Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28384 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 15/10/2021), n.28384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5652-2014 proposto da:

IMPRESA A MINIERI SPA, in persona del Presidente del C.D.A., e come

tale, legale rappresentante pro tempore, giusta procura in calce,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo

studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FRANCESCO PADOVANI e PASQUALE

RUSSO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 444/2013 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che, riportandosi alle conclusioni scritte, ha

concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROSSELLA SURACI, su delega

avvocato FRANSONI GUGLIELMO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIANMARIO ROCCHITTA che ha

chiesto il rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Impresa A. M. s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 444/1/2013, depositata il 17 luglio 2013, che, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, ha riformato la sentenza di primo grado relativa a un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2006 e volto al recupero dell’imposta in ordine a prestazioni termali, rispetto alle quali non poteva dirsi spettante, secondo l’Amministrazione finanziaria, l’esenzione dall’IVA.

2. Il ricorso è affidato a due motivi ed è stato illustrato con successiva memoria ex art. 378 c.p.c..

3. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza impugnata per falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 18, e per violazione, in combinato disposto tra loro, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 19, della L. 24 ottobre 2000, n. 323, artt. 2 e 3.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2909 c.c..

3. In via logicamente preliminare, va esaminato il secondo motivo, che è tuttavia infondato.

4. Esso si fonda sulla giurisprudenza di questa S.C. che ha progressivamente ampliato la nozione di giudicato esterno nella materia tributaria e che, in alcune occasioni e a determinate condizioni, ha consentito di estendere gli esiti degli accertamenti tributari irrevocabili compiuti nei confronti di uno stesso soggetto in una determinata annualità, ad annualità diverse e “sub judice”.

5. Sostiene la ricorrente che tali condizioni ricorrerebbero nella specie, poiché la CTR di Napoli, con la sentenza n. 170/48/11, passata in giudicato, ha accertato nei confronti della stessa contribuente, ancorché rispetto a una diversa annualità (2005), la natura di prestazioni di cura nel senso di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 19, delle cure termali erogate dallo stabilimento appartenente alla ricorrente in favore di soggetti privi di prescrizione medica.

6. Tale accertamento riguarderebbe infatti un elemento costitutivo della fattispecie di carattere permanente, comune dunque a una pluralità di periodi d’imposta e dunque idoneo a far stato nella presente controversia.

7. L’argomentazione non può essere condivisa.

8. Secondo la giurisprudenza di questa S.C., l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, mentre deve essere esclusa per le fattispecie “tendenzialmente permanenti” in quanto suscettibili di variazione annuale (Cass. 11/03/2015, n. 4832, Rv. 635058-01, Cass. 07/09/2018, n. 21824, Rv. 650505-01, Cass. 28/11/2019, n. 31084, Rv. 656084-01).

9. Pertanto, affinché un elemento della fattispecie possa giustificare la forza espansiva del giudicato tributario che lo abbia ad oggetto, non è sufficiente che esso sia astrattamente riproducibile in termini identici in diverse annualità, ma è necessario che esso, nel periodo pluriennale considerato, sia insuscettibile di modificazione, per il suo non essere legato al variare dei presupposti fattuali.

10. Tanto può dirsi ad esempio per la natura (in)edificabile di un terreno, accertata con sentenza passata in giudicato e idonea a escludere l’applicazione di una maggiore imposta di registro anche per gli anni successivi (Cass. 16/05/2019, n. 13152, Rv. 653736-01); analogamente, l’accertamento definitivo della validità e congruità del calcolo dell’ICI, fondato su un determinato classamento catastale, preclude l’esame della stessa questione per le annualità successive (Cass. 29/07/2011, n. 16675, Rv. 618904-01); o ancora il giudicato esterno formatosi in relazione a un determinato anno d’imposta sull’inerenza tra la spesa sostenuta e l’attività dell’impresa spiega efficacia vincolante nel giudizio relativo a un successivo anno d’imposta quando siano rimasti immutati gli elementi fattuali rilevanti ai fini della verifica dell’inerenza stessa, come nel caso dei canoni di “leasing” relativi al medesimo immobile di cui sia chiesta la deducibilità per più annualità (Cass. 28/12/2018, n. 33572, Rv. 651914-02).

