Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28383 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. un., 14/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 14/12/2020), n.28383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8093/2020 R.G. proposto da:

G.C., N.L., e S.G., rappresentati e

difesi dall’Avv. Giovanni Sanna, con domicilio eletto in Roma, via

Guido d’Arezzo, n. 28, presso lo studio dell’Avv. Carlo Ponzano;

– ricorrenti e controricorrenti –

contro

A.A., C.F., GI.DA., R.M.,

SP.MA., B.F. e F.V., rappresentati e

difesi dall’Avv. Luigi Piscitelli, con domicilio eletto in Roma, via

Tagliamento, n. 76, presso lo studio dell’Avv. Fausto Tarsitano;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SAVONA, GE.AN., FA.GI. e

M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 8, depositata

il 18 gennaio 2020.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 ottobre 2020

dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

uditi l’Avv. Giovanni Pietro Sanna e l’Avv. Lucrezia Novaro, nonchè

l’Avv. Fausto Tarsitano per delega dell’Avv. Luigi Piscitelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

principale e la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso

incidentale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Gli Avv. G.C., N.L. e S.G., iscritti allo Ordine degli Avvocati di Savona, proposero reclamo al Consiglio Nazionale Forense avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti adottato dalla Commissione elettorale l’11 gennaio 2019, all’esito delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2019/2022, nonchè avverso tutti gli atti prodromici e comunque relativi al procedimento elettorale.

A sostegno dell’impugnazione, denunciarono la nullità assoluta delle consultazioni elettorali, per violazione della L. 12 luglio 2017, n. 113, artt. 3 ed 11, osservando che l’Assemblea elettorale era stata convocata per i giorni (OMISSIS) e (OMISSIS), anzichè in un unico luogo, con la conseguenza che l’ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature era stato fissato in relazione alla prima data, anzichè alla seconda; lamentarono inoltre la violazione della L. n. 113 del 2017, artt. 3 e 17 e del D.L. 11 gennaio 2019, n. 2, art. 1, sostenendo che i candidati eletti Avv. C.F., Gi.Da., A.A., R.M. e Sp.Ma. e quelli non eletti Fa.Gi., M.S. e B.F. risultavano incandidabili, avendo svolto due mandati precedenti di durata superiore al biennio.

Si costituirono il Consiglio dell’Ordine e gli Avv. C., Gi., A., R., Sp. e B., nonchè l’Avv. F.V., in qualità di presidente della Commissione elettorale, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

1.1. Con ordinanza del 28 febbraio 2019, il CNF sollevò questione di legittimità costituzionale della L. n. 113 del 2017, art. 3, comma 3, secondo periodo e del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, art. 11-quinquies, introdotto dalla Legge di Conversione 13 febbraio 2019, n. 12, per contrasto con gli artt. 2,3,18,48,51 e 118 Cost., nella parte in cui prevedono che i consiglieri dei consigli circondariali forensi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, estendendo tale divieto anche ai mandati iniziati anteriormente all’entrata in vigore della legge che lo ha stabilito.

Con sentenza n. 173 del 2019, la Corte costituzionale dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale.

1.2. Il giudizio fu pertanto riassunto dinanzi al CNF, che con sentenza del 18 gennaio 2020 ha accolto il reclamo, annullando l’atto di proclamazione degli eletti, limitatamente all’elezione degli Avv. A., C., Gi., R. e Sp..

Premesso che il reclamo, originariamente esteso alla partecipazione alle elezioni dei candidati non eletti, era stato successivamente limitato a quella dei candidati eletti, il CNF ha innanzitutto rigettato l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE proposta dai resistenti, rilevando che le questioni dagli stessi sollevate corrispondevano sostanzialmente a quelle dichiarate infondate dalla Corte costituzionale.

Ha escluso inoltre che la mancata notificazione del reclamo a tutti i con-trointeressati ne comportasse l’inammissibilità, osservando che l’integrazione del contraddittorio deve avvenire ad opera del giudice adito, ed escludendo comunque la necessità disporla nei confronti di tutti i candidati alle elezioni, in quanto a seguito della riassunzione l’oggetto dell’impugnazione era rimasto circoscritto ai vizi riguardanti la partecipazione alla competizione elettorale dei soli candidati colpiti da cause personali d’ineleggibilità.

