Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28385 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28385 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Giorgi Carolina, in proprio e quale erede di Pietro
Cerra, elettivamente domiciliata in Roma presso la
Cancelleria

della

Corte

di

Cassazione

e

rappresentata e difesa dall’Avv.to Davide Podenzana
Bonvino in forza di procura speciale a margine del
ricorso
– ricorrente —

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la
rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/07/2007 della Commissione
Tributaria regionale della Liguria, depositata il
3/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/10/2013 dal

Consigliere

Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Camassa

Maria Pia,

per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto

Procuratore

Data pubblicazione: 19/12/2013

generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Giorgi Carolina, in proprio e quale erede di Cerra
Pietro, propone ricorso per cassazione, affidato a
quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate, avverso la sentenza n. 75/07/2007 del
23/11/2007, depositata in data 3/03/2008, della

la quale in una controversia inerente
l’impugnazione di una cartella esattoriale,
notificata nel gennaio 2004, relativa alle maggiori
imposte IRPEF-ILOR, dovute dal defunto Cerra
Pietro, per gli anni 1985 e 1986, oltre sanzioni ed
interessi – è stata riformata la decisione n.
324/04/2004 della Commissione Tributaria
Provinciale di Genova, che aveva accolto, per
carenze della cartella esattoriale,

in primis,

sotto il profilo motivazionale, il ricorso della
contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno ritenuto
fondata la preliminare eccezione di carenza di
legittimazione passiva della stessa Agenzia
appellante e di, conseguente, inammissibilità del
ricorso introduttivo del giudizio, dovendo
l’impugnazione

del

ruolo,

per

vizi

propri

(essenzialmente della notifica), essere proposta
non nei confronti dell’Ente impositore (essendo,
nella specie, oltretutto il merito della pretesa
impositiva

“già definito con la sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale passata
giudicato”),

ma nei confronti del Concessionario

per la riscossione.
Ha

resistito

l’agenzia

controricorso.

2

delle

Entrate

con

Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con

Considerato in diritto
La contribuente solleva,

in ricorso,

quattro

motivi, per violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c. (Motivo l,
in relazione all’art.57 comma 2 ° d.lgs. 546/1992,
essendosi in primo grado l’Ufficio di Genova 1
dell’Agenzia delle Entrate costituito senza
sollevare eccezioni,

in ordine alla propria

soltanto in appello; Motivo 2, in relazione agli
artt.7 comma 2 ° lett.b) e c) e 10 1.212/2000, 10 e
18 comma 4 d.lgs. 546/1992, dovendo ritenersi, in
base al principio dell’affidamento, comunque il
ricorso rivolto all’Agenzia delle Entrate
ammissibile, salva eventuale integrazione del
contraddittorio nei riguardi del Concessionario;
Motivo 3, in relazione agli artt.39 d.lgs. 39/1999,
10 e 18 d.lgs. 546/1992, dovendo escludersi
l’inammissibilità del ricorso proposto dal
contribuente nei confronti dell’Ente indicato in
cartella esattoriale quale creditore), e per
insufficiente motivazione su fatto decisivo e
controverso, ex art.360 n. 5 c.p.c. (Motivo 1non
avendo i giudici tributari motivato sull’estensione
del ricorso introduttivo anche al merito della
pretesa impositiva, in punto di pagamento da parte
degli eredi del contribuente delle sanzioni
fiscali).
Il terzo motivo, assorbiti gli altri, è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero,
l’impugnativa di una cartella esattoriale può
essere svolta dal contribuente indifferentemente
nei confronti dell’ente creditore o del
concessionario e ciò senza che tra costoro si
realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario
,/””

3

legittimazione passiva, eccezione prospettata

(cfr.

S.U.

Cass.15310/2009;

2803/2010;

Cass

933/2009: “Nel processo tributario, il fatto che 11
contribuente venga a conoscenza del ruolo, formato
dall’ente locale, soltanto tramite la notificazione
dello stesso ad opera del concessionario della
riscossione, non determina, ai sensi dell’art. 14,
primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, una
situazione di litisconsorzio necessario, né

ed il concessionario stesso, atteso che
quest’ultimo (a parte l’esercizio del poteri
propri, volti alla riscossione delle imposte
iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a
conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una
mera funzione di notifica, ovverosia di
trasmissione al destinatario del titolo esecutivo
così come (salva l’ipotesi di errore materiale)
formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente
legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo,
come trasfuso nella cartella.”;

Cass.476/2008;

Cass.16412/07, ove si è chiarito che l’azione volta
a far dichiarare la nullità dell’atto impositivo,
per un vizio inerente al procedimento di formazione
della pretesa tributaria,

“può essere svolta dal

contribuente indifferentemente nel confronti
dell’ente creditore o del concessionario e senza
che tra costoro si realizzi una ipotesi di
litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla
sola volontà del concessionario, evocato in
giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente
creditore”; da ultimo, Cass.6266/2013).
Accolto il ricorso, quanto al terzo motivo, la
sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo
esame, ad altra Sezione della Commissione
Tributaria Regionale della Liguria. Il giudice del

4

sostanziale né processuale, tra l’ente impositore

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rinvio provvederà altresì alla liquidazione -delle
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio, anche per le spese del
presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione
della Commissione Tributaria Regionale della
Liguria.

Quinta sezione civile, il 30/10/2013,

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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