11. Quando invece il giudizio riguardi prestazioni rese in anni diversi, ancorché dello stesso tipo di quelle che hanno formato oggetto del primo accertamento, non si produce alcun effetto espansivo del precedente giudicato, posto che le modalità di esercizio di una determinata attività ben possono essere diverse se riferite a periodi di imposta diversi (Cass. 15/03/2019, n. 7417, Rv. 653514-01, Cass. 19/01/2018, n. 1300, Rv. 646807-01).

12. Queste precisazioni hanno trovato ulteriore conferma nella recente giurisprudenza Eurounitaria, nel caso di un avvocato che chiedeva l’esenzione dall’IVA per i suoi contratti di assistenza legale, invocando a tal fine il giudicato di una precedente sentenza, che aveva escluso dal novero delle prestazioni di servizi soggette a IVA appunto l’attività di assistenza legale: Corte giust. U.E. 16-07-2020, causa C-424/19, pur riconoscendo l’importanza del principio di autorità della cosa giudicata, ha affermato che il diritto dell’Unione osta a che, nell’ambito di una controversia relativa all’imposta sul valore aggiunto, un giudice nazionale applichi detto principio, qualora tale controversia non verta su un periodo d’imposta identico a quello di cui trattavasi nella controversia che ha dato luogo alla decisione giurisdizionale munita di tale autorità, né abbia il medesimo oggetto di quest’ultima, e l’applicazione di tale principio costituisca un ostacolo a che tale giudice prenda in considerazione la normativa dell’Unione in materia di IVA.

13. L’applicazione del giudicato non può impedire al giudice successivo “di rimettere in discussione affermazioni relative ad un punto comune deciso da una siffatta decisione, in sede di controllo giurisdizionale di un’altra decisione dell’autorità tributaria competente riguardante lo stesso contribuente o soggetto passivo, ma riguardante un esercizio fiscale distinto (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C-2/08, EU:C:2009:506, punto 29). Infatti, una simile applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata avrebbe la conseguenza che, laddove la decisione – giurisdizionale divenuta definitiva sia fondata su un’interpretazione erronea delle norme dell’Unione in materia di IVA, la non corretta applicazione di tali norme si riprodurrebbe per ciascun nuovo esercizio fiscale, senza che sia possibile correggere tale erronea interpretazione (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C-2/08, EU:C:2009:506, punto 30)” (Corte giust. U.E. 16-07-2020, cit., p. 31-32).

14. Nella specie, dal momento che le prestazioni erogate dallo stabilimento termale di proprietà della ricorrente nell’anno 2005, ancorché dello stesso tipo e frutto del medesimo p.v.c., erano oggettivamente diverse da quelle dell’anno 2006 (oggetto del presente giudizio) e non erano parte di un rapporto a esecuzione continuata, non può dirsi che l’accertamento compiuto dalla CTR della Campania nella causa relativa all’anno 2005 abbia avuto per oggetto un elemento permanente della fattispecie e possa produrre effetti sul presente giudizio.

15. Tornando all’esame del primo motivo, anch’esso è infondato.

16. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 18, prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie, art. 99, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.

17. Il successivo n. 19 prevede invece l’esenzione per “le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali”.

18. Letta in tale contesto normativo, la previsione attinente al presente giudizio, ossia quella relativa alle “prestazioni di cura rese da stabilimenti termali”, deve essere interpretata nei termini seguenti.

19. L’esenzione opera a due condizioni: l’una, soggettiva, esige che la prestazione sia resa da uno stabilimento termale; l’altra, oggettiva, richiede che l’oggetto della prestazione sia una cura.