Ha richiamato le motivazioni addotte a sostegno della sentenza della Corte costituzionale, secondo cui il divieto della terza elezione consecutiva non comporta un’irragionevole compressione del diritto di elettorato attivo e passivo, dal momento che la legge vieta esclusivamente un terzo mandato consecutivo ai precedenti, escludendo la rilevanza dei mandati che non abbiano raggiunto la durata di due anni e consentendo la rielezione quando sia trascorso un numero di anni uguale a quello in cui si è svolto il precedente mandato.

Ha pertanto accolto il reclamo, dichiarando nulla l’elezione degli Avvocati che avevano ricoperto la carica di consigliere nelle ultime due consiliature anteriori a quella attuale, e richiamando, in ordine alle conseguenze, la L. n. 113 del 2017, art. 16, il quale, nel prevedere il subentro del primo dei non eletti, si riferisce a tutte le ipotesi d’impedimento a ricoprire l’ufficio, senza distinguere tra decadenza ex nunc per morte o dimissioni e decadenza ex tunc per ineleggibilità.

2. Avverso la predetta sentenza gli Avv. G., N. e S. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Hanno resistito con controricorso gli Avv. A., Gi., R., Sp., B. e F., i quali hanno proposto ricorso incidentale, articolato in quattro motivi ed anch’esso illustrato con memoria, al quale i ricorrenti hanno resistito a loro volta con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva che, unitamente al ricorso, è stata depositata copia del verbale della seduta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona svoltasi il 10 febbraio 2020, in cui la maggioranza dei consiglieri ha rassegnato le dimissioni dalla carica, in tal modo determinando la decadenza dell’intero organo, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 28, comma 8; unitamente alla memoria di cui all’art. 378 c.p.c., è stata poi prodotta copia del decreto emesso il 10 marzo 2020, con cui il Ministro della giustizia, su segnalazione del CNF, ha disposto lo scioglimento del Consiglio dell’Ordine, ai sensi della cit. L. n. 247, art. 33, comma 1, lett. a), nominando un commissario straordinario per l’indizione delle nuove elezioni.

La produzione di tali documenti, ammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., in quanto attinente all’ammissibilità dell’impugnazione, consente di ritenere cessata la materia del contendere, conformemente all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei giudizi aventi ad oggetto la legittimità delle operazioni relative all’elezione di organi rappresentativi, l’esaurimento del mandato elettorale e la conseguente rinnovazione dell’organismo comportano il venir meno dell’interesse alla decisione, rilevabile anche d’ufficio, con la conseguenza che, nel caso in cui tale circostanza emerga nel corso del giudizio di cassazione, questa Corte deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 4/08/2010, n. 18047; 11/06/1998, n. 5804; Cass., Sez. III, 3/03/2011, n. 5112).

Com’è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso dinanzi al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, cioè ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto; a differenza di quanto accade in caso di rinuncia agli atti del giudizioso, la relativa dichiarazione, se intervenuta in sede di legittimità, comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, imponendo a questa Corte di provvedere direttamente al regolamento delle spese dell’intero processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c., in base al criterio della soccombenza virtuale, e quindi previa valutazione di fondatezza dell’originaria domanda (cfr. Cass., Sez. VI, 19/02/2020, n. 4167; Cass., Sez. III, 8/06/2017, n. 14267; Cass., Sez. lav., 25/08/2005, n. 173).

2. Con l’unico motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., rilevando che, nell’accogliere il reclamo, il CNF ha omesso di procedere al regolamento delle spese processuali, cui era tenuto a provvedere d’ufficio, avuto riguardo all’esito complessivo della lite, non avendo essi ricorrenti mai rinunciato alle spese.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale i controricorrenti deducono la violazione dell’art. 111 Cost., artt. 101,102 e 112 c.p.c. e del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 27 e 49, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati eletti ed eventualmente anche nei confronti di quelli non eletti: premesso infatti che i reclamanti non si erano limitati a chiedere l’accertamento dell’ineleggibilità dei cinque candidati convenuti in giudizio, ma l’invalidazione dell’intero procedimento elettorale, sostengono che tale domanda era stata ribadita nell’atto di riassunzione del giudizio.

