Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28384 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28384 Anno 2013
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Verzillo Corrado, elettivamente domiciliato in Roma
Via del Mascherino 72, presso lo studio dell’Avv.to
Adele Santagata (Studio Zoppolato), e rappresentata
e difesa dall’Avv.to Alessandra Verzillo, in forza
di procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –

2

contro

3

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona
del Ministro p.t., ed Agenzia delle Entrate, in
persona del Direttore p.t.,
– intimati –

avverso

la

n.

sentenza

120/08/2008

della

Commissione Tributaria regionale della Campania,
depositata il 13/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 1 0 /10/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per
l’inammissibilità ed, in subordine, il rigetto del
ricorso.
Svolgimento del processo

t

Data pubblicazione: 19/12/2013

Con

sentenza

n.

120/08/2008

del

28/05/2008,

depositata in data 13/06/2008, la Commissione
Tributaria Regionale della Campania, Sez. 8,
dichiarava inammissibile l’appello proposto, in
data 12/12/2007, dall’Agenzia delle Entrate Ufficio
di Santa Maria Capua Vetere, avverso la decisione
n. 361/14/2006 della Commissione Tributaria
Provinciale di Caserta – che aveva respinto il

di diniego dell’istanza di definizione agevolata di
omessi e/o tardivi versamenti di imposte, per gli
anni 1997 e 1998 -, non risultando che l’appellante
avesse depositato copia dell’appello anche alla
segreteria della C.T.P., ai sensi dell’art.53
d.lgs. 546/1992, come modificato dalla 1. 248/2005.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione (notificato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze ed all’Agenzia delle Entrate Ufficio
di S.Maria Capua Vetere) il contribuente, fondato
su di un unico motivo.
Non hanno resistito gli intimati,

Ministero

dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle
Entrate.
Motivi della decisione
Preliminarmente,

va

dichiarata

l’inammigoibilità del ricorso
notifica perfezionatasi 11

ex

officio

proposto

(con

23/07/2009)

neì

confronti del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, per difetto di legittimazione passiva, non
avendo assunto l’Amministrazione statale la
posizione di parte processuale nel giudizio di
appello svoltosi avanti la C.T.R. della Campania,
introdotto con ricorso proposto dal contribuente
nei soli confronti dell’Ufficio di Santa Maria
Capua Vetere della Agenzia delle Entrate, in data

2

ricorso di Verzillo Corrado contro il provvedimento

successiva all’1.1.2001 (subentro delle Agenzie
fiscali a titolo di successione particolare ex lege
nella gestione dei rapporti giuridici tributari
pendenti in cui era parte l’Amministrazione
statale), con conseguente implicita estromissione
della Amministrazione statale ex art. 111 comma 3
c.p.c. (cfr. Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e
3118). Non avendo resistito al ricorso la parte

delle spese di lite.
Sempre in via pregiudiziale, il ricorso deve essere
altresì dichiarato inammissibile per mancata prova
del

perfezionamento

della

notificazione

riguardi dell’Agenzia delle Entrate,

nei
unica

legittimata passiva, e, dunque, dell’avvenuta
rituale instaurazione del contraddittorio.
Invero, il ricorrente, non presente all’udienza del
1 ° /10/2013, non ha documentato l’esito positivo
della notifica del ricorso per cassazione alla
Agenzia delle Entrate, non costituitasi o comparsa
all’udienza di discussione, notifica che risulta
effettuata a mezzo del servizio postale con
consegna dell’atto ai fini della spedizione, in
data 23/07/2009.
Questa Corte, Sezioni Unite (sentenza n. 627/2008),
ha affermato il seguente principio di diritto:

“La

produzione dell’avviso di ricevimento del piego
raccomandato contenente la copia del ricorso per
cassazione spedita per la notificazione a mezzo del
servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o
della raccomandata con la quale l’ufficiale
giudiziario dà notizia al destinatario
dell’avvenuto compimento delle formalità di cui
all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge
esclusivamente

in

funzione

3

della

prova

intimata, non occorre far luogo alla liquidazione

dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta
instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che
l’avviso non allegato al ricorso e non depositato
successivamente può essere prodotto fino
all’udienza di discussione di cui all’art. 379
c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione
prevista dal primo comma della citata disposizione,

consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se
non notificato mediante elenco alle altre parti al
sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c.. In
caso, però, di mancata produzione dell’avviso di
ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da
parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è
inammissibile, non essendo consentita la
concessione di un termine per il deposito e non
ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della
notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;
tuttavia, il difensore del ricorrente presente in
udienza o all’adunanza della corte in camera di
consiglio può domandare di essere rimesso in
termini, al sensi dell’art. 184-bis c.p.c.., per il
deposito dell’avviso che affermi di non aver
ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi
tempestivamente attivato nel richiedere
all’amministrazione

postale

un

duplicato

dell’avviso stesso, secondo quanto previsto
dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del
1982.”

(conf. Cass. 9453/2011).

Nel caso in esame, non avendo l’intimata Agenzia
delle Entrate svolto attività difensiva e non
avendo il ricorrente, neppure presente all’udienza
di discussione, prodotto l’avviso di ricevimento
della raccomandata spedita per la notificazione a

ovvero fino all’adunanza della corte in camera di

mezzo del

servizio postale,

il

ricorso va

dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 1 0 /10/2013.

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