20. Dal punto di vista soggettivo, resta dunque irrilevante la circostanza che la prestazione sia di fatto resa da un sanitario o da altro operatore nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Anche ove ciò dovesse accadere, il ruolo dell’operatore sanitario è assorbito dalla struttura collettiva dello stabilimento termale, sia che il sanitario sia dipendente dello stabilimento, sia che fatturi nei confronti dell’ente. Il n. 19 si differenzia dal n. 18 per il fatto che nel primo caso la prestazione di cura (termale o meno) è resa tramite uno dei soggetti collettivi ivi individuati, che emette fattura nei confronti del paziente, mentre nel secondo caso la fattura è emessa, sempre nei confronti del paziente, direttamente dall’operatore sanitario o da un soggetto collettivo diverso da quelli individuati nel n. 19 (per la spettanza del diritto all’esenzione ex art. 10, comma 1, n. 18, anche nell’ipotesi in cui la fattura per la prestazione sanitaria sia emessa nei confronti del paziente da una società tra professionisti, di cui l’operatore sanitario faccia parte e nei cui confronti fatturi a sua volta, v. Cass. 22/10/2010, n. 21703).

21. Dal punto di vista oggettivo, invece, la prestazione dello stabilimento termale che dà diritto all’esenzione è solo quella di cura.

22. Ciò implica anzitutto che, a differenza di quanto previsto dallo stesso n. 19 per ospedali, cliniche, case di cura convenzionate ecc., l’esenzione non si estende alle prestazioni di ricovero, né alla eventuale somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto; se dunque lo stabilimento termale – che non assommi in sé i caratteri di una casa di cura o di un ente ospedaliero o di un altro dei soggetti elencati nella prima parte del n. 19 – offre anche il soggiorno e il vitto, tali prestazioni non saranno esenti.

23. Operata questa delimitazione, occorre individuare il concetto di prestazione di cura.

24. Parte ricorrente contesta la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata, ritenendo che le prestazioni termali abbiano una naturale finalità curativa e che sia dunque superflua la presenza di ulteriori elementi, quali quelli valorizzati dalla CTR (secondo la sentenza, “la somministrazione di prestazioni sanitarie richiede la preventiva prescrizione da parte del medico curante o comunque una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l’effettivo bisogno a fini terapeutici delle prestazioni termali”).

25. A sostegno di tale posizione, in sede di memoria scritta, la società ricorrente menziona una risposta ad interrogazione parlamentare, nella quale il Ministro competente avrebbe affermato, anche citando conforme giurisprudenza della Corte di giustizia, che la questione del carattere curativo di una prestazione attiene unicamente alla verifica che la prestazione stessa sia di natura termale e venga resa dalle strutture appositamente autorizzate a rendere tali servizi.

26. L’impostazione di parte ricorrente non può essere condivisa.

27. Anzitutto, va ricordato l’insegnamento di questa S.C., cui il Collegio intende prestare adesione, secondo cui le esenzioni dall’IVA devono essere valutate alla luce del diritto dell’U.E., avendo lo scopo di consentire una riscossione paragonabile delle risorse proprie dell’Unione in tutti gli stati membri, e vanno intese restrittivamente, perché introducono deroghe al principio generale in base al quale l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi eseguita a titolo oneroso da un soggetto passivo, restando ininfluente per quest’aspetto l’applicazione del principio di neutralità fiscale, il quale, difatti, non costituisce una regola di diritto primario idonea a incidere sulla validità di un’esenzione, bensì un canone di interpretazione, da applicare insieme con quello concernente l’interpretazione restrittiva delle esenzioni (v. Cass. 31/07/2018, n. 20249 e ivi ampi riferimenti alla giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché, con specifico riferimento alle prestazioni mediche, Cass. 12/10/2018, n. 25440, Rv. 650802-01).

28. L’adozione del canone interpretativo appena esposto è già di per sé preclusivo all’accoglimento della posizione di parte ricorrente. Affermare che le prestazioni rese da una struttura autorizzata utilizzando acque termali sono per definizione prestazioni di cura equivarrebbe infatti a introdurre una presunzione assoluta di curatività, ossia un regime probatorio agevolato in favore del soggetto passivo d’imposta rispetto a norme come quelle in materia di esenzioni, che costituiscono un’eccezione a una regola generale e per le quali dunque l’onere di provare la sussistenza dei requisiti integranti la fattispecie non può che gravare sul contribuente.