4. Con il secondo motivo, i controricorrenti lamentano la violazione dello art. 112 c.p.c., osservando che, nell’annullare l’atto di proclamazione degli eletti limitatamente all’elezione dei cinque candidati convenuti in giudizio, il CNF ha pronunciato un provvedimento diverso da quello invocato dai reclamanti, i quali avevano chiesto la dichiarazione di nullità dell’intero procedimento elettorale. Affermano inoltre che tale domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per contraddittorietà o difetto d’interesse, non potendosi dichiarare la nullità dell’intero procedimento a causa dell’ineleggibilità di alcuni soltanto degli eletti.

5. Con il terzo motivo, i controricorrenti denunciano la violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine all’eccezione sollevata nella memoria conclusionale, secondo cui la limitazione dell’oggetto della contestazione all’elezione di alcuni dei candidati comportava l’inammissibilità del reclamo per difetto d’interesse. Sostengono infatti che l’ineleggibilità di alcuni dei candidati non avrebbe travolto l’intera elezione, potendosi procedere all’integrazione del Consiglio o ad elezioni suppletive.

6. Con il quarto motivo, i controricorrenti osservano che il CNF ha omesso di rilevare l’incompatibilità delle posizioni dei reclamanti, uno dei quali, come candidato non eletto, avrebbe avuto interesse alla dichiarazione dei decadenza dei consiglieri ineleggibili, mentre gli altri, in qualità di semplici iscritti, avrebbero avuto interesse all’annullamento delle operazioni elettorali. La mancata indicazione delle rispettive condizioni legittimanti, in conflitto tra loro, comportava, ad avviso dei controricorrenti, l’inammissibilità del ricorso, proposto in forma collettiva sulla base della generica dichiarazione di voler agire a tutela di un unico interesse diffuso.

Sostengono che le spese avrebbero dovuto essere regolate in base alla soccombenza, avendo la controversia ad oggetto una questione tutt’altro che nuova, in quanto riguardante un divieto introdotto fin dal 2012, la cui ratio ratio era stata da tempo chiarita dalla giurisprudenza di legittimità, e la cui legittimità costituzionale è stata confermata dal Giudice delle leggi. Affermano che il CNF avrebbe dovuto tener conto della condotta processuale ed extraprocessuale dei resistenti, dal momento che gli eletti erano perfettamente a conoscenza della loro incandidabilità, mentre il Consiglio dell’Ordine non aveva rispettato il disposto del D.L. n. 2 del 2019; aggiungono che i resistenti, oltre a non aver prospettato alcuna reale argomentazione di merito, hanno omesso di adeguarsi alla pronuncia della Corte costituzionale, insistendo nel rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; osservano infine che il Consiglio dell’Ordine, scioltosi per le dimissioni della maggioranza dei componenti, non si è mai dissociato dalla posizione degli altri resistenti, alla quale avevano aderito anche gli Avv. B. e F., nonostante la mancata elezione del primo e la posizione di terzietà della seconda.

7. Prioritario, rispetto all’esame del ricorso principale, è quello del ricorso incidentale, i cui motivi risultano tutti infondati.

