Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28384 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

Brigato Marco, elettivamente domiciliato presso gli Uffici

dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta ragionale,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. Salis Paolo, elettivamente domiciliata negli

Uffici dell’Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna, n.

27;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8789 del 18 maggio 2005.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con sentenza in data 18 maggio 2005, ha rigettato l’opposizione alla determinazione dirigenziale ingiuntiva della Direzione regionale bilancio e tributi della Regione Lazio n. C0398 del 23 marzo 2004, con la quale si intimava al Sindaco pro tempore di Roma di pagare la somma di Euro 2.069,65 a titolo di sanzione amministrativa per violazione della L. 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), per mancata ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva presente lungo la scarpata di (OMISSIS) all’altezza chilometrica (OMISSIS) circa;

che il Tribunale ha ritenuto priva di fondamento la doglianza afferente alla mancata sottoscrizione dell’atto; ha considerato soddisfatto l’obbligo di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione con riferimento al rapporto di denuncia; quanto alla individuazione del soggetto destinatario, ha rilevato che il responsabile della violazione è stato correttamente individuato nel legale rappresentante pro tempore dell’Amministrazione comunale, che nella fattispecie è il Sindaco, in virtù del rapporto di immedesimazione organica;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il Comune di Roma ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;

che la Regione Lazio ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo (nullità della sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, e per violazione di legge in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto sufficiente nell’ordinanza- ingiunzione la motivazione per relationem, quando questa, fondandosi esclusivamente sul mero rinvio al rapporto di denuncia, non tiene conto delle giustificazioni addotte dal Comune;

che la doglianza è priva di fondamento;

che premesso che in tema di ordinanza-ingiunzione è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, v’ è da rilevare che i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2010, n. 1786);

che con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dei principi generali del nostro ordinamento giuridico in materia di sottoscrizione di provvedimenti amministrativi, nonchè in materia di responsabilità di illeciti amministrativi;

che la doglianza è priva di fondamento, in relazione ad entrambi i profili in cui si articola;

che sotto il primo profilo, il Tribunale, nel respingere la censura afferente la mancata sottoscrizione dell’atto, ha dato atto – con logica e motivata valutazione – che in realtà il frontespizio del provvedimento impugnato riporta il nominativo del responsabile della Direzione regionale bilancio e tributi con relativa sottoscrizione;

che non rileva che la sottoscrizione sia nella specie illeggibile, perchè l’impossibilità di individuare l’autore dell’atto amministrativo di natura provvedimene tale a causa della illeggibilità della firma, non ne comporta l’invalidità, quando dall’atto emergano elementi inequivocabili che consentano di individuare l’autorità emanante, salvo che si dimostri, con onere della prova a carico di chi l’allega, la non autenticità della sottoscrizione o l’insussistenza nel sottoscrittore della qualità di organo dell’amministrazione (Cass., Sez. lav., 24 marzo 2001, n. 4310);

che d’altra parte, la censura con cui si lamenta che la responsabilità dell’illecito amministrativo sia stata fatta gravare sul Sindaco in proprio, non coglie nel segno;

che infatti, la sentenza impugnata ha messo in luce che, essendo stata l’ordinanza-ingiunzione emessa impersonalmente a carico del Sindaco pro tempore, di essa risponde l’ente nella persona di chi lo rappresenta;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Regione controricorrente, liquidate in complessivi Euro 900, di cui Euro 700 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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