29. A ciò va aggiunto che, anche dal punto di vista letterale, la nozione di “cura” implica una valutazione delle condizioni del destinatario della relativa prestazione, presuppone cioè uno stato morboso di bisogno che la cura ha il compito perlomeno di alleviare.

30. E’ vero che la Corte di giustizia, a proposito delle esenzioni concernenti le prestazioni mediche, ha affermato che esse trovano giustificazione in quanto perseguono l’obiettivo di ridurre i costi delle cure e rendere tali cure più accessibili ai singoli, obiettivo che è comune tanto all’esenzione prevista dalla sesta direttiva, art. 13, n. 1, lett. b), che a quella prevista dallo stesso numero, lett. c) (Corte giust. U.E. 5 marzo 2020, C-48/19, X-GmbH, punto 24; Corte giust. U.E. 13 marzo 2014, Klinikum Dortmund, C-366/12; Corte giust. U.E. 20 novembre 2003, causa C-307/01).

31. Ed è altrettanto vero che, per tale ragione, lo scopo terapeutico di una prestazione non deve essere necessariamente inteso in un’accezione rigida, ben potendo godere dell’esenzione anche le prestazioni mediche effettuate a fini profilattici, sicché “le prestazioni mediche effettuate allo scopo di tutelare, vuoi mantenendola vuoi ristabilendola, la salute delle persone beneficiano dell’esenzione prevista alla Dir. n. 112 del 2006, art. 132, paragrafo 1, lett. c), (Corte giust. U.E. 5 marzo 2020, C-48/19, X-GmbH, punto 29, Corte giust. U.E. 10 giugno 2010, Future Health Technologies, C-86/09, punti 41 e 42, Corte giust. U.E. 21 marzo 2013, PFC Clinic, C-91/12, punto 27).

32. Questa stessa giurisprudenza Eurounitaria, tuttavia, chiamata a valutare se potessero godere dell’esenzione dall’IVA le consulenze mediche rese per telefono, dopo aver affermato come possibile che “uno stesso soggetto passivo effettui sia prestazioni esenti da IVA, che corrispondono alla nozione di “prestazioni mediche”, che altre prestazioni soggette a tale imposta (Corte giust. U.E. 5 marzo 2020, C-48/19, X-GmbH, punto 25 e giurisprudenza ivi richiamata), ha rimesso al giudice del pregiudiziale il compito di valutare se simili consultazioni perseguissero uno scopo terapeutico, sulla base di una valutazione puntuale e concreta, osservando al riguardo: “consultazioni consistenti nel spiegare le diagnosi e le terapie possibili nonché nel proporre modifiche dei trattamenti seguiti, dal momento che consentono alla persona interessata di comprendere la sua situazione sul piano medico e, se del caso, di agire di conseguenza, segnatamente di assumere o di non assumere un determinato farmaco, possono perseguire uno scopo terapeutico e rientrare, a tale titolo, nella nozione di “prestazioni mediche”” (punto 31); “per contro, prestazioni consistenti nella comunicazione di informazioni su patologie o terapie, ma che non possono, a causa del loro carattere generale, contribuire a proteggere, mantenere o ristabilire la salute delle persone, non possono rientrare in tale nozione” (punto 32); “analogamente, prestazioni consistenti nella fornitura di informazioni di ordine amministrativo, quali il recapito di un medico o di un organismo di conciliazione, non possono essere assimilate a prestazioni rientranti nell’esenzione” (punto 33).

33. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge dunque una chiara linea interpretativa in materia di prestazioni terapeutiche e regime delle esenzioni dall’IVA.

34. Ne scaturisce una duplice conseguenza.

35. Da un lato, ciò rende superfluo il rinvio pregiudiziale invocato da parte ricorrente sullo specifico tema delle prestazioni di cura rese dagli stabilimenti termali.