In quanto avente natura giurisdizionale, già chiaramente emergente dalla disciplina dettata del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, artt. 59 e segg. e ribadita dalla L. n. 247 del 2012, art. 37, attraverso il richiamo alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento promosso con il reclamo avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati è infatti soggetto ai principi generali in tema di rituale instaurazione del contraddittorio, alla stregua dei quali deve ritenersi che la qualità di parte necessaria spetti, oltre che al Consiglio dell’Ordine (cui è ascrivibile la Delibera di proclamazione degli eletti, che costituisce oggetto dell’impugnazione, quale atto conclusivo del procedimento), a tutti e soltanto ai soggetti che possono vantare un interesse diretto al rigetto del reclamo (cfr. Cass., Sez. Un., 29/07/1998, n. 7416; 2/04/1998, n. 3381; 20/02/ 1996, n. 1283): correttamente, pertanto, il CNF ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato ritualmente instaurato mediante la notificazione del reclamo ai soli candidati (eletti e non eletti) nei confronti dei quali i reclamanti avevano fatto valere la causa d’ineleggibilità prevista dalla L. n. 113 del 2017, art. 3, comma 3, secondo periodo, escludendo la necessità dell’integrazione nei confronti di tutti gli altri candidati; questi ultimi, infatti, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non potevano considerarsi direttamente interessati alla decisione del reclamo, tanto nel caso in cui fossero risultati eletti quanto nel caso in cui non lo fossero stati, non essendo in contestazione la legittimità della loro candidatura, ed avendo la difesa dei reclamanti rinunciato espressamente alla domanda di accertamento della nullità dell’intero procedimento elettorale originariamente avanzata, per coltivare esclusivamente l’impugnazione dell’elezione dei candidati eletti in violazione del divieto del terzo mandato consecutivo.

8. Tale rinuncia, circoscrivendo l’oggetto del giudizio all’annullamento della Delibera di proclamazione degli eletti limitatamente alla parte riguardante l’elezione degli Avv. A., C., Gi., R. e Sp., consente di escludere anche che l’omissione di qualsiasi pronuncia in ordine alla validità dell’intero procedimento elettorale ed alla posizione degli altri candidati non eletti abbia comportato la violazione dell’art. 112 c.p.c., la cui applicabilità al procedimento giurisdizionale in questione imponeva al CNF di astenersi dall’eccedere, nella decisione, i limiti oggettivi della controversia, individuabili sulla base del petitum e della causa petendi della domanda proposta dai reclamanti (cfr. Cass., Sez. Un., 21/04/1977, n. 1472).

9. Non può condividersi, in proposito, la tesi sostenuta nel terzo motivo, secondo cui la limitazione dell’oggetto della controversia all’elezione dei soli candidati che versavano in condizione d’ineleggibilità comportava l’inammissibilità del reclamo per difetto d’interesse: indipendentemente dalla contraddizione esistente tra tale assunto e quello sostenuto nel secondo motivo, secondo cui l’ineleggibilità di alcuni soltanto dei consiglieri eletti non avrebbe potuto in alcun caso comportare la nullità dell’intero procedimento elettorale, si osserva che il reclamo previsto dalla L. n. 247 del 2012, art. 28, comma 12, non deve avere necessariamente ad oggetto l’illegittimità dell’intero procedimento elettorale, potendo essere volto, come nella specie, anche a far valere cause d’ineleggibilità o incompatibilità di singoli candidati, il cui accertamento, destinato a ripercuotersi esclusivamente sull’idoneità degli stessi all’assunzione o alla conservazione della carica di consigliere, non impone la rinnovazione delle elezioni, a meno che non comporti una significativa alterazione del risultato elettorale, determinando la cessazione dalla carica di un numero di componenti del consiglio superiore alla metà, e quindi, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 28, comma 8, la decadenza dell’intero consiglio. Al di fuori di quest’ultima ipotesi, opera infatti la L. n. 113 del 2017, art. 16, correttamente richiamato dalla sentenza impugnata, il quale, prevedendo che “in caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti”, detta una disciplina applicabile ad ogni ipotesi d’impedimento a ricoprire l’ufficio, che esclude la possibilità di distinguere tra i casi di decadenza ex nunc per morte o dimissioni e quelli di decadenza ex tunc per ineleggibilità, rendendo quindi superfluo il ricorso ad elezioni suppletive (cfr. Cass., Sez. Un., 24/11/2011, n. 24812; Cass., Sez. II, 4/09/2019, n. 22090).

