescrizione oltre che alla generalizzazione per i crediti degli enti pubblici previdenziali del regime della riscossione mediante ruolo;

– quanto al secondo motivo, non può dedursi un effetto novativo della obbligazione contributiva a seguito della presentazione della istanza di rateizzo, che lascia inalterato il titolo e l’oggetto della obbligazione e rileva unicamente sul tempo dell’adempimento; essa pertanto non è idonea a costituire una nuova obbligazione, soggetta a diverso termine di prescrizione. Impropriamente la parte ricorrente evoca a tal fine la giurisprudenza formatasi sull’effetto novativo prodotto dalla istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 15.

– quanto al terzo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte con l’arresto 02/02/2016, n. 1914 hanno chiarito che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli art. 348-bis c.p.c., comma 2, e art. 348-ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso. In applicazione di tale principio deve dichiararsi la inammissibilità del motivo, in quanto diretto a far valere l’omessa considerazione di una deduzione difensiva, ipotesi non rientrante tra le violazioni processuali enucleate dalle Sezioni Unite, che hanno, anzi, espressamente escluso nella pronuncia citata la impugnabilità della ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. per far valere il vizio di cui all’art. 112 c.p.c..

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c.;

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dei controricorrenti INPS e MARTINETTI & C srl;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co 17 L. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore di ciascuna parte in Euro 200 per spese ed Euro 5.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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