36. Va al riguardo ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia, ai sensi del Trattato C.E., art. 234 o dell’art. 267 T.F.U.E., presuppone, tra l’altro, che sussistano effettivi dubbi sulla interpretazione della norma comunitaria o Eurounitaria, con la conseguenza che il rinvio, anche da parte del giudice di ultima istanza, è inutile (o non obbligato) quando l’interpretazione della norma sia evidente o il senso della stessa sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte di giustizia (Cass. SU 24/05/2007, n. 12067, Rv. 597142-01, Cass. 26/03/2012, n. 4776, Rv. 621620-01). Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea non costituisce infatti un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità (Cass. SU 10/09/2013, n. 20710, Rv. 627458-01).

37. Nel caso delle prestazioni terapeutiche, come si è visto, la giurisprudenza della Corte di giustizia appare chiara, restando irrilevante che nella specie si discuta delle prestazioni di cura rese dagli stabilimenti termali e non direttamente da professionisti sanitari, poiché il “thema decidendum” è comune ai casi esaminati dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo ed è quello delle condizioni alle quali una determinata prestazione possa essere oggettivamente considerata “terapeutica”.

38. L’elemento soggettivo costituito dal fatto che la prestazione, astrattamente di cura, sia resa da uno stabilimento termale appare trascurabile, e certo non rilevante nel senso voluto dalla ricorrente. Il fatto che qui la prestazione non sia resa da un professionista sanitario impone semmai una più rigorosa indagine caso per caso sulla idoneità curativa della prestazione, e dunque “a fortiori” esclude, come tra poco meglio si dirà, che la norma in esame possa essere letta come introduttiva di una presunzione di idoneità terapeutica delle prestazioni rese dagli stabilimenti termali.

39. Dall’altro lato, e come appena accennato, la giurisprudenza della Corte di giustizia sopra illustrata offre una univoca traccia decisionale del caso oggetto del presente giudizio.

40. Il criterio da seguire è quello della idoneità della singola prestazione a perseguire uno scopo curativo, attraverso una valutazione caso per caso che esclude le generalizzazioni fondate sulla tipologia di prestazione o sul “nomen” eventualmente utilizzato.

41. Tale soluzione si pone del resto in linea con la citata Cass. n. 25440/2018, la quale, dopo aver chiarito che l’esenzione (di cui al n. 18) deve intendersi riferita solo alle “prestazioni mediche”, ossia agli interventi diretti alla diagnosi, cura e guarigione delle malattie o dei problemi di salute, ovvero alla prevenzione della loro insorgenza, ha escluso che potessero considerarsi prestazioni mediche gli interventi definiti genericamente “visite”, in assenza di elementi da cui poterne desumere l’esatta natura.

42. Applicando questi criteri alle prestazioni termali, si ha che esse non possono essere considerate prestazioni di cura sol perché eseguite con trattamenti astrattamente idonei a curare determinate patologie o a prevenirne l’insorgenza, in assenza di un’esigenza specifica e personale di tal genere.

43. Una simile conclusione è confermata, e non certo smentita, dalla risposta ad interrogazione parlamentare che parte ricorrente ha menzionato nella propria memoria (interrogazione a risposta in commissione Camera n. 5/01702 del 5 giugno 2019).

44. Benché comunque inidonea a costituire fonte di diritto vincolante per il giudice, tale risposta, se letta nella sua interezza, certo non asseconda l’interpretazione suggerita da parte ricorrente, essendo chiara nel ribadire che “ai fini della corretta applicazione del regime di esenzione occorre, quindi, accertare che le prestazioni curative siano rese da una struttura in possesso dei requisiti per qualificarsi “struttura termale” e che siano rese utilizzando acque termali o loro derivati. Occorre, inoltre, distinguere tra le prestazioni che hanno carattere curativo, alle quali si applica il regime di esenzione in commento, dalle prestazioni che si riferiscono al benessere in generale della persona, cui si applica il regime di imponibilità. Se il pagamento avviene mediante un unico corrispettivo, la fattura deve indicare separatamente la parte di esso riferibile alle cure termali da quella relativa ad altre prestazioni. A tal fine, la presenza dell’impegnativa da parte del medico curante, pur non essendo obbligatoria ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 19), costituisce un elemento utile per demarcare puntualmente le tipologie di prestazioni rese, soprattutto nel caso in cui il centro termale offra anche altri servizi”.