10. Nessuna incompatibilità poteva infine ravvisarsi tra le posizioni processuali dei reclamanti, in relazione alla qualità di semplici iscritti all’albo rivestita dagli Avv. G. e S. ed a quella di candidato non eletto rivestita invece dall’Avv. N.: la L. n. 247 del 2012, art. 28, comma 12, prevedendo che “contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF”, non consente infatti di distinguere tra i candidati non eletti e gli altri iscritti all’albo, il cui interesse concreto e particolare non è preso direttamente in considerazione dalla norma in esame, avente di mira esclusivamente la salvaguardia dell’interesse generale al corretto svolgimento della competizione elettorale, tanto sotto il profilo del possesso dei requisiti cui la legge subordina la presentazione delle candidature, quanto sotto quello dell’osservanza delle forme previste per le operazioni di voto (cfr. Cass., Sez. Un., 21/06/2007, n. 14385; Cass., Sez. I, 18/05/1972, n. 1512). Nella specie, d’altronde, la proposizione congiunta della domanda di accertamento dell’illegittimità delle operazioni elettorali e dell’ineleggibilità di alcuni dei candidati eletti, posta anche in relazione con l’insistenza di tutti i reclamanti nell’impugnazione, dimostra che, nonostante la rinuncia alla prima domanda, ciascuno di essi aveva interesse tanto alla prima quanto alla seconda pronuncia: non può dunque ipotizzarsi che l’impugnazione dell’Avv. N. fosse rivolta esclusivamente ad ottenere la dichiarazione di decadenza dei candidati eletti, ai fini dell’attivazione del meccanismo di sostituzione previsto dalla L. n. 113 del 2017, art. 16, mentre quella degli altri reclamanti avesse per scopo la sola dichiarazione d’illegittimità delle operazioni elettorali, ai fini della rinnovazione delle stesse. Nè la sussistenza di un contrasto tra le due impugnazioni è ricollegabile alla mera circostanza che l’accoglimento della seconda comportasse il travolgimento dell’intero risultato elettorale, in tal modo precludendo l’applicazione dell’art. 16 cit., dal momento che i due reclami risultavano comunque indirizzati alla declaratoria d’illegittimità delle elezioni, sotto profili diversi ma non divergenti.

11. E’ invece fondato l’unico motivo del ricorso principale.

Come si è detto in precedenza, la L. n. 247 del 2012, art. 37, nel disciplinare i ricorsi dinanzi al CNF, richiama le disposizioni di cui del R.D. n. 37 del 1934, artt. 59 e segg., dichiarando applicabili, “se necessario, le norme ed l’principi del codice di procedura civile”. Tra le norme in questione deve ritenersi compreso anche l’art. 91 c.p.c., che impone al giudice di provvedere, con la sentenza che chiude il processo davanti a sè, al regolamento delle spese processuali, stabilendo a tal fine il criterio della soccombenza: l’applicabilità di tale disposizione anche ai ricorsi in materia di elezione dei Consigli degli Ordini degli Avvocati trova d’altronde conforto nella configurazione del relativo procedimento come un giudizio contenzioso, che muove dall’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti e degli altri atti del procedimento elettorale eventualmente affetti da vizi e va promosso nei confronti del Consiglio dell’Ordine e degli altri interessati;

questi ultimi assumono la posizione di parti, allo stesso modo dei reclamanti, resistendo all’impugnazione a tutela del proprio interesse alla conservazione della carica elettiva, la cui coincidenza con l’interesse generale alla legittima composizione dell’organo elettivo non esclude la loro soccombenza, e quindi la condanna alle spese, in caso di accoglimento del reclamo (cfr. in riferimento ai giudizi elettorali, Cass., Sez. I, 10/07/2004, n. 12806; 19/12/ 2002, n. 18128; 16/11/1982, nn. 6122 e 6123).

12. Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con la condanna dei controricorrenti, in qualità di parte virtualmente soccombente, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

In quanto giustificata dalla cessazione dell’interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione, la dichiarazione d’inammissibilità non comporta infine l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell’impugnazione ovvero con la dichiarazione dell’inammissibilità originaria della stessa (cfr. Cass., Sez. III, 10/02/2017, n. 3542; Cass., Sez. VI, 2/07/2015, n. 13636).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale. Condanna i controricorrenti al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge per il giudizio di primo grado, ed in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

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