Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28383 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17619-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

VALENTE NICOLA, CAPANNOLO EMANUELA, PULLI CLEMENTINA, MASSA MANUELA;

– ricorrente –

contro

L.I., L.A., L.E.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 07/12/2017;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Roma, in sede di procedimento ex art. 445-bis c.p.c., con decreto di omologa del 7/12/2017 (RG n. 33965/2016), aveva dichiarato il diritto di L.I. alla indennità di accompagnamento per il solo mese di dicembre 2016 con condanna dell’Inps al pagamento delle spese di giudizio liquidate e distratte in complessivi Euro 1.500,00.

Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite, l’Inps proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo al L. rimaneva intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con un solo motivo è denunciata dall’Istituto la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali l’art. 152 disp attuaz. c.p.c., D.M. n. 55 del 2014, art. 5, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rilevava il ricorrente che il parziale accoglimento della domanda, con il riconoscimento della prestazione per il solo mese di dicembre 2016, avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese.

Rilevava comunque la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia, anche perchè liquidata una somma superiore allo stesso valore di questa, determinato dal rateo mensile dell’indennità in questione pari ad Euro 512,34.

Il motivo risulta fondato con riguardo al secondo profilo della censura.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in ragione del limitato importo della prestazione riconosciuta, in rapporto con l’entità delle spese liquidate, avuto riguardo al disposto contenuto nell’art. 152 disp. att. c.p.c., secondo cui le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio” (Cass.n. 5996/2018).

Pertanto, atteso il principio enunciato, cui si intende dare continuità, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e rinviata al tribunale di Roma, diverso giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Roma, diverso giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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