45. Alla luce delle argomentazioni che precedono, la sentenza impugnata deve dirsi esente dalla censura che le viene mossa.

46. E’ vero che essa, nel ripercorrere l’evoluzione normativa in materia di esenzioni dal regime dell’IVA, richiama non solo l’art. 10 cit., il n. 19, ma anche il n. 18, relativo alle prestazioni sanitarie rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Ciò tuttavia non determina una falsa applicazione del n. 18, atteso che il ragionamento decisorio trova nel contesto normativo sopra descritto una semplice premessa di inquadramento ed è poi incentrato esclusivamente (nel penultimo capoverso dell’ultima pagina della sentenza) sul concetto di prestazioni termali di cura e dunque sul n. 19.

47. La sentenza ha preso le mosse dalla convinzione, come si è visto corretta, che, a proposito delle prestazioni presso gli stabilimenti termali, sia necessario “stabilire se esse fossero finalizzate a interventi terapeutici o di benessere fisico” e coerentemente ne ha tratta la conseguenza che tale fine possa essere raggiunto identificando i soggetti che ne hanno beneficiato.

48. Questa è la vera “ratio decidendi” della sentenza impugnata, con la quale il ricorso non si confronta adeguatamente.

49. Infatti, né la CTR, né, a ritroso, l’Amministrazione finanziaria e i verificatori, hanno fondato i rispettivi atti sul presupposto che solo il ciclo di cure termali in regime di accreditamento con il SSN possa essere incluso tra le prestazioni esenti, come invece parte ricorrente addebita loro (tale rilievo è mosso al ricorso, pag. 8, sia ai verificatori sia all’Amministrazione finanziaria che ne avrebbe recepito acriticamente la tesi negli avvisi di accertamento, alle pag. 26 e seguenti alla CTR).

50. Quanto ai verificatori (e, a seguire, all’Amministrazione finanziaria), gli stralci del p.v.c. che la stessa ricorrente riporta a pag. 4 mostrano con chiarezza che l’assenza di prescrizione medica ha costituito per i verbalizzanti uno tra i molteplici indici (gli altri sono stati esemplificati nella identificabilità delle persone beneficiarie, nella non estemporaneità della prestazioni, nello svolgimento presso lo stabilimento termale di una visita medica preventiva e nella formazione di una di cartella clinica) la cui assenza impediva di verificare la natura curativa delle prestazioni termali.

51. Analogamente, la CTR si è limitata a suggerire che l’identificazione dei destinatari delle prestazioni termali possa avvenire attraverso “la preventiva prescrizione da parte del medico curante o comunque una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l’effettivo bisogno a fini terapeutici delle prestazioni termali”, senza dunque escludere che altri mezzi possano essere idonei allo scopo, ma semplicemente ponendo a carico del contribuente l’onere di indicarli e fornire la relativa prova (ciò che evidentemente nella specie non è avvenuto).

52. In senso contrario, non rileva il fatto che, nella citata sentenza 5 marzo 2020, C-48/19, X-GmbH, la Corte di giustizia abbia affermato, a proposito delle prestazioni mediche fornite per telefono, che “la mancanza di prescrizione medica precedente la consultazione telefonica o di trattamento medico concreto conseguente a quest’ultima non è sufficiente, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto precedente, al fine di determinare se una siffatta consultazione rientri nella nozione di “prestazioni mediche”, ai sensi di tale direttiva, art. 132, paragrafo 1, lett. c)” (punto 30).

53. La Corte di Lussemburgo ha in tal modo inteso negare che l’assenza di prescrizione sia di per sé idonea a escludere la natura terapeutica, in nome di un automatismo che farebbe discendere la natura terapeutica di una prestazione da un elemento esterno alla stessa; ma non ha certo voluto impedire al legislatore e al giudice nazionale di utilizzare tale elemento, assieme ad altri, per accertare in concreto il perseguimento dello scopo terapeutico.

54. In conclusione, nessuna violazione o falsa applicazione delle norme richiamate è addebitabile alla sentenza impugnata, che merita dunque conferma, con conseguente rigetto del ricorso.

55. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

56. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi Euro 2.900,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

